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Ultimo aggiornamento: 24 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'interessato in condizioni di reddito ex art. 76 può chiedere l'ammissione in ogni stato e grado del processo.
  • L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità.
  • La sottoscrizione è autenticata dal difensore o ai sensi dell'art. 38, comma 3 DPR 445/2000.
  • La forma stringente garantisce certezza dell'imputazione soggettiva del beneficio.

Testo dell'articoloVigente

Art. 78 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.

2. L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all' articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .

Commento

L'articolo 78 disciplina la presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La norma è breve ma contiene due regole essenziali: la possibilità di presentare l'istanza in ogni stato e grado e l'obbligo di sottoscrizione personale dell'interessato con autenticazione.

L'ammissibilità in ogni stato e grado

Il comma 1 ribadisce che chi ha i requisiti reddituali può chiedere di essere ammesso in ogni stato e grado del processo. La regola si combina con l'articolo 75 (che estende l'ammissione già concessa a tutti i gradi e fasi connesse) per garantire massima flessibilità.

Significa che l'istanza può essere presentata: durante le indagini preliminari, nel dibattimento di primo grado, in appello, in cassazione, durante l'esecuzione, in fase di opposizione, durante un incidente cautelare. Non vi è preclusione legata al momento processuale.

Quando l'ammissione è chiesta dopo l'inizio del processo, gli effetti decorrono dal momento dell'istanza: le spese e gli onorari relativi agli atti compiuti prima della presentazione rimangono a carico del richiedente.

La sottoscrizione personale (comma 2)

L'istanza deve essere sottoscritta dall'interessato, a pena di inammissibilità. La sottoscrizione del difensore non sostituisce quella della parte: il beneficio è personalissimo e la dichiarazione di responsabilità sulla situazione reddituale ricade direttamente sull'istante.

L'inammissibilità è formale: l'ufficio rigetta l'istanza non sottoscritta senza entrare nel merito dei requisiti. È sempre ammessa la riproposizione corretta. La gravità della sanzione si spiega con le conseguenze penali di dichiarazioni false: solo la sottoscrizione personale consente di attribuire all'istante la responsabilità ex articolo 76 dello stesso testo unico (falsità della dichiarazione di reddito sanzionata penalmente).

L'autenticazione della firma

La sottoscrizione deve essere autenticata. Sono ammesse due modalità:

  • Autenticazione dal difensore: l'avvocato che assiste l'interessato attesta la sottoscrizione apposta in sua presenza. È la modalità più diffusa nella pratica forense, perché non richiede passaggi ulteriori.
  • Autenticazione ex art. 38, comma 3 DPR 445/2000: la sottoscrizione può essere autenticata anche dal funzionario competente a riceverla (per esempio funzionario di cancelleria) oppure dal segretario comunale o dal pubblico ufficiale del comune. In alternativa, l'interessato può apporre la sottoscrizione in presenza del funzionario ricevente, allegando copia del documento d'identità.

Quest'ultima soluzione (sottoscrizione in presenza del funzionario con documento d'identità) è quella tipica per le istanze presentate direttamente dal cittadino, senza ancora la nomina formale del difensore. Le due opzioni assicurano accessibilità del beneficio anche a chi non ha ancora un legale di fiducia.

Il contenuto dell'istanza

L'articolo 78 disciplina la forma; l'articolo 79 (cui rinvia implicitamente) specifica il contenuto. L'istanza deve contenere: richiesta di ammissione, indicazione del processo, generalità dell'interessato e dei familiari, codici fiscali, dichiarazione sostitutiva sulla situazione reddituale, impegno a comunicare le variazioni.

Profili pratici

Per il difensore: predisporre un modello d'istanza completo, far firmare l'interessato in presenza, autenticare la firma sotto la sottoscrizione, allegare copia del documento d'identità. Per il cittadino: in caso di difficoltà ad accedere a un avvocato, recarsi all'URP del tribunale o del consiglio dell'ordine per essere assistito nella compilazione e nell'autenticazione.

Casi pratici

Caso 1: Istanza non sottoscritta

Caso 2: Autenticazione in cancelleria

Domande frequenti

Quando si può presentare l'istanza?

In ogni stato e grado del processo, dalle indagini preliminari all'esecuzione. Gli effetti decorrono dal momento dell'istanza, non retroagiscono.

Chi deve firmare l'istanza?

L'interessato personalmente, a pena di inammissibilità. La firma del difensore non basta: il beneficio è personalissimo.

Come si autentica la firma?

Dal difensore che assiste la parte o dal pubblico ufficiale ex art. 38, comma 3 DPR 445/2000. Quest'ultima opzione include la sottoscrizione in presenza del funzionario con copia del documento d'identità.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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