- Disciplina l'indennità giornaliera al giudice popolare delle Corti di assise.
- L'indennità base è di 25,82 euro per giornata di effettivo esercizio della funzione.
- Per lavoratori autonomi o dipendenti senza diritto a retribuzione è prevista una maggiorazione progressiva.
- Spetta anche un'indennità speciale rapportata all'articolo 3 della legge 27/1981.
- Per le sedute fuori sede sono dovute spese di viaggio e indennità di trasferta.
Testo dell'articoloVigente
Art. 65 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Ai giudici popolari spetta una indennità di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.
2. L'indennità è aumentata a euro 51,65 giornaliere per le prime cinquanta udienze, a euro 56,81 giornaliere per le cinquanta udienze successive, e a euro 61,97 per le altre, se i giudici popolari sono lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui esercitano le loro funzioni.
3. Ai giudici popolari è corrisposta una indennità speciale, rapportata a ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione, di ammontare pari a quella prevista dall' articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 , e dei successivi aumenti.
4. Ai giudici popolari che prestano servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise di appello fuori del Comune di residenza spettano le spese di viaggio e l'indennità di trasferta nella misura stabilita, rispettivamente, per i magistrati di tribunale o per i consiglieri di corte di appello secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.
5. Al giudice popolare citato e poi licenziato, purché comparso in tempo utile per prestare servizio, spettano le indennità e le spese di cui ai commi 1, 2 e 4.
Stesso numero, altri codici
- Art. 65 D.Lgs. 504/1995 — Adeguamenti alla normativa comunitaria
- Articolo 65 L. 184/1983 — Sostituzione dell'art. 313 c.c.: provvedimento del trib
- Art. 65 Reg. (UE) 2024/1689 — Istituzione e struttura del consiglio per l'IA europeo per l'intelligenza artificiale
- Art. 65 Cod. Amb. — valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale
- Art. 65 D.Lgs. 159/2011 — Rapporti del controllo giudiziario e dell'amministrazione giudiziaria con il fallimento
- Art. 65 D.Lgs. 209/2005 — (Attivi a copertura delle riserve tecniche)
Commento
L'articolo regola il trattamento economico dei giudici popolari delle Corti di assise e di assise di appello. La giuria popolare è istituto centrale del processo penale per i delitti più gravi (omicidi, strage, ergastolo). I giudici popolari sono cittadini estratti a sorte tra coloro che possiedono i requisiti di eleggibilità (articolo 9 e seguenti della legge 287/1951), chiamati a giudicare a fianco dei magistrati togati.
L'indennità base giornaliera
Il comma 1 fissa l'indennità ordinaria a 25,82 euro per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione. L'importo, come molti altri del T.U., è fermo agli anni della conversione lira/euro. Il presupposto è l'effettivo esercizio: nei giorni di rinvio o di sospensione del processo l'indennità non matura. Il calcolo è per giorno intero, indipendentemente dalla durata dell'udienza nel singolo giorno.
La maggiorazione per lavoratori senza retribuzione
Il comma 2 introduce una previsione di tutela: per i lavoratori autonomi e per i dipendenti che non percepiscono retribuzione durante il periodo di esercizio della funzione, l'indennità giornaliera è maggiorata progressivamente. Per le prime cinquanta udienze sale a 51,65 euro, per le successive cinquanta a 56,81 euro, per le ulteriori a 61,97 euro. La progressione tiene conto della crescente onerosità del prolungato distacco dalla professione o dal lavoro: il giudice popolare in carica per lungo tempo subisce una perdita di reddito proporzionalmente maggiore.
L'indennità speciale
Il comma 3 prevede un'ulteriore indennità speciale, parametrata all'articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, con i successivi aumenti. La legge 27/1981 disciplina il trattamento economico dei magistrati ordinari: l'indennità speciale del giudice popolare, ancorata a un parametro magistratuale, riconosce alla funzione una dignità retributiva qualificata, coerente con la natura giurisdizionale dell'attività svolta.
Le trasferte fuori sede
Il comma 4 disciplina le trasferte. Quando le sedute della Corte di assise si tengono fuori dal Comune di residenza del giudice popolare, spettano le spese di viaggio e l'indennità di trasferta nella misura stabilita per i magistrati ordinari di tribunale (per le corti di assise di primo grado) o per i consiglieri di corte di appello (per le corti di assise di appello), secondo le regole sulla missione dei dipendenti statali. L'equiparazione è significativa: il giudice popolare in trasferta riceve lo stesso trattamento del magistrato togato di grado corrispondente.
L'ipotesi del giudice citato e licenziato
Il comma 5 prevede che il giudice popolare citato a comparire e poi licenziato (ossia non utilizzato per il giudizio) ha comunque diritto a indennità e spese, purché si sia presentato in tempo utile per prestare servizio. La regola tutela il cittadino che si è messo a disposizione, evitando che la mancata utilizzazione (dovuta a esubero di estratti, a impedimenti processuali sopravvenuti, a sostituzioni) comporti una mera perdita di tempo senza compenso.
Profili pratici
La liquidazione delle indennità ai giudici popolari segue una procedura amministrativa specifica gestita dall'ufficio della Corte di assise. Il giudice popolare presenta richiesta a fine processo (o periodicamente nei processi lunghi) con la documentazione necessaria: certificato della propria condizione lavorativa (per la maggiorazione del comma 2), documenti di viaggio e soggiorno (per le trasferte del comma 4). Il pagamento è erogato dall'erario tramite il sistema delle spese di giustizia.
Casi pratici
Caso 1: Lavoratore autonomo per processo lungo
Caso 2: Giudice popolare citato e licenziato
Domande frequenti
Quanto vale l'indennità base del giudice popolare?
25,82 euro per giornata di effettivo esercizio della funzione. L'importo è fissato dal comma 1 dell'articolo 65 e non viene rivalutato automaticamente.
C'è una maggiorazione per i lavoratori autonomi?
Sì. Per i lavoratori autonomi e dipendenti senza retribuzione l'indennità sale a 51,65 euro per le prime 50 udienze, 56,81 per le successive 50, 61,97 per le ulteriori.
Spettano indennità di trasferta?
Sì. Se la seduta si tiene fuori dal Comune di residenza, spettano le spese di viaggio e l'indennità di trasferta nella misura prevista per i magistrati di tribunale o consiglieri d'appello, a seconda del grado della Corte.
Vedi anche