Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 72 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. L'indennità di custodia è liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all'autorità competente ai sensi dell'articolo 168; a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute.
Vedi anche
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In sintesi
Indice dei contenuti
Quando il giudice dispone il sequestro di un bene mobile o di un'attività produttiva, nomina un custode che ha l'obbligo di conservare la cosa e di gestirla secondo le istruzioni ricevute. L'attività del custode è remunerata con l'indennità di custodia, disciplinata dagli articoli 58-63 del testo unico per i criteri di calcolo e dall'articolo 72 per le modalità di liquidazione.
La domanda finale di liquidazione
La regola base è che l'indennità si liquida al termine della custodia. Il momento finale consente al giudice di valutare l'intera attività svolta, l'eventuale deterioramento del bene custodito, le spese effettivamente sostenute. La domanda si presenta all'autorità individuata dall'articolo 168 - di norma il magistrato che ha disposto il sequestro o il funzionario delegato.
La domanda è corredata da: provvedimento di nomina, rendicontazione analitica delle attività svolte (con date), giustificativi delle spese sostenute (manutenzione, assicurazione, vigilanza, eventuali tributi sul bene custodito), eventuale relazione finale sullo stato del bene alla riconsegna.
Gli acconti durante la custodia
Il comma 1 ammette esplicitamente la liquidazione di acconti a richiesta del custode. È una previsione di rilievo pratico: la custodia può durare anni (si pensi al sequestro di aziende complesse o di immobili soggetti a manutenzione costante) e gravare interamente sul custode l'esposizione finanziaria sarebbe insostenibile. L'acconto è liquidato in proporzione all'attività resa e alle spese documentate al momento della richiesta.
Il giudice valuta caso per caso l'opportunità dell'acconto: in genere viene riconosciuto quando la custodia supera i dodici mesi o quando le spese sostenute sono particolarmente onerose. L'acconto è imputato a saldo della liquidazione finale.
Profili pratici
Per le aziende sequestrate, la liquidazione è regolata anche dalle norme dei codici antimafia e fallimentare quando applicabili (D.Lgs. 159/2011, articoli 35 e seguenti per i custodi delle misure di prevenzione). Per i beni mobili di pronto realizzo (autovetture, natanti) si applicano le tariffe forfettarie del DM 265/2006.
Il decreto di pagamento e l'opposizione
Il decreto è emesso dal magistrato (articolo 168), comunicato al custode e alle parti, opponibile entro venti giorni davanti al presidente dell'ufficio (articolo 170). Il custode che ritenga sottostimata la liquidazione ha quindi una doppia tutela: l'opposizione al decreto e la possibilità di richiedere acconti durante l'incarico per evitare squilibri finanziari di lunga durata.
Coordinamento con il regolamento del personale di cancelleria
Gli adempimenti previsti da art. 72 si inseriscono nel disegno organizzativo del DM 27 marzo 2000 n. 264 sui ruoli del personale di cancelleria e del DM 30 settembre 1989 sui registri del processo civile. Il funzionario incaricato (cancelliere, direttore amministrativo, ufficiale giudiziario per la fase esecutiva) annota gli adempimenti compiuti nel registro modello SIAMM (Sistema Informatico Amministrativo e Magistrale) e nel fascicolo telematico Consolle del Magistrato. Il mancato compimento dei passaggi richiesti dalla norma può integrare illecito disciplinare ex art. 13 d.lgs. n. 240/2006, oltre a esporre l'erario al rischio di mancata percezione del tributo.
Casi pratici
Caso 1: Sequestro di azienda
Caso 2: Liquidazione a fine sequestro
Domande frequenti
Quando si presenta la domanda di liquidazione dell'indennità di custodia?
Dopo la cessazione della custodia, all'autorità competente individuata dall'art. 168. La domanda è corredata da rendicontazione e giustificativi delle spese.
È possibile chiedere acconti durante la custodia?
Sì. L'art. 72 ammette espressamente la liquidazione di acconti su richiesta del custode, in proporzione all'attività resa e alle spese documentate.
Chi liquida e con quale provvedimento?
Il magistrato procedente con decreto di pagamento ex art. 168, opponibile entro venti giorni davanti al presidente dell'ufficio.