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Art. 68 D.P.R. 115/2002

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Art. 68 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Agli esperti delle sezioni agrarie è dovuta, per ogni udienza, l'indennità di euro 1,55.

2. Nel caso in cui l'udienza si svolge in luogo diverso da quello in cui l'esperto risiede, sono dovute le spese di viaggio e le indennità di trasferta nella misura prevista per i dipendenti statali aventi qualifica di dirigente di seconda fascia del ruolo unico, ai sensi dell' articolo 15, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .