In sintesi
- Disciplina il compenso quando l'incarico è affidato a un collegio di ausiliari.
- Il compenso globale parte da quello del singolo, con maggiorazione del 40% per ogni componente aggiuntivo.
- La regola non opera se ciascuno deve svolgere personalmente l'incarico per intero.
- Evita la duplicazione integrale dei compensi su attività condivise.
- Il decreto di liquidazione ripartisce la somma tra i componenti.
Testo dell'articoloVigente
Art. 53 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.
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Commento
L'articolo regola un'ipotesi frequente nella prassi giudiziaria: il conferimento dell'incarico peritale a un collegio di ausiliari anziché a un singolo professionista. La nomina collegiale è disposta dal magistrato quando la complessità tecnica richiede competenze multidisciplinari (per esempio una perizia che coniughi medicina legale e ingegneria del traffico) o quando la mole di lavoro suggerisce la suddivisione.
La logica del compenso globale
La norma evita due eccessi opposti. Da un lato non liquida il compenso pieno a ciascun componente del collegio, perché parte dell'attività è condivisa (riunioni, confronto sui quesiti, redazione della relazione finale). Dall'altro non riduce il compenso al singolo importo, perché ogni componente contribuisce con la propria specializzazione. La soluzione intermedia è la maggiorazione del quaranta per cento per ciascun ausiliario aggiuntivo.
Il meccanismo di calcolo
Si parte dall'onorario spettante a un singolo ausiliario per quella prestazione, secondo le tabelle dell'articolo 50 e i criteri degli articoli 51 e 52. Per ogni componente aggiuntivo del collegio si aumenta tale base del quaranta per cento. Un collegio di tre ausiliari riceve quindi un compenso globale pari al singolo aumentato dell'80 per cento (40% × 2 ausiliari aggiuntivi). Il calcolo non è proporzionale ai contributi individuali: serve come tetto massimo globale, che il magistrato ripartisce poi tra i componenti.
L'eccezione: incarico integrale a ciascuno
La regola del 40 per cento non opera se il magistrato ha disposto che ognuno degli incaricati svolga personalmente e per intero l'incarico affidato. Si tratta di un'ipotesi atipica, in cui non si ha un vero collegio ma una pluralità di periti incaricati separatamente. La situazione tipica è quella delle perizie collegiali in materia di malasanità con più periti per discipline diverse, ciascuno chiamato a rispondere autonomamente sui propri quesiti di competenza. In tali casi ciascun perito riceve il proprio compenso integrale come se l'incarico fosse stato conferito singolarmente.
Profili applicativi
La giurisprudenza ha chiarito che la scelta tra collegio in senso proprio (con maggiorazione del 40%) e nomina plurima individuale (con compensi separati integrali) deve risultare in modo univoco dal provvedimento di conferimento. Se il magistrato si limita a nominare più periti senza specificare il regime, si presume il collegio e si applica l'articolo 53. La ripartizione interna del compenso globale tra i componenti è in genere paritaria, salvo che il decreto di liquidazione preveda diversamente in base al diverso apporto di ciascuno.
Coordinamento con la disciplina processuale
La possibilità di nominare un collegio è prevista, nel civile, dall'articolo 191 c.p.c., e, nel penale, dall'articolo 221 c.p.p. Il collegio rende un'unica relazione, sottoscritta da tutti i componenti, anche se è possibile allegare opinioni dissenzienti su singoli punti. La maggiorazione del 40 per cento dell'articolo 53 si calcola sull'onorario complessivo dell'incarico, non sulle singole voci tabellari.
Casi pratici
Caso 1: Collegio medico-legale
Caso 2: Perizia multidisciplinare con quesiti separati
Domande frequenti
Quando si applica la maggiorazione del quaranta per cento dell'articolo 53?
Quando l'incarico è conferito a un vero collegio di ausiliari, che svolgono insieme l'attività e rendono un'unica relazione.
Quando ciascun ausiliario riceve il compenso pieno?
Quando il magistrato ha disposto espressamente che ognuno svolga personalmente e per intero l'incarico affidato, situazione tipica delle perizie multidisciplinari con quesiti separati per ciascun perito.
Come si ripartisce il compenso globale tra i componenti del collegio?
In genere in modo paritario, salvo che il decreto di liquidazione del giudice preveda diversamente in base al diverso apporto di ciascun componente.
Vedi anche