← Torna a T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002)
Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Limite di reddito imponibile IRPEF: 9.296,22 euro annui (importo soggetto ad adeguamento biennale ex art. 77).
  • In presenza di convivenza con familiari il reddito è la somma di quelli del nucleo, salvo conflitto di interessi.
  • Conta anche il reddito esente IRPEF, soggetto a ritenuta o ad imposta sostitutiva.
  • Per condannati per reati associativi o di evasione si presume il superamento dei limiti (comma 4-bis).
  • Vittime di reati gravi (572, 575, 583-bis, 609-bis ecc.) sono ammesse a prescindere dal reddito.
  • Minore straniero non accompagnato: diritto al patrocinio a prescindere dai limiti.

Testo dell'articoloVigente

Art. 76 D.P.R. 115/2002 — (L) Condizioni per l’ammissione

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22.(7a) (17) (34a) (42) (46) (57) (72) (85) (86) (98)

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale , 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , 73 , limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. (20) (83)

4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, nella forma tentata, 577-bis, nella forma tentata, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600 , 600-bis , 600-ter , 600-quinquies , 601 , 602 , 609-quinquies e 609-undecies del codice penale , può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. Il lavoratore straniero, persona offesa del delitto previsto dall' articolo 603-bis del codice penale , che contribuisce utilmente all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili, è ammesso al patrocinio alle medesime condizioni di cui al primo periodo.

4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell' articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 , e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017. (56) 101

Commento

L'articolo 76 è il cuore del sistema: fissa la soglia reddituale per l'ammissione al patrocinio e ne disciplina le numerose eccezioni. La norma combina regole oggettive (soglia di reddito, somma dei redditi del nucleo familiare) con presunzioni in malam partem (reati associativi e di evasione) e ampliamenti del beneficio per vittime di violenza e minori non accompagnati.

La soglia di reddito (comma 1)

Può essere ammesso al patrocinio chi ha un reddito imponibile IRPEF non superiore a 9.296,22 euro annui, risultante dall'ultima dichiarazione. L'importo è soggetto ad adeguamento biennale ai sensi dell'articolo 77 sulla base degli indici ISTAT.

Si considera il reddito imponibile, non quello lordo: si tratta del reddito al netto degli oneri deducibili (contributi previdenziali, assegni alimentari, ecc.). Per i lavoratori dipendenti si fa riferimento al modello CU o al 730/Unico; per i lavoratori autonomi al quadro fiscale dichiarato.

Reddito del nucleo familiare (comma 2)

Se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito rilevante è la somma di quelli di tutti i componenti della famiglia anagrafica, incluso l'istante. La somma penalizza i nuclei familiari con redditi anche modesti ma combinati. Il legislatore parte dal presupposto che le risorse del nucleo siano comuni e che la solidarietà familiare assorba il costo della difesa.

La norma fa salvo quanto previsto dall'articolo 92 (criterio differenziato per soglia di reddito in alcuni casi specifici, in particolare per le misure di prevenzione e per il processo penale del minore).

Redditi esenti, sostitutivi e ritenute (comma 3)

Ai fini della determinazione della soglia si tiene conto anche dei redditi esenti IRPEF, di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, di quelli a imposta sostitutiva. Rientrano dunque: rendite INAIL, pensioni di guerra, plusvalenze tassate al 26%, interessi bancari, redditi del regime forfettario.

L'inclusione amplia il perimetro del calcolo ed evita che chi percepisce redditi non IRPEF (ma comunque significativi) acceda al beneficio. La verifica di completezza dei redditi spetta in via di accertamento al giudice procedente, che può chiedere all'Agenzia delle Entrate la posizione fiscale completa.

Conflitto di interessi nel nucleo (comma 4)

Quando l'oggetto della causa riguarda diritti della personalità o quando gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare, si considera il solo reddito personale dell'istante. La regola è essenziale nelle separazioni, nei divorzi, nelle cause di violenza familiare: il coniuge violento avrebbe potuto strumentalizzare il proprio reddito alto per impedire alla vittima di accedere al patrocinio.

La presunzione contro condannati per reati gravi (comma 4-bis)

Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per:

  • Reati di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e aggravati ai sensi dell'art. 416-bis-1;
  • Contrabbando aggravato (art. 291-quater DPR 43/1973);
  • Reati di droga aggravati (art. 73 DPR 309/1990 con aggravante art. 80 e art. 74 comma 1);
  • Reati commessi avvalendosi delle condizioni dell'art. 416-bis o per agevolare le associazioni mafiose;
  • Reati di evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e IVA.

In tutti questi casi il reddito si presume superiore ai limiti previsti. La presunzione opera iuris tantum: la Corte costituzionale (sent. 139/2010) ha ritenuto che il condannato possa fornire prova contraria, dimostrando lo stato di effettiva non abbienza, ma il quadro processuale gli impone un onere probatorio rafforzato. La ratio è impedire che proventi illeciti, tipicamente non emergenti nelle dichiarazioni, finiscano per finanziare la difesa a spese dello Stato.

Vittime di reati gravi (comma 4-ter)

La persona offesa dai seguenti reati può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito:

  • Maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.);
  • Omicidio aggravato dai motivi familiari (art. 575 e art. 577, primo comma, n. 1) anche tentato;
  • Omicidio del consenziente (art. 577-bis tentato);
  • Pratiche di mutilazione organi genitali femminili (art. 583-bis);
  • Violenza sessuale, anche di gruppo, e atti persecutori (artt. 609-bis, 609-quater, 609-octies, 612-bis);
  • Reati a danno di minori (artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies, 609-undecies).

La deroga ai limiti reddituali realizza la tutela rinforzata che il legislatore riserva alle vittime di violenza sulle donne, sui minori e nei contesti familiari. Per il lavoratore straniero vittima di caporalato (art. 603-bis c.p.) la deroga è ammessa quando contribuisce utilmente all'emersione del reato.

Minore straniero non accompagnato (comma 4-quater)

Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto a essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche tramite il tutore o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi della L. 184/1983, e di avvalersi del gratuito patrocinio in ogni stato e grado del procedimento. La norma stanzia una spesa specifica (771.470 euro annui dal 2017) ed esprime un obbligo internazionale connesso alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.

Pronunce della Corte Costituzionale

Sentenza n. 144/1992

La Corte ha tracciato i parametri costituzionali della soglia di reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio, in rapporto agli artt. 3 e 24 Cost. e al principio di effettivita della tutela giurisdizionale.

Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.it

Sentenza n. 80/2020

Sulla determinazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione: la Corte ha sottolineato l'esigenza di una valutazione che tenga conto della situazione economica effettiva del nucleo familiare.

Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.it

Prassi e linee guida

circolare · Circolare Ministero Giustizia DAG sulla soglia di reddito

Indicazioni sull'adeguamento periodico della soglia di reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio e sui criteri di calcolo del reddito familiare.

Leggi il documento su www.giustizia.it

provvedimento · Decreto MEF di adeguamento limiti reddituali ex art. 77 TUSG

Aggiornamento periodico, su proposta del Ministero della Giustizia, dei limiti di reddito previsti dall'art. 76 TUSG per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Leggi il documento su www.mef.gov.it

Domande frequenti

Qual è la soglia di reddito per accedere al patrocinio?

9.296,22 euro di reddito imponibile IRPEF annuo, aggiornato ogni due anni con decreto interministeriale ex art. 77 in base agli indici ISTAT.

Come si calcola il reddito se vivo con la famiglia?

Si sommano i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare. Eccezione: cause su diritti della personalità o conflitto di interessi (separazione, violenza familiare): conta solo il reddito personale.

Le vittime di violenza domestica devono dimostrare la non abbienza?

No. Per le vittime di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e altri reati gravi (comma 4-ter) il patrocinio è ammesso anche oltre i limiti di reddito.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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