- Disciplina le convenzioni con imprese o soggetti pubblici per ridurre le spese di pubblicazione dei provvedimenti.
- I partner sono scelti secondo la normativa sull'evidenza pubblica.
- Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia di concerto con il MEF.
- Possono prevedere differenziazioni territoriali e disciplinare compensi forfettizzati.
- Indicano modalità di pagamento e penalità per inadempimento.
Testo dell'articoloVigente
Art. 60 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. 2. Nella convenzione, che può prevedere differenziazioni al livello territoriale, sono stabiliti, in particolare: a) i compensi, anche forfettizzati; b) le modalità e le cadenze temporali del pagamento dei compensi; c) le penalità per l'inosservanza degli obblighi.
Commento
L'articolo introduce uno strumento di razionalizzazione della spesa relativa alla pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile. La pubblicazione è un adempimento legale ricorrente: pensiamo agli avvisi nel processo esecutivo, alle vendite forzate, agli atti dei procedimenti concorsuali. La logica della convenzione mira a unificare la negoziazione delle tariffe per ottenere risparmi di scala.
La finalità della disciplina
Il comma 1 dichiara espressamente l'obiettivo: ridurre le spese di pubblicazione. La razionalizzazione passa attraverso un meccanismo convenzionale che sottrae le singole pubblicazioni alla negoziazione caso per caso, sostituendola con condizioni preventivamente concordate a livello sistemico. Il vantaggio è duplice: prevedibilità dei costi per l'amministrazione, riduzione del prezzo unitario grazie al volume.
L'ambito soggettivo dei partner
Le convenzioni possono essere stipulate con imprese private o soggetti pubblici operanti nel settore della pubblicazione. Si pensi a editori giuridici, fornitori di servizi telematici, gestori di portali specializzati. La scelta avviene secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica, ossia attraverso procedure di gara aperte e trasparenti previste dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023). L'obiettivo è garantire concorrenza e selezione del miglior offerente.
L'approvazione ministeriale
Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. La concertazione tra i due dicasteri rispecchia il bilanciamento tra efficacia del servizio e compatibilità finanziaria. La forma del decreto ministeriale (anziché legge o atto regolamentare) consente la flessibilità necessaria per adattare le convenzioni alle dinamiche del mercato editoriale e tecnologico.
Il contenuto della convenzione
Il comma 2 elenca i contenuti essenziali della convenzione. In primo luogo, i compensi: possono essere anche forfettizzati, ossia determinati a corpo per categorie di pubblicazione anziché in base ai costi vivi. La forfettizzazione semplifica la gestione amministrativa, evitando microcontabilità di ogni atto. In secondo luogo, modalità e cadenze temporali del pagamento: la convenzione fissa scadenze regolari (mensili, trimestrali, semestrali) per le erogazioni. In terzo luogo, penalità per inadempimento: previsioni sanzionatorie per garantire la qualità del servizio e il rispetto dei tempi.
La possibile differenziazione territoriale
Il comma 2 ammette differenziazioni territoriali nelle convenzioni. La previsione tiene conto del fatto che le condizioni di mercato variano tra distretti (per esempio tra le grandi città metropolitane e i centri di provincia) e che diversi operatori possono coprire territori non sovrapposti. La differenziazione consente convenzioni più aderenti alle specificità locali, evitando soluzioni uniformi inefficienti.
Coordinamento sistematico
L'articolo si inserisce in una più ampia tendenza alla razionalizzazione delle spese di giustizia attraverso strumenti convenzionali e digitalizzazione. La diffusione della pubblicazione telematica (per esempio il portale delle vendite pubbliche per le esecuzioni immobiliari, il PCT per le notifiche) ha ridotto significativamente i costi tradizionali della pubblicità legale cartacea. Le convenzioni dell'articolo 60 hanno quindi conosciuto un'evoluzione: meno centrate sulla stampa, più orientate ai servizi digitali integrati.
Casi pratici
Caso 1: Convenzione per vendite forzate
Caso 2: Differenziazione territoriale
Domande frequenti
Qual è lo scopo delle convenzioni previste dall'articolo 60?
Ridurre le spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile attraverso accordi quadro con operatori del settore.
Chi può essere parte della convenzione?
Imprese private o soggetti pubblici operanti nel settore della pubblicazione, selezionati secondo la normativa sull'evidenza pubblica.
Quali elementi contiene una convenzione tipo?
Compensi (eventualmente forfettizzati), modalità e cadenze di pagamento, penalità per inadempimento. Può prevedere differenziazioni territoriali.
Vedi anche