- Indennità e spese di viaggio di testimoni, ausiliari e accompagnatori si liquidano su domanda all'autorità competente (artt. 165 e 168).
- Termini di decadenza: cento giorni dalla testimonianza o dalle operazioni; duecento giorni per le trasferte fuori sede.
- In caso di pagamento in contanti, l'importo va incassato entro duecento giorni dall'avviso (art. 177).
- I termini hanno natura sostanziale: il loro decorso estingue il diritto al pagamento.
Testo dell'articoloVigente
Art. 71 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168.
2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.
3. In caso di pagamento in contanti l'importo deve essere incassato, a pena di decadenza, entro duecento giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 177.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 71 L. 184/1983: Affidamento illecito e mediazione vietata
- Art. 71 Reg. (UE) 2024/1689 — Banca dati dell'UE per i sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III
- Art. 71 Cod. Amb. — attuazione degli interventi
- Art. 71 D.Lgs. 159/2011 — Circostanza aggravante
- Art. 71 D.Lgs. 209/2005 — Richiesta di informazioni
- Art. 71 D.Lgs. 42/2004 — Attestato di circolazione temporanea
Commento
L'articolo 71 disciplina il procedimento per ottenere la liquidazione di indennità e spese a favore dei testimoni, dei loro accompagnatori (per esempio chi assiste un teste minore o non autosufficiente) e degli ausiliari del magistrato (periti, interpreti, consulenti tecnici d'ufficio, custodi). La norma fissa termini di decadenza brevi e perentori.
L'autorità competente
La domanda si presenta all'autorità individuata dagli articoli 165 e 168 del testo unico: di norma il magistrato procedente o il funzionario delegato dell'ufficio giudiziario. La cancelleria istruisce la pratica, verifica la regolarità formale dei giustificativi e trasmette al magistrato per l'emissione del decreto di pagamento.
I termini di decadenza
Il comma 2 fissa due distinti termini:
Si tratta di termini di natura sostanziale, il cui decorso estingue il diritto e non solo l'azione. La Cassazione ha chiarito che la decadenza opera anche se l'avente diritto è stato impedito da causa di forza maggiore non documentata (Cass. civ. sez. II, orientamento consolidato in tema di decadenza ex testo unico spese di giustizia).
Il termine di incasso del contante
Il comma 3 introduce una seconda forma di decadenza: quando il pagamento avviene in contanti (modalità residuale, da quando è entrato a regime il sistema dei mandati elettronici), la somma deve essere effettivamente incassata entro duecento giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento previsto dall'articolo 177. Decorso il termine, la somma rientra nelle disponibilità di tesoreria e il beneficiario deve presentare nuova istanza.
La presentazione operativa
La domanda è in carta semplice e contiene: dati anagrafici del richiedente, dati bancari per l'accredito (codice IBAN), indicazione del procedimento (RG penale o civile), data dell'attività resa, voci di spesa con giustificativi (titoli di viaggio, ricevute alberghiere, biglietti di parcheggio), eventuale parcella del professionista nominato ausiliario.
Il decreto di pagamento
Il magistrato emette decreto motivato di liquidazione (articolo 168), opponibile entro venti giorni davanti al presidente dell'ufficio. Il decreto produce titolo esecutivo nei confronti del Ministero della giustizia e dà luogo al mandato di pagamento attraverso il funzionario delegato.
Profili di tutela
La brevità dei termini è giustificata dall'esigenza di certezza dei conti pubblici: l'amministrazione deve sapere entro un orizzonte definito quali oneri gravano su ciascun procedimento. È buona prassi del professionista nominato ausiliario annotare in agenda la data di scadenza dei termini ed evitare attese ingiustificate.
Casi pratici
Caso 1: Termine spirato per il perito
Caso 2: Trasferta del CTU
Domande frequenti
Chi può chiedere la liquidazione?
I testimoni, i loro accompagnatori e gli ausiliari del magistrato (periti, CTU, interpreti, custodi). La domanda si presenta all'autorità giudiziaria procedente (artt. 165 e 168).
Entro quanto tempo va presentata?
Cento giorni dalla testimonianza o dalla conclusione delle operazioni per indennità e onorari; duecento giorni dalla trasferta per le spese di viaggio fuori sede.
Cosa succede se il pagamento è in contanti?
L'importo va incassato entro duecento giorni dalla ricezione dell'avviso (art. 177). Decorso il termine la somma torna in tesoreria.
Vedi anche