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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina la compilazione del modello di pagamento da parte dell'ufficio.
  • Indica i dati anagrafici, fiscali e contabili da inserire.
  • Distingue persone fisiche, persone giuridiche e soggetti IVA.
  • Richiede coordinate bancarie o postali per l'accreditamento.
  • Standardizza la procedura per garantire correttezza e tracciabilita'.

Testo dell'articoloVigente

Art. 177 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. 1. Per ciascun ordine o decreto di pagamento emesso, l'ufficio che dispone il pagamento compila l'apposito modello, con i seguenti dati: a) il numero d'iscrizione nel registro delle spese pagate dall'erario; b) i dati anagrafici e il codice fiscale del beneficiario se persona fisica, ovvero la denominazione, la sede, il codice fiscale e i dati identificativi del legale rappresentante se persona giuridica o ente; c) gli estremi della fattura qualora il beneficiario sia soggetto all'imposta sul valore aggiunto; d) l'indicazione dell'importo lordo, delle ritenute da operare, dell'ammontare delle imposte dovute e dell'importo netto; e) le coordinate bancarie del conto corrente ovvero il numero di conto corrente postale sul quale effettuare l'accreditamento; f) gli estremi dell'eventuale delega per l'accreditamento, se il conto corrente è intestato a soggetto diverso dal beneficiario; g) gli estremi dell'eventuale delega per il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario; h) il timbro con la data dell'ufficio che dispone il pagamento e la sottoscrizione del funzionario addetto.

2. Il modello di pagamento è conforme agli allegati n. 2 e n. 3 del presente testo unico e ha appositi spazi per la quietanza del beneficiario e per l'indicazione degli estremi dell'accreditamento.

3. Entro un mese dall'emissione dell'ordine o decreto di pagamento, il modello è trasmesso al competente concessionario in duplice copia, ovvero al competente ufficio postale in unico esemplare, nonché al beneficiario, per il quale, solo in caso di pagamento in contanti, assume valore di avviso di pagamento. Entro lo stesso termine l'ufficio trasmette copia della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento al funzionario delegato.

Commento

L'articolo 177 individua il contenuto del modello di pagamento che l'ufficio cancelleria compila per ciascun decreto emesso dal magistrato. La norma ha funzione operativa: standardizza i dati necessari al concessionario o all'ufficio postale per eseguire correttamente l'accreditamento.

Il numero di registrazione

La prima informazione obbligatoria e' il numero di iscrizione nel registro delle spese pagate dall'erario, tenuto presso la cancelleria. L'iscrizione progressiva permette di ricondurre il pagamento al procedimento di origine e ai successivi controlli contabili.

Dati anagrafici del beneficiario

Per le persone fisiche occorre indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza. Per le persone giuridiche denominazione, sede, codice fiscale, dati identificativi del legale rappresentante. La completezza dei dati e' essenziale per le verifiche fiscali, le ritenute d'imposta e l'identificazione allo sportello.

Fattura per soggetti IVA

Se il beneficiario e' soggetto IVA (perito professionista, avvocato del patrocinio, custode imprenditore), occorre indicare gli estremi della fattura emessa per il compenso. La fattura precede il pagamento e consente l'esigibilita' differita dell'IVA ai sensi dell'articolo 6, comma 5, DPR 633/1972 (cd. IVA per cassa pubblica).

Importi e ritenute

Il modello deve indicare l'importo lordo, le ritenute fiscali da operare (irpef 20% per le prestazioni di lavoro autonomo), eventuali altre imposte, l'importo netto da accreditare. L'esattezza del calcolo e' responsabilita' del funzionario di cancelleria, con verifica a campione del funzionario delegato.

Coordinate di accreditamento

Per i pagamenti per accreditamento, il modello indica le coordinate bancarie (IBAN) o postali (numero di conto corrente postale). In mancanza, il pagamento e' effettuato in contanti allo sportello del concessionario o dell'ufficio postale.

Cross-reference

L'articolo si coordina con l'articolo 171 (decreto di pagamento), con l'articolo 176 (mezzi di pagamento), con l'articolo 178 (raccolta della fattura), con l'articolo 179 (controllo formale del modello). La normativa fiscale di riferimento e' quella IRPEF (DPR 600/1973 per le ritenute) e IVA (DPR 633/1972 per l'esigibilita' differita). La completezza del modello e' essenziale: la mancanza anche di un solo dato può comportare il rifiuto del pagamento ai sensi dell'articolo 179, con conseguente ritardo nell'erogazione e disagio per il beneficiario. La prassi delle cancellerie e' di utilizzare modelli prestampati o digitali con campi obbligatori, riducendo il rischio di omissioni. L'integrazione del processo telematico unifica la generazione del modello in formato strutturato.

Sul piano operativo le cancellerie utilizzano modulistica standardizzata e flussi informatici integrati nel processo civile telematico, riducendo i tempi di trasmissione e gli errori di compilazione. La gestione dei rapporti fra ufficio emittente, concessionario e funzionario delegato richiede tracciabilita' continua delle pratiche e tempestivo aggiornamento dei registri contabili.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Liquidazione perito IVA

Caso 2: Caso 2 — Indennita' a testimone

Domande frequenti

Quali dati deve contenere il modello?

Numero di registrazione, dati anagrafici e codice fiscale del beneficiario, importo lordo, ritenute, importo netto, coordinate di accreditamento, estremi della fattura se beneficiario IVA.

Cosa cambia se sono soggetto IVA?

Devo emettere fattura prima del pagamento. Il modello indichera' gli estremi della fattura, con possibile esigibilita' differita dell'IVA ai sensi dell'articolo 6, c. 5, DPR 633/1972.

Quali ritenute sono applicate?

Per le prestazioni di lavoro autonomo si applica la ritenuta IRPEF del 20% ex articolo 25 DPR 600/1973. Le indennita' ai testimoni e altre voci sono trattate secondo le rispettive regole fiscali.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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