- L'ammesso al patrocinio nomina il difensore tra gli iscritti negli elenchi del consiglio dell'ordine del distretto di corte d'appello competente per il merito.
- Per Cassazione, Consiglio di Stato e sezioni riunite/centrali della Corte dei conti vale l'elenco del distretto del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
- L'interessato può scegliere il difensore anche fuori dal distretto competente.
- L'iscrizione all'elenco è requisito sostanziale: difensori non iscritti non possono accedere alla liquidazione a spese dello Stato.
Testo dell'articoloVigente
Art. 80 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.
2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
3. Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2.
Commento
L'articolo 80 disciplina la nomina del difensore da parte dell'ammesso al patrocinio. La norma combina criteri di competenza distrettuale (per le tipologie di processo) con la libertà di scelta del professionista, anche fuori distretto.
Il principio: iscrizione negli elenchi distrettuali
L'ammesso può scegliere il difensore tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato istituiti presso i consigli dell'ordine. Gli elenchi sono articolati per distretto di corte d'appello (di norma 26 distretti in Italia, uno per ogni capoluogo di sede di corte d'appello). L'iscrizione è volontaria e richiede il possesso dei requisiti dell'articolo 81 (anzianità minima, assenza di sanzioni disciplinari significative, esperienza specifica).
L'iscrizione non è automatica per tutti gli avvocati: chi non è iscritto non può rivestire il ruolo di difensore d'ufficio nei procedimenti retribuiti dallo Stato, anche se il cliente lo nomina di fiducia. È un filtro qualitativo che garantisce esperienza e affidabilità nei procedimenti finanziati con risorse pubbliche.
La competenza distrettuale ordinaria (comma 1)
L'elenco di riferimento è quello del distretto di corte d'appello nel quale ha sede:
Le due ipotesi convergono nella generalità dei casi: il giudice del merito coincide con il giudice procedente. La distinzione si rende rilevante quando il processo pende davanti a un giudice diverso da quello del merito (per esempio in fase cautelare prima del dibattimento).
I giudici di legittimità (comma 2)
Per la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato e le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, l'elenco di riferimento è quello del distretto di corte d'appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. La scelta riflette una logica di continuità: il difensore esperto del giudizio di merito conosce il caso ed è meglio attrezzato per l'impugnazione.
Per Cassazione vale inoltre il requisito speciale dell'iscrizione all'albo dei cassazionisti, indipendente dall'elenco del patrocinio.
La libertà di scelta extra-distretto (comma 3)
Il comma 3 prevede una deroga significativa: l'ammesso può nominare un difensore iscritto agli elenchi anche al di fuori del distretto competente. La regola tutela la libertà di scelta del professionista di fiducia: chi è stato seguito da un difensore di un altro distretto, o conosce un avvocato specializzato in una materia di nicchia con studio in un altro distretto, può continuare ad avvalersene.
Il limite della scelta extra-distretto è che, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, non sono dovute al difensore le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale. È una limitazione finanziaria: lo Stato non vuole farsi carico delle trasferte connesse a una scelta non geograficamente coerente con la sede del giudizio.
Profili pratici
L'elenco è pubblico e consultabile presso ogni ufficio giudiziario del territorio della provincia di riferimento (articolo 81, comma 4). Il difensore non iscritto può comunque assumere la difesa, ma a quel punto deve trattare il compenso direttamente con il cliente, fuori dal regime del patrocinio. Per il cliente la scelta dell'iscritto è naturale: il difensore opera senza richiesta di anticipi.
Casi pratici
Caso 1: Difensore extra-distretto
Caso 2: Ricorso per Cassazione
Domande frequenti
Tra quali avvocati posso scegliere il difensore?
Tra gli iscritti agli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato del distretto di corte d'appello competente per il merito o davanti al quale pende il processo.
Posso scegliere un avvocato di un altro distretto?
Sì, il comma 3 lo consente. Ma in tal caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta del difensore (art. 82, comma 2).
Per il giudizio di cassazione quale elenco vale?
Quello del distretto di corte d'appello dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Serve anche l'iscrizione all'albo dei cassazionisti.
Vedi anche