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Ultimo aggiornamento: 18 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il funzionario di cancelleria trasmette all'ufficio finanziario sentenze, decreti e atti soggetti a registrazione (art. 10 DPR 131/1986).
  • L'ufficio finanziario comunica protocollo e registrazione entro dieci giorni, dalla ricezione (prenotazione a debito) o dal pagamento.
  • I provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall'obbligo di registrazione.
  • Per le condanne al risarcimento da reato la registrazione va richiesta entro trenta giorni dal passaggio in giudicato (art. 73-bis).
  • Le parti possono segnalare i presupposti per la prenotazione a debito entro dieci giorni dalla pubblicazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 73 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. In adempimento dell'obbligo previsto dall' articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , il funzionario addetto all'ufficio trasmette all'ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione. L'ufficio finanziario comunica gli estremi di protocollo e di registrazione entro dieci giorni, dalla ricezione nei casi di imposta prenotata a debito, dal pagamento negli altri casi. L'ufficio annota questi dati in calce all'originale degli atti.

2. La trasmissione dei documenti avviene secondo le regole tecniche telematiche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e delle relative norme di attuazione.

2-bis. I provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione. (L)

((

2-ter. La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.

2-quater. Le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al comma 2-ter, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione. In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito deve essere motivata dall'ufficio giudiziario con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione))

Commento

Le sentenze e gli altri provvedimenti giudiziari sono soggetti, in via generale, all'imposta di registro disciplinata dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. La trasmissione fra ufficio giudiziario e Agenzia delle Entrate è organizzata dall'articolo 73, che si chiude con regole speciali (esenzione per la Cassazione, termine per le condanne risarcitorie da reato, facoltà delle parti di segnalare la prenotazione a debito).

L'obbligo di trasmissione

Il comma 1 impone al funzionario addetto all'ufficio giudiziario di trasmettere all'ufficio finanziario (oggi Agenzia delle Entrate) le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti a registro. L'adempimento attua l'obbligo già previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c) del DPR 131/1986, che individua nel cancelliere il soggetto obbligato alla registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria.

L'ufficio finanziario, una volta ricevuto l'atto e perfezionato l'adempimento, comunica al cancelliere gli estremi di protocollo e registrazione entro dieci giorni. Il termine decorre dalla ricezione dell'atto nei casi di imposta prenotata a debito (gratuito patrocinio, parte ammessa al beneficio) e dal pagamento negli altri casi. Il cancelliere annota questi dati in calce all'originale del provvedimento: l'annotazione consente di tracciare la registrazione su ciascun atto giudiziario.

La trasmissione telematica

Il comma 2 rinvia a decreto dirigenziale congiunto MEF/Ministero della giustizia per le regole tecniche della trasmissione telematica, da realizzarsi nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (DPR 445/2000 e successive disposizioni del CAD). Il flusso telematico ha sostituito la tradizionale trasmissione cartacea, migliorando i tempi di registrazione e riducendo l'errore materiale.

L'esenzione per la Cassazione (comma 2-bis)

I provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall'obbligo di registrazione. La scelta riflette la natura nomofilattica del giudizio di legittimità: la Cassazione non statuisce sui rapporti patrimoniali fra le parti se non in via riflessa, e l'attivazione del procedimento di registrazione su provvedimenti per definizione di principio sarebbe stata onerosa senza reale gettito.

Le condanne risarcitorie da reato (comma 2-ter)

La registrazione delle sentenze recanti condanna al risarcimento del danno da fatto reato deve essere richiesta entro trenta giorni dal passaggio in giudicato. Il termine breve è coerente con l'esigenza di rendere rapidamente esecutiva la pretesa erariale connessa al risarcimento (l'imposta di registro grava in via solidale anche sull'erario quando il condannato è insolvibile, con possibilità di prenotazione a debito).

La segnalazione di parte per la prenotazione a debito (comma 2-quater)

Le parti — anche per il tramite del difensore — possono segnalare all'ufficio giudiziario la sussistenza dei presupposti per la prenotazione a debito ex comma 2-ter. La segnalazione va effettuata entro dieci giorni dalla pubblicazione o emanazione del provvedimento. La mancata ammissione alla prenotazione deve essere motivata dall'ufficio con apposito atto, trasmesso al fisco insieme alla richiesta di registrazione. La norma rafforza il diritto della parte di rendere immediatamente operativa la prenotazione a debito.

Profili pratici

L'imposta di registro sui provvedimenti dell'autorità giudiziaria si applica con tariffe diverse a seconda del contenuto (sentenze di condanna, di divisione, di accertamento di diritti reali, ecc., con aliquote ex Tariffa allegata al DPR 131/1986). Il sistema della prenotazione a debito evita che la parte ammessa al gratuito patrocinio o non abbiente sia esposta all'esborso immediato del tributo.

Casi pratici

Caso 1: Sentenza di condanna risarcitoria

Caso 2: Cassazione esente

Domande frequenti

Chi trasmette le sentenze all'Agenzia delle Entrate per la registrazione?

Il funzionario addetto all'ufficio giudiziario, in adempimento dell'art. 10, comma 1, lett. c) del DPR 131/1986. L'ufficio finanziario risponde entro dieci giorni con protocollo e registrazione.

I provvedimenti della Cassazione vanno registrati?

No. Il comma 2-bis dell'art. 73 esenta espressamente i provvedimenti della Corte di cassazione dall'obbligo di registrazione.

La parte può segnalare la sussistenza dei presupposti per la prenotazione a debito?

Sì. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del provvedimento, anche tramite difensore. La mancata ammissione va motivata dall'ufficio giudiziario con apposito atto.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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