Testo dell'articoloVigente
Art. 62 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Con apposita convenzione organizzativa fra il Ministero della giustizia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa sono disciplinate le procedure per l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa e per la quantificazione preventiva e successiva delle spese, nonché gli eventuali acconti e le necessarie regolazioni contabili, anche con riferimento all'esito dell'eventuale recupero delle spese nei confronti del soggetto obbligato.
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Vedi anche
→art. 60 SPESE→art. 61 SPESE→art. 63 SPESE→art. 65 SPESE→art. 24 Cost. (Difesa)→art. 113 Cost. (Tutela giurisd.)→art. 91 c.p.c. (Spese)→art. 535 c.p.p. (Spese penali)→Art. 64 D.P.R. 115/2002 – Indennità dei magistrati onorari (abrogato)→Art. 59 D.P.R. 115/2002 – Tabelle delle tariffe vigenti→Art. 58 D.P.R. 115/2002 – Indennità di custodia→Art. 66 D.P.R. 115/2002 – Indennità degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo completa la disciplina dell'articolo 61 con la previsione di uno strumento organizzativo tra le amministrazioni interessate. La convenzione interministeriale è necessaria perché l'intervento del Genio Militare a supporto della giurisdizione penale coinvolge tre dicasteri con competenze e bilanci distinti, che devono coordinarsi sotto il profilo procedurale e finanziario.
Le amministrazioni coinvolte
I tre soggetti della convenzione sono il Ministero della giustizia (titolare della funzione giurisdizionale ed esecutiva), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (competente per i provveditorati alle opere pubbliche, che fungono da soggetto coordinatore tecnico) e il Ministero della difesa (cui appartengono le strutture tecnico-operative chiamate a operare). La convenzione raccorda le rispettive competenze, evitando sovrapposizioni e ritardi.
Le procedure di intervento
La convenzione disciplina anzitutto le procedure di attivazione e di esecuzione dell'intervento. Stabilisce chi formula la richiesta, con quali modalità, in quali tempi; come il provveditorato si interfaccia con il Genio Militare; come si conduce il sopralluogo preliminare e si definisce il progetto di demolizione; come si coordinano le fasi operative. La standardizzazione delle procedure è essenziale per garantire tempestività e qualità degli interventi, evitando attese burocratiche.
La quantificazione delle spese
La norma prevede una doppia quantificazione: preventiva e successiva. La quantificazione preventiva consente al magistrato di valutare l'onere dell'intervento del Genio Militare prima della decisione, in modo da poter effettuare il giudizio comparativo previsto dall'articolo 61 (intervento militare vs. impresa privata). La quantificazione successiva fissa i costi effettivamente sostenuti per la rendicontazione finale, anche ai fini del recupero nei confronti del condannato.
Gli aspetti finanziari
La convenzione disciplina poi gli acconti e le regolazioni contabili. La struttura militare necessita di anticipazioni per coprire i costi vivi degli interventi (materiali, carburante, eventuali noleggi). Gli acconti riducono il carico finanziario per la difesa. Le regolazioni contabili intervengono a chiusura per riequilibrare le poste, sulla base della quantificazione successiva. Il rapporto finanziario tra giustizia e difesa rispecchia un modello di servizio interno tra amministrazioni dello Stato.
Il recupero dei costi
La convenzione disciplina anche il coordinamento per il recupero delle spese nei confronti del soggetto obbligato (il condannato alla demolizione). Il recupero segue le regole generali delle spese di giustizia: iscrizione a ruolo, riscossione tramite agente, con possibilità di azione esecutiva sui beni del debitore. Il riparto delle somme recuperate tra le amministrazioni interessate è oggetto di apposita previsione convenzionale.
Profili sistematici
L'articolo 62 esprime una logica di integrazione tra apparati pubblici, ricorrente in altri ambiti del T.U. 115/2002 (per esempio le convenzioni dell'articolo 60 per le pubblicazioni). Lo strumento convenzionale interministeriale è preferito alla mera previsione normativa perché consente flessibilità operativa e adattabilità alle dinamiche organizzative dei singoli dicasteri. Nella prassi, le convenzioni stipulate hanno conosciuto periodiche revisioni per allinearsi alle evoluzioni delle strutture ministeriali e alle esigenze del Genio Militare.
Casi pratici
Caso 1: Quantificazione preventiva
Caso 2: Recupero dal condannato
Domande frequenti
Tra chi è stipulata la convenzione prevista dall'articolo 62?
Tra Ministero della giustizia, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (per i provveditorati) e Ministero della difesa (per le strutture tecniche).
Quali materie disciplina la convenzione?
Procedure di intervento, quantificazione preventiva e successiva delle spese, acconti, regolazioni contabili, recupero dei costi nei confronti del condannato.
Perché è necessaria una doppia quantificazione (preventiva e successiva) delle spese?
La quantificazione preventiva serve al magistrato per scegliere tra Genio Militare e impresa privata; quella successiva per la rendicontazione finale e per il recupero del costo dal condannato.