- L'ammissione vale per ogni grado e fase del processo e per le procedure derivate e accidentali connesse.
- Si applica anche all'esecuzione, alla revisione, alla revocazione, all'opposizione di terzo, alle misure di sicurezza e di prevenzione e ai processi del tribunale di sorveglianza.
- Copre le procedure passive e attive di consegna ex mandato d'arresto europeo (L. 69/2005).
- La regola riflette l'unitarietà funzionale del processo e tutela la continuità della difesa tecnica.
Testo dell'articoloVigente
Art. 75 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse. 79
2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.
2-bis. La disciplina del patrocinio si applica, inoltre, nelle procedure passive di consegna, di cui alla legge 22 aprile 2005, n. 69 , dal momento dell'arresto eseguito in conformità del mandato d'arresto europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva, nonché nelle procedure attive di consegna, di cui alla citata legge n. 69 del 2005 , in favore della persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale e che ha esercitato il diritto di nominare un difensore sul territorio nazionale affinchè assista il difensore nello Stato membro di esecuzione.
Commento
L'articolo 75 risponde a una domanda pratica: una volta ottenuta l'ammissione al patrocinio, il beneficio è limitato al grado in cui è stata richiesta o si estende all'intero processo? La norma sceglie la soluzione più ampia: l'ammissione vale per ogni grado, fase e procedura connessa.
L'ambito ordinario (comma 1)
L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado (primo, appello, legittimità) e per ogni fase del processo (cognizione piena, sommaria, cautelare) nonché per tutte le procedure derivate e accidentali comunque connesse. Quest'ultima espressione comprende le procedure incidentali (per esempio l'opposizione a decreto ingiuntivo, il giudizio di riassunzione dopo cassazione con rinvio, le procedure di intervento di terzo).
La continuità del beneficio risponde a un'esigenza pratica: chi è non abbiente al momento del giudizio di primo grado generalmente lo è anche nei gradi successivi, e l'imposizione di nuove istanze ad ogni passaggio sarebbe vessatoria. Resta fermo l'obbligo di comunicare le variazioni di reddito ex articolo 79, comma 1, lettera d.
L'estensione alle procedure speciali (comma 2)
Il comma 2 amplia l'ambito di applicazione, in quanto compatibile, anche alle seguenti procedure:
La copertura opera sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico: il riferimento all'assistenza necessaria definisce il perimetro pratico del beneficio.
Le procedure di consegna nel MAE (comma 2-bis)
Il comma 2-bis estende la disciplina alle procedure connesse al mandato d'arresto europeo (L. 22 aprile 2005, n. 69, attuativa della Decisione quadro 2002/584/GAI):
L'estensione attua la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sent. C-216/18 PPU LM) sulla necessità di garantire un'effettiva difesa nelle procedure transfrontaliere di consegna.
Profili pratici di richiesta
Quando la procedura speciale è autonoma rispetto al giudizio di merito (per esempio la revisione, l'esecuzione), occorre presentare una nuova istanza al giudice competente: il consiglio dell'ordine del distretto in cui ha sede l'autorità procedente provvede in via anticipata. Quando invece la procedura è derivata o accidentale (per esempio l'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposizione di terzo nel medesimo processo), l'ammissione già ottenuta opera in via automatica.
Casi pratici
Caso 1: Ammissione in primo grado
Caso 2: Mandato d'arresto europeo
Domande frequenti
L'ammissione al patrocinio vale per tutti i gradi del processo?
Sì. Vale per ogni grado e fase, e si estende anche alle procedure derivate e accidentali connesse (per esempio appello, cassazione, opposizione, riassunzione).
Si applica anche ai procedimenti davanti al tribunale di sorveglianza?
Sì. Il comma 2 estende esplicitamente il beneficio ai processi del tribunale di sorveglianza, alla revisione, all'esecuzione e alle misure di sicurezza e prevenzione.
E nelle procedure di mandato d'arresto europeo?
Sì. Il comma 2-bis copre sia la procedura passiva di consegna (dall'arresto alla consegna), sia quella attiva quando l'interessato nomina un difensore italiano.
Vedi anche