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Ultimo aggiornamento: 24 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'ammissione vale per ogni grado e fase del processo e per le procedure derivate e accidentali connesse.
  • Si applica anche all'esecuzione, alla revisione, alla revocazione, all'opposizione di terzo, alle misure di sicurezza e di prevenzione e ai processi del tribunale di sorveglianza.
  • Copre le procedure passive e attive di consegna ex mandato d'arresto europeo (L. 69/2005).
  • La regola riflette l'unitarietà funzionale del processo e tutela la continuità della difesa tecnica.

Testo dell'articoloVigente

Art. 75 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse. 79

2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.

2-bis. La disciplina del patrocinio si applica, inoltre, nelle procedure passive di consegna, di cui alla legge 22 aprile 2005, n. 69 , dal momento dell'arresto eseguito in conformità del mandato d'arresto europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva, nonché nelle procedure attive di consegna, di cui alla citata legge n. 69 del 2005 , in favore della persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale e che ha esercitato il diritto di nominare un difensore sul territorio nazionale affinchè assista il difensore nello Stato membro di esecuzione.

Commento

L'articolo 75 risponde a una domanda pratica: una volta ottenuta l'ammissione al patrocinio, il beneficio è limitato al grado in cui è stata richiesta o si estende all'intero processo? La norma sceglie la soluzione più ampia: l'ammissione vale per ogni grado, fase e procedura connessa.

L'ambito ordinario (comma 1)

L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado (primo, appello, legittimità) e per ogni fase del processo (cognizione piena, sommaria, cautelare) nonché per tutte le procedure derivate e accidentali comunque connesse. Quest'ultima espressione comprende le procedure incidentali (per esempio l'opposizione a decreto ingiuntivo, il giudizio di riassunzione dopo cassazione con rinvio, le procedure di intervento di terzo).

La continuità del beneficio risponde a un'esigenza pratica: chi è non abbiente al momento del giudizio di primo grado generalmente lo è anche nei gradi successivi, e l'imposizione di nuove istanze ad ogni passaggio sarebbe vessatoria. Resta fermo l'obbligo di comunicare le variazioni di reddito ex articolo 79, comma 1, lettera d.

L'estensione alle procedure speciali (comma 2)

Il comma 2 amplia l'ambito di applicazione, in quanto compatibile, anche alle seguenti procedure:

  • Fase dell'esecuzione della pena, dove il condannato può avere bisogno di assistenza per istanze al magistrato di sorveglianza, al pubblico ministero esecutore, al giudice dell'esecuzione.
  • Processo di revisione (artt. 629 ss. c.p.p.), che richiede istruttoria complessa e supporto difensivo qualificato.
  • Processi di revocazione e opposizione di terzo nel civile (artt. 395 ss. c.p.c. e 404 c.p.c.).
  • Processi relativi a misure di sicurezza e di prevenzione (D.Lgs. 159/2011 codice antimafia).
  • Processi di competenza del tribunale di sorveglianza: misure alternative, liberazione anticipata, permessi premio.

La copertura opera sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico: il riferimento all'assistenza necessaria definisce il perimetro pratico del beneficio.

Le procedure di consegna nel MAE (comma 2-bis)

Il comma 2-bis estende la disciplina alle procedure connesse al mandato d'arresto europeo (L. 22 aprile 2005, n. 69, attuativa della Decisione quadro 2002/584/GAI):

  • Procedura passiva di consegna: dal momento dell'arresto eseguito in conformità del MAE fino alla consegna o alla definitività della decisione di non consegna.
  • Procedura attiva di consegna: in favore della persona ricercata oggetto di MAE italiano ai fini dell'esercizio dell'azione penale, che ha esercitato il diritto di nominare un difensore italiano per assistere il difensore dello Stato di esecuzione.

L'estensione attua la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sent. C-216/18 PPU LM) sulla necessità di garantire un'effettiva difesa nelle procedure transfrontaliere di consegna.

Profili pratici di richiesta

Quando la procedura speciale è autonoma rispetto al giudizio di merito (per esempio la revisione, l'esecuzione), occorre presentare una nuova istanza al giudice competente: il consiglio dell'ordine del distretto in cui ha sede l'autorità procedente provvede in via anticipata. Quando invece la procedura è derivata o accidentale (per esempio l'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposizione di terzo nel medesimo processo), l'ammissione già ottenuta opera in via automatica.

Casi pratici

Caso 1: Ammissione in primo grado

Caso 2: Mandato d'arresto europeo

Domande frequenti

L'ammissione al patrocinio vale per tutti i gradi del processo?

Sì. Vale per ogni grado e fase, e si estende anche alle procedure derivate e accidentali connesse (per esempio appello, cassazione, opposizione, riassunzione).

Si applica anche ai procedimenti davanti al tribunale di sorveglianza?

Sì. Il comma 2 estende esplicitamente il beneficio ai processi del tribunale di sorveglianza, alla revisione, all'esecuzione e alle misure di sicurezza e prevenzione.

E nelle procedure di mandato d'arresto europeo?

Sì. Il comma 2-bis copre sia la procedura passiva di consegna (dall'arresto alla consegna), sia quella attiva quando l'interessato nomina un difensore italiano.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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