Testo dell'articoloVigente
Art. 78 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.
2. L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all' articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .
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Vedi anche
→art. 76 SPESE (Condizioni per l’ammissione)→art. 77 SPESE→art. 79 SPESE→art. 80 SPESE→art. 24 Cost. (Difesa)→art. 113 Cost. (Tutela giurisd.)→art. 91 c.p.c. (Spese)→art. 535 c.p.p. (Spese penali)→Art. 75 D.P.R. 115/2002 – Ambito di applicabilita→Art. 81 D.P.R. 115/2002 – Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato→Art. 74 D.P.R. 115/2002 – Istituzione del patrocinio→Art. 82 D.P.R. 115/2002 – Onorario e spese del difensore
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 78 disciplina la presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La norma è breve ma contiene due regole essenziali: la possibilità di presentare l'istanza in ogni stato e grado e l'obbligo di sottoscrizione personale dell'interessato con autenticazione.
L'ammissibilità in ogni stato e grado
Il comma 1 ribadisce che chi ha i requisiti reddituali può chiedere di essere ammesso in ogni stato e grado del processo. La regola si combina con l'articolo 75 (che estende l'ammissione già concessa a tutti i gradi e fasi connesse) per garantire massima flessibilità.
Significa che l'istanza può essere presentata: durante le indagini preliminari, nel dibattimento di primo grado, in appello, in cassazione, durante l'esecuzione, in fase di opposizione, durante un incidente cautelare. Non vi è preclusione legata al momento processuale.
Quando l'ammissione è chiesta dopo l'inizio del processo, gli effetti decorrono dal momento dell'istanza: le spese e gli onorari relativi agli atti compiuti prima della presentazione rimangono a carico del richiedente.
La sottoscrizione personale (comma 2)
L'istanza deve essere sottoscritta dall'interessato, a pena di inammissibilità. La sottoscrizione del difensore non sostituisce quella della parte: il beneficio è personalissimo e la dichiarazione di responsabilità sulla situazione reddituale ricade direttamente sull'istante.
L'inammissibilità è formale: l'ufficio rigetta l'istanza non sottoscritta senza entrare nel merito dei requisiti. È sempre ammessa la riproposizione corretta. La gravità della sanzione si spiega con le conseguenze penali di dichiarazioni false: solo la sottoscrizione personale consente di attribuire all'istante la responsabilità ex articolo 76 dello stesso testo unico (falsità della dichiarazione di reddito sanzionata penalmente).
L'autenticazione della firma
La sottoscrizione deve essere autenticata. Sono ammesse due modalità:
Quest'ultima soluzione (sottoscrizione in presenza del funzionario con documento d'identità) è quella tipica per le istanze presentate direttamente dal cittadino, senza ancora la nomina formale del difensore. Le due opzioni assicurano accessibilità del beneficio anche a chi non ha ancora un legale di fiducia.
Il contenuto dell'istanza
L'articolo 78 disciplina la forma; l'articolo 79 (cui rinvia implicitamente) specifica il contenuto. L'istanza deve contenere: richiesta di ammissione, indicazione del processo, generalità dell'interessato e dei familiari, codici fiscali, dichiarazione sostitutiva sulla situazione reddituale, impegno a comunicare le variazioni.
Profili pratici
Per il difensore: predisporre un modello d'istanza completo, far firmare l'interessato in presenza, autenticare la firma sotto la sottoscrizione, allegare copia del documento d'identità. Per il cittadino: in caso di difficoltà ad accedere a un avvocato, recarsi all'URP del tribunale o del consiglio dell'ordine per essere assistito nella compilazione e nell'autenticazione.
Casi pratici
Caso 1: Istanza non sottoscritta
Caso 2: Autenticazione in cancelleria
Domande frequenti
Quando si può presentare l'istanza?
In ogni stato e grado del processo, dalle indagini preliminari all'esecuzione. Gli effetti decorrono dal momento dell'istanza, non retroagiscono.
Chi deve firmare l'istanza?
L'interessato personalmente, a pena di inammissibilità. La firma del difensore non basta: il beneficio è personalissimo.
Come si autentica la firma?
Dal difensore che assiste la parte o dal pubblico ufficiale ex art. 38, comma 3 DPR 445/2000. Quest'ultima opzione include la sottoscrizione in presenza del funzionario con copia del documento d'identità.