Indice
In sintesi
- Il patrocinio è assicurato nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente (indagato, imputato, condannato, persona offesa, parte civile, responsabile civile).
- È esteso al processo civile, amministrativo, contabile, tributario e alla volontaria giurisdizione purché le ragioni non siano manifestamente infondate.
- La norma attua gli artt. 24 e 113 Cost. (diritto di difesa e tutela giurisdizionale).
- Per il civile è richiesto un duplice presupposto: non abbienza e non manifesta infondatezza della pretesa.
Testo dell'articoloVigente
Art. 74 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
2. È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate. 79
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo 74 è la norma di apertura della disciplina del patrocinio a spese dello Stato, comunemente noto come gratuito patrocinio. Realizza l'articolo 24, comma 3 della Costituzione, che assicura ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi in giudizio, e l'articolo 113 Cost. sulla tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.
L'ambito penale
Il comma 1 garantisce il patrocinio nel processo penale per ogni ruolo processuale: indagato nella fase delle indagini preliminari, imputato nella fase dibattimentale, condannato nella fase esecutiva. La copertura si estende anche alle posizioni accessorie: persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
L'ampiezza è funzionale alla natura del processo penale: chi è coinvolto, da una parte qualsiasi del rapporto processuale, ha diritto di difesa tecnica adeguata. Per i reati gravissimi (artt. 76, comma 4-ter — violenza domestica, maltrattamenti, atti persecutori, reati sessuali) il patrocinio è ammesso anche oltre i limiti di reddito.
L'ambito civile, amministrativo, contabile e tributario
Il comma 2 estende il patrocinio agli altri rami della giurisdizione: processo civile, amministrativo (TAR e Consiglio di Stato), contabile (Corte dei conti), tributario (commissioni tributarie/corti di giustizia tributaria), nonché agli affari di volontaria giurisdizione.
Qui il presupposto è duplice: oltre alla non abbienza ex articolo 76, occorre che le ragioni del richiedente non siano manifestamente infondate. La valutazione di non manifesta infondatezza è demandata al consiglio dell'ordine degli avvocati che provvede in via anticipata sull'istanza, salvo controllo del giudice procedente. Si tratta di un filtro che evita l'uso del beneficio per liti puramente esplorative o pretestuose.
La ratio costituzionale
L'istituto realizza il principio di eguaglianza sostanziale (articolo 3, comma 2 Cost.) rimuovendo l'ostacolo economico che impedirebbe ai non abbienti l'accesso effettivo alla giurisdizione. La Corte costituzionale ha ricordato (sent. 80/2020) che il patrocinio non è una concessione ma un diritto direttamente fondato sull'articolo 24 Cost., il cui contenuto minimo è inderogabile.
Differenze con il processo penale
Nel penale non è richiesta la valutazione di non manifesta infondatezza: la presunzione di innocenza e la natura accusatoria del rito impongono che la difesa sia garantita comunque, indipendentemente dalla solidità della tesi difensiva. Nel civile il filtro è coerente con il principio del giusto processo e con l'esigenza di evitare un onere ingiustificato per le finanze pubbliche.
Soggetti aventi titolo: cittadinanza
La norma parla genericamente di cittadino non abbiente, ma l'orientamento costituzionale e legislativo successivo ha esteso il beneficio a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, agli apolidi, ai rifugiati. Per il processo penale il diritto è riconosciuto a chiunque, indipendentemente dallo status di soggiorno, in quanto strettamente connesso alla libertà personale.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 80/2020
La Corte ha riaffermato che il patrocinio a spese dello Stato e strumento essenziale di effettivita del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., richiedendo una disciplina che non sacrifichi irragionevolmente il diritto di accesso alla giurisdizione.
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi e linee guida
circolare · Circolare Ministero Giustizia DAG sul gratuito patrocinio
Fonte ufficiale
Linee guida agli uffici giudiziari e ai consigli dell'ordine forense sulla procedura di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex artt. 74 e ss. TUSG.
Leggi il documento su www.giustizia.itprovvedimento · Delibera CSM in materia di gratuito patrocinio
Fonte ufficiale
Indirizzi sull'attivita dei magistrati nella valutazione delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e sui rapporti con i consigli dell'ordine.
Leggi il documento su www.csm.itCasi pratici
Caso 1: Imputato non abbiente
Caso 2: Causa civile manifestamente infondata
Domande frequenti
In quali processi è ammesso il patrocinio a spese dello Stato?
Nel processo penale per ogni ruolo (indagato, imputato, condannato, persona offesa, parte civile, responsabile civile) e nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e di volontaria giurisdizione.
Qual è la differenza fra processo penale e civile?
Nel penale basta la non abbienza; nel civile e affini occorre anche che le ragioni del richiedente non siano manifestamente infondate.
Quali sono i fondamenti costituzionali?
Gli artt. 24 (diritto di difesa) e 113 Cost. (tutela giurisdizionale), oltre al principio di eguaglianza sostanziale dell'art. 3, comma 2 Cost.
Vedi anche