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Ultimo aggiornamento: 24 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Onorario e spese sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale.
  • I valori non possono superare i valori medi delle tariffe professionali vigenti, tenuto conto dell'impegno reale.
  • Se il difensore è iscritto in distretto diverso da quello del giudice, non sono dovute spese e indennità di trasferta.
  • Il decreto è comunicato al difensore e a tutte le parti, compreso il pubblico ministero.
  • La regola coniuga rispetto della tariffa e contenimento della spesa pubblica.

Testo dell'articoloVigente

Art. 82 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, . . . tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.

3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.

Commento

L'articolo 82 disciplina la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio. La norma è essenziale per il funzionamento dell'istituto: senza regole chiare di liquidazione, il sistema non potrebbe assicurare difesa effettiva né attrarre avvocati competenti.

Il decreto di pagamento (comma 1, primo periodo)

Onorario e spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento. La competenza è del magistrato procedente o del giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo della fase. La forma è quella del decreto motivato, soggetto al regime di opposizione dell'articolo 170 richiamato dall'articolo 84.

La liquidazione avviene osservando la tariffa professionale. Per gli avvocati la tariffa di riferimento è quella del DM 55/2014 (e successive modifiche) sui parametri forensi: scaglione di valore, fase processuale, percentuale per ciascuna attività.

Il tetto dei valori medi (comma 1, secondo periodo)

I valori liquidati non possono superare i valori medi delle tariffe professionali vigenti relative a onorari, diritti e indennità. La regola implica una contrazione della discrezionalità del giudice: il valore medio della tariffa diventa il limite superiore, mentre il giudice mantiene libertà di muoversi tra il minimo e il medio. È una scelta di contenimento della spesa pubblica.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito (Cass. SS.UU. orientamento consolidato) che il giudice deve motivare specificamente la scelta di liquidare al valore medio anziché al minimo, indicando l'impegno qualitativo del difensore (complessità delle questioni, numero degli atti, durata del giudizio). La motivazione tipo richiama esplicitamente i parametri del DM 55/2014.

Il parametro dell'impegno professionale

Il giudice deve tenere conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della parte difesa. La formula ribadisce che la liquidazione non è meccanica: vanno valutati l'effettività della difesa, la complessità del caso, la posizione processuale della parte (per esempio responsabile civile vs. imputato principale, civilmente obbligato per pena pecuniaria vs. persona offesa costituita parte civile).

L'esclusione delle spese di trasferta extra-distretto (comma 2)

Quando il difensore nominato è iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello competente per il merito o procedente, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale. La regola consegue alla libertà di scelta extra-distretto dell'articolo 80, comma 3: lo Stato consente la scelta ma non sostiene il costo aggiuntivo della distanza.

La regola opera sul versante dei rimborsi: l'onorario professionale e i diritti restano dovuti per intero secondo la tariffa, ma le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico del professionista. È un disincentivo economico alla scelta extra-distretto, non un divieto.

La comunicazione del decreto (comma 3)

Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero. La comunicazione al PM è particolarmente importante nel processo penale: l'ufficio ha facoltà di proporre opposizione al decreto, in quanto rappresentante dell'interesse erariale al contenimento della spesa.

Dalla comunicazione decorre il termine di venti giorni per l'opposizione (articolo 170, richiamato dall'articolo 84). Il rimedio è uguale per tutte le parti legittimate: difensore (che ritiene la liquidazione inadeguata), parti private, pubblico ministero.

Profili pratici

Il difensore presenta nota spese analitica con riferimento agli scaglioni e alle fasi del DM 55/2014. È buona prassi inserire una sintetica relazione sull'attività svolta e sulla complessità del caso, per agevolare la motivazione del decreto. Il giudice di norma liquida tra il minimo e il medio, salvi casi di complessità conclamata.

Casi pratici

Caso 1: Liquidazione al valore medio motivata

Caso 2: Trasferta non rimborsata

Domande frequenti

Come si liquida il compenso del difensore?

Con decreto di pagamento dell'autorità giudiziaria, secondo la tariffa professionale (DM 55/2014 per gli avvocati), entro il limite dei valori medi della tariffa.

Perché c'è un tetto ai valori medi?

Per contenere la spesa pubblica. Il giudice si muove tra il minimo e il medio, motivando specificamente l'eventuale liquidazione al medio in base alla complessità e all'impegno reale.

Cosa succede se ho scelto un difensore di un altro distretto?

Non sono dovute le spese e indennità di trasferta della tariffa. L'onorario professionale resta dovuto per intero, ma il professionista sostiene a proprio carico viaggi e soggiorno.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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