← Torna a T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002)
Ultimo aggiornamento: 23 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina il trattamento degli esperti dei tribunali per i minori.
  • Sono dovute le indennità previste per i giudici onorari di tribunale.
  • Il rinvio è all'art. 4, commi 1 e 3, del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273.
  • Gli esperti sono componenti laici con competenze pedagogiche e psicologiche.
  • L'equiparazione garantisce uniformità tra giudici onorari di diverse tipologie.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 66 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Agli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori sono dovute le indennità previste per i giudici onorari di tribunale dall' articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 .

Commento

L'articolo regola il compenso degli esperti che integrano la composizione dei tribunali per i minorenni e delle sezioni di corte di appello per i minori. La figura dell'esperto è caratteristica della giurisdizione minorile: si tratta di un giudice onorario non togato, scelto tra cultori di discipline scientifiche idonee (psicologia, pedagogia, psichiatria, sociologia, biologia) per affiancare il giudice togato nelle decisioni che riguardano i minori.

La figura dell'esperto

Gli esperti sono nominati ai sensi del Regio Decreto 1404/1934 (istitutivo del Tribunale per i minorenni) e successive modificazioni. Il tribunale per i minorenni è composto da due magistrati togati e da due esperti (uomo e donna). Le sezioni di corte di appello per i minori hanno composizione analoga. La presenza degli esperti riflette la peculiare natura della giurisdizione minorile, che richiede competenze scientifiche specifiche per la valutazione della personalità del minore, del contesto familiare, delle prospettive educative.

Il rinvio normativo

L'articolo 66 non fissa direttamente l'entità del compenso ma rinvia all'articolo 4, commi 1 e 3, del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273, che disciplina le indennità dei giudici onorari di tribunale. La scelta tecnica del rinvio assicura uniformità di trattamento tra giudici onorari di diverse tipologie ed evita di moltiplicare regimi parzialmente diversi. Le indennità del D.Lgs. 273/1989 comprendono in genere un compenso per partecipazione alle udienze e l'eventuale rimborso spese.

La doppia funzione dell'esperto

L'esperto non è un mero consulente tecnico, ma un componente del collegio giudicante con piena dignità di voto. Concorre alla formazione della decisione su tutti i profili, tecnici e giuridici. Il compenso, di conseguenza, retribuisce un'attività giurisdizionale a tutti gli effetti, non una mera consulenza scientifica. Questo lo distingue dagli ausiliari del magistrato disciplinati dagli articoli 49-56, che hanno natura tecnico-consulenziale e non giurisdizionale.

L'aggiornamento delle indennità

Le indennità dei giudici onorari, e con essi degli esperti, hanno conosciuto periodici interventi normativi nel corso degli anni. La materia si è evoluta con la riforma del sistema dei giudici di pace e dei giudici onorari di tribunale (D.Lgs. 116/2017 sulla riforma della magistratura onoraria). Il rinvio mobile dell'articolo 66 segue queste evoluzioni: le indennità degli esperti si adeguano alle modifiche del trattamento dei giudici onorari di tribunale.

Profili sistematici

L'attenzione alla retribuzione degli esperti è cruciale per la qualità della giustizia minorile. Senza un compenso adeguato, la disponibilità di professionisti qualificati (psicologi, pedagogisti) a svolgere la funzione si riduce, con effetti negativi sulla composizione dei collegi. Il dibattito sulla riforma del giudice onorario ha più volte affrontato questo profilo, riconoscendo la centralità della figura dell'esperto e la necessità di garantirne un'adeguata valorizzazione economica e di status.

Coordinamento con la disciplina processuale

L'esperto partecipa alle udienze e alla camera di consiglio, contribuendo alla decisione collegiale. La sua presenza è obbligatoria nei procedimenti più rilevanti (per esempio l'adottabilità del minore, i provvedimenti de potestate). L'indennità è quindi liquidata in funzione delle giornate di effettiva partecipazione, secondo le regole previste per i giudici onorari di tribunale. Eventuali maggiorazioni o regimi specifici (per esempio per processi lunghi e complessi) seguono le norme di riferimento del D.Lgs. 273/1989, come integrato dalle disposizioni successive.

Casi pratici

Caso 1: Esperto in procedura di adottabilità

Caso 2: Esperto in sezione di corte di appello

Domande frequenti

Chi sono gli esperti dei tribunali per i minori?

Sono componenti laici del collegio giudicante, scelti tra cultori di discipline scientifiche (psicologia, pedagogia, biologia, psichiatria, sociologia). Concorrono alla decisione con piena dignità di voto.

Come si determina l'indennità degli esperti?

Il rinvio è alla disciplina dei giudici onorari di tribunale, in particolare all'articolo 4, commi 1 e 3, del D.Lgs. 273/1989.

Gli esperti sono ausiliari del magistrato?

No. Sono componenti del collegio giudicante con funzione giurisdizionale piena. Si distinguono dagli ausiliari del magistrato (CTU, periti) disciplinati dagli articoli 49-56 del T.U.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.