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Ultimo aggiornamento: 21 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Indennità e spese di viaggio di testimoni, ausiliari e accompagnatori si liquidano su domanda all'autorità competente (artt. 165 e 168).
  • Termini di decadenza: cento giorni dalla testimonianza o dalle operazioni; duecento giorni per le trasferte fuori sede.
  • In caso di pagamento in contanti, l'importo va incassato entro duecento giorni dall'avviso (art. 177).
  • I termini hanno natura sostanziale: il loro decorso estingue il diritto al pagamento.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 71 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168.

2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.

3. In caso di pagamento in contanti l'importo deve essere incassato, a pena di decadenza, entro duecento giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 177.

Commento

L'articolo 71 disciplina il procedimento per ottenere la liquidazione di indennità e spese a favore dei testimoni, dei loro accompagnatori (per esempio chi assiste un teste minore o non autosufficiente) e degli ausiliari del magistrato (periti, interpreti, consulenti tecnici d'ufficio, custodi). La norma fissa termini di decadenza brevi e perentori.

L'autorità competente

La domanda si presenta all'autorità individuata dagli articoli 165 e 168 del testo unico: di norma il magistrato procedente o il funzionario delegato dell'ufficio giudiziario. La cancelleria istruisce la pratica, verifica la regolarità formale dei giustificativi e trasmette al magistrato per l'emissione del decreto di pagamento.

I termini di decadenza

Il comma 2 fissa due distinti termini:

  • Cento giorni dalla data della testimonianza o dal compimento delle operazioni per le indennità e gli onorari di testimoni, ausiliari e periti.
  • Duecento giorni dalla trasferta per le spese di viaggio e soggiorno e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari quando si tratti di attività compiute fuori dalla sede del processo.

Si tratta di termini di natura sostanziale, il cui decorso estingue il diritto e non solo l'azione. La Cassazione ha chiarito che la decadenza opera anche se l'avente diritto è stato impedito da causa di forza maggiore non documentata (Cass. civ. sez. II, orientamento consolidato in tema di decadenza ex testo unico spese di giustizia).

Il termine di incasso del contante

Il comma 3 introduce una seconda forma di decadenza: quando il pagamento avviene in contanti (modalità residuale, da quando è entrato a regime il sistema dei mandati elettronici), la somma deve essere effettivamente incassata entro duecento giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento previsto dall'articolo 177. Decorso il termine, la somma rientra nelle disponibilità di tesoreria e il beneficiario deve presentare nuova istanza.

La presentazione operativa

La domanda è in carta semplice e contiene: dati anagrafici del richiedente, dati bancari per l'accredito (codice IBAN), indicazione del procedimento (RG penale o civile), data dell'attività resa, voci di spesa con giustificativi (titoli di viaggio, ricevute alberghiere, biglietti di parcheggio), eventuale parcella del professionista nominato ausiliario.

Il decreto di pagamento

Il magistrato emette decreto motivato di liquidazione (articolo 168), opponibile entro venti giorni davanti al presidente dell'ufficio. Il decreto produce titolo esecutivo nei confronti del Ministero della giustizia e dà luogo al mandato di pagamento attraverso il funzionario delegato.

Profili di tutela

La brevità dei termini è giustificata dall'esigenza di certezza dei conti pubblici: l'amministrazione deve sapere entro un orizzonte definito quali oneri gravano su ciascun procedimento. È buona prassi del professionista nominato ausiliario annotare in agenda la data di scadenza dei termini ed evitare attese ingiustificate.

Casi pratici

Caso 1: Termine spirato per il perito

Caso 2: Trasferta del CTU

Domande frequenti

Chi può chiedere la liquidazione?

I testimoni, i loro accompagnatori e gli ausiliari del magistrato (periti, CTU, interpreti, custodi). La domanda si presenta all'autorità giudiziaria procedente (artt. 165 e 168).

Entro quanto tempo va presentata?

Cento giorni dalla testimonianza o dalla conclusione delle operazioni per indennità e onorari; duecento giorni dalla trasferta per le spese di viaggio fuori sede.

Cosa succede se il pagamento è in contanti?

L'importo va incassato entro duecento giorni dalla ricezione dell'avviso (art. 177). Decorso il termine la somma torna in tesoreria.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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