In sintesi
- Impone all'ausiliario una nota specifica delle spese con documentazione.
- Il magistrato verifica le spese ed esclude quelle non necessarie.
- L'ausiliario può avvalersi di prestatori d'opera strumentali, se autorizzato.
- La relativa spesa è determinata sulle tabelle dell'articolo 50.
- Le attività autonome richiedono un incarico autonomo, non un mero rimborso.
Testo dell'articoloVigente
Art. 56 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione.
2. Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.
3. Se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all'articolo 50.
4. Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico di cui al comma 3 hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato, il magistrato conferisce incarico autonomo.
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Commento
L'articolo regola due aspetti centrali della gestione amministrativa dell'incarico peritale: la documentazione delle spese vive e l'eventuale ricorso a collaboratori esterni. Le due materie sono trattate insieme perché entrambe attengono ai costi accessori della prestazione e alla loro corretta imputazione contabile.
L'onere della nota specifica
Il comma 1 impone all'ausiliario un duplice obbligo: presentare una nota dettagliata delle spese sostenute e allegare la corrispondente documentazione (ricevute, fatture, scontrini fiscali). La nota deve essere specifica, non generica: ogni voce va indicata con la causale e l'importo. Spese di cancelleria, copie, viaggi locali per accertamenti, materiali di consumo per analisi tecniche devono essere descritte e giustificate.
Il controllo del magistrato
Il comma 2 affida al magistrato il controllo di necessità: dalla rimborsabilità sono escluse le spese non strettamente connesse all'adempimento dell'incarico. Si tratta di una valutazione di pertinenza che evita addebiti impropri all'erario o alle parti. La giurisprudenza ha chiarito che il magistrato esercita un sindacato di ragionevolezza, escludendo solo le voci manifestamente eccessive o non riconducibili all'attività peritale. Spese accessorie funzionalmente collegate (ad esempio copie autenticate, costo di banche dati specialistiche) sono in genere ammesse.
Il ricorso a prestatori d'opera
Il comma 3 consente all'ausiliario, se preventivamente autorizzato, di avvalersi di altri prestatori d'opera per attività strumentali. Si pensi all'aiutante che assiste il CTU in un sopralluogo, al tecnico di laboratorio che esegue analisi materiali, all'archivista che recupera documentazione storica. La spesa per tali collaborazioni è determinata applicando le tabelle ministeriali dell'articolo 50, non lasciando spazio a quantificazioni libere. La regola garantisce uniformità e prevedibilità.
La distinzione tra strumentalità e autonomia
Il comma 4 introduce una distinzione cruciale: se l'attività di terzi ha autonomia rispetto all'incarico affidato all'ausiliario, non si tratta di mera strumentalità ma di una prestazione separata. In tal caso il magistrato non liquida un rimborso all'ausiliario ma conferisce un incarico autonomo al terzo. Il discrimen non è sempre netto. La giurisprudenza ha individuato il criterio nella natura intellettuale e nella distinta competenza specialistica: se l'attività richiede una valutazione tecnica autonoma (per esempio una sub-perizia in altra disciplina), si è fuori dalla strumentalità.
Profili pratici
L'autorizzazione preventiva per avvalersi di prestatori d'opera deve essere richiesta al magistrato con istanza motivata, indicando l'attività che il terzo dovrà svolgere e la sua riconducibilità alle tabelle ministeriali. Senza autorizzazione preventiva, la spesa rischia di non essere rimborsata. La nota finale dell'ausiliario distingue chiaramente tra voci di rimborso spese vive (con documentazione) e voci di compenso per prestatori d'opera (con riferimento tabellare). Il magistrato, in sede di liquidazione, verifica entrambi i profili.
Casi pratici
Caso 1: Spese di laboratorio
Caso 2: Sub-perizia e incarico autonomo
Domande frequenti
Cosa deve contenere la nota spese dell'ausiliario?
Una descrizione specifica di ciascuna voce, con causale, importo e documentazione di supporto (ricevute, fatture, scontrini).
L'ausiliario può farsi aiutare da collaboratori?
Sì, ma solo se preventivamente autorizzato dal magistrato. La spesa è liquidata applicando le tabelle ministeriali dell'articolo 50.
Quando serve un incarico autonomo invece del semplice rimborso?
Quando l'attività del terzo ha autonomia tecnica rispetto all'incarico dell'ausiliario, configurandosi come prestazione intellettuale distinta. In tal caso il magistrato nomina autonomamente il terzo.
Vedi anche