In sintesi
- Quando la sentenza è in esecuzione, la trasmissione all'ufficio finanziario è curata dal funzionario del giudice dell'esecuzione.
- La norma evita sovrapposizioni di competenze fra giudice di merito e giudice dell'esecuzione.
- È la chiusura del ciclo registrazione/prenotazione a debito disciplinato dagli artt. 73 e 73-bis.
- Garantisce continuità del rapporto fra cancelleria e Agenzia delle Entrate anche dopo il passaggio in giudicato.
Testo dell'articoloVigente
Art. 73-ter D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione)).
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo 73-ter chiude il microsistema di disposizioni sulla registrazione delle sentenze, individuando in fase esecutiva il funzionario competente alla trasmissione. La norma è breve ma di rilievo organizzativo: evita che si crei un vuoto procedurale fra il momento in cui la sentenza esce dalla cancelleria del giudice di merito e quello in cui la stessa entra nel circuito dell'esecuzione forzata.
Il principio
Quando la sentenza ha già dato luogo a esecuzione (sequestro conservativo, pignoramento, azione esecutiva del danneggiato), la trasmissione all'ufficio finanziario per la registrazione è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione. La competenza si sposta dal giudice di merito al giudice dell'esecuzione perché è quest'ultimo ad avere materialmente in carico il fascicolo e a poter coordinare la registrazione con gli eventuali atti esecutivi in corso.
Coordinamento con gli artt. 73 e 73-bis
L'articolo 73 individua nella cancelleria del giudice di merito l'ufficio competente alla trasmissione ordinaria. L'articolo 73-bis fissa il termine breve di trenta giorni per le sentenze di condanna risarcitoria da reato. Quando la sentenza è già nella fase esecutiva, l'articolo 73-ter sposta la competenza per evitare che la cancelleria del giudice di merito debba duplicare un'attività che il giudice dell'esecuzione svolge più efficientemente.
Profili applicativi
L'ipotesi tipica è quella della sentenza penale di condanna al risarcimento, divenuta titolo esecutivo per la parte civile. Quando questa intraprende l'azione esecutiva davanti al giudice civile competente, il fascicolo (o copia di esso) approda all'ufficio del giudice dell'esecuzione. È qui che il funzionario cura la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, con annotazione finale degli estremi di registrazione.
Limiti e ambito
La norma non altera i termini di trenta giorni dell'art. 73-bis né le facoltà di segnalazione delle parti ex art. 73, comma 2-quater. Si limita a riassegnare la competenza materiale alla trasmissione. Il funzionario del giudice dell'esecuzione assume quindi gli obblighi che, in assenza di esecuzione, sarebbero stati della cancelleria del giudice di merito.
Coordinamento con il regolamento del personale di cancelleria
Gli adempimenti previsti da art. 73-ter si inseriscono nel disegno organizzativo del DM 27 marzo 2000 n. 264 sui ruoli del personale di cancelleria e del DM 30 settembre 1989 sui registri del processo civile. Il funzionario incaricato (cancelliere, direttore amministrativo, ufficiale giudiziario per la fase esecutiva) annota gli adempimenti compiuti nel registro modello SIAMM (Sistema Informatico Amministrativo e Magistrale) e nel fascicolo telematico Consolle del Magistrato. Il mancato compimento dei passaggi richiesti dalla norma può integrare illecito disciplinare ex art. 13 d.lgs. n. 240/2006, oltre a esporre l'erario al rischio di mancata percezione del tributo.
Profili processuali e onere della parte
Sebbene art. 73-ter disciplini un'attività d'ufficio, la parte interessata ha onere di sollecitazione: per gli atti soggetti a registrazione gratuita, ad esempio, la cancelleria provvede automaticamente, ma in presenza di omissioni la parte può richiedere copia conforme con annotazione di registrazione presentando istanza in cancelleria. L'Agenzia delle Entrate, in caso di registrazione tardiva imputabile a ritardo dell'ufficio giudiziario, esclude le sanzioni per il privato ma richiede la regolarizzazione formale. La Cassazione (Cass. civ. V, ord. 13 marzo 2024 n. 6712) ha confermato che il ritardo dell'ufficio non pregiudica l'efficacia esecutiva del titolo.
Casi pratici
Caso 1: Esecuzione della condanna risarcitoria
Caso 2: Cumulo competenze evitato
Domande frequenti
Quando si applica l'art. 73-ter?
Quando la sentenza è già in fase esecutiva. In tal caso la trasmissione all'ufficio finanziario per la registrazione è curata dal funzionario dell'ufficio del giudice dell'esecuzione.
I termini di registrazione cambiano?
No. Restano in vigore i termini ordinari dell'art. 73 e quello speciale di trenta giorni dell'art. 73-bis per le condanne risarcitorie da reato.
Perché si sposta la competenza?
Per evitare duplicazioni: il fascicolo è materialmente in carico al giudice dell'esecuzione, che può coordinare la registrazione con gli atti esecutivi in corso.
Vedi anche