Testo dell'articoloVigente
Art. 84 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.
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Vedi anche
→art. 82 SPESE→art. 83 SPESE→art. 85 SPESE→art. 86 SPESE→art. 24 Cost. (Difesa)→art. 113 Cost. (Tutela giurisd.)→art. 91 c.p.c. (Spese)→art. 535 c.p.p. (Spese penali)→Art. 81 D.P.R. 115/2002 – Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato→Art. 87 D.P.R. 115/2002 – Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato→Art. 80 D.P.R. 115/2002 – Nomina del difensore→Art. 88 D.P.R. 115/2002 – Controlli da parte della Guardia di finanza
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 84 individua il rimedio contro il decreto di pagamento liquidato a favore di difensore, ausiliario del magistrato e consulente tecnico di parte: l'opposizione disciplinata dall'articolo 170 del testo unico, sede generale per le impugnazioni dei decreti di pagamento nelle spese di giustizia.
Il rinvio all'articolo 170
L'opposizione si propone entro venti giorni dalla comunicazione del decreto, con ricorso al presidente dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento (presidente del tribunale, della corte d'appello, della cassazione, secondo il caso). Il presidente designa il giudice (o il collegio) che decide in camera di consiglio.
La procedura è snella: il ricorso si notifica alle altre parti interessate e al funzionario delegato del Ministero della giustizia, che può intervenire. Il giudice decide con ordinanza motivata, non soggetta a ulteriore impugnazione (salvo il ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 Cost., ammesso secondo l'orientamento consolidato delle Sezioni Unite per i provvedimenti che incidono su diritti soggettivi patrimoniali).
I soggetti legittimati
Sono legittimati a proporre opposizione:
La pluralità di legittimati garantisce un bilanciamento: il difensore ottiene tutela contro liquidazioni al ribasso; il PM e il funzionario ottengono tutela contro liquidazioni eccessive o ingiustificate. Il sistema riflette la doppia natura del decreto come titolo a favore del professionista e onere per il bilancio pubblico.
I motivi di opposizione
I motivi tipici di opposizione sono:
La decisione del giudice dell'opposizione
Il giudice dell'opposizione può confermare, modificare o annullare il decreto impugnato. La decisione segue criteri di tariffa e di proporzionalità all'impegno professionale. La motivazione deve essere puntuale: la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. orientamento consolidato) richiede che il giudice indichi i parametri applicati e la ragione delle scelte di liquidazione.
L'ordinanza di rigetto o di accoglimento è esecutiva. In caso di accoglimento, il decreto originario è modificato o sostituito; la nuova liquidazione costituisce titolo per il pagamento (o per il recupero, se la liquidazione è stata ridotta).
Profili pratici
Per il difensore: valutare attentamente la nota spese liquidata, comparandola alla tariffa applicabile e all'impegno reso. Per il PM: monitorare in particolare le liquidazioni nei procedimenti complessi, dove il rischio di sopravvalutazione è maggiore. Per tutti: rispettare i venti giorni dalla comunicazione, termine perentorio la cui inosservanza determina decadenza.
Casi pratici
Caso 1: Opposizione del difensore
Caso 2: Opposizione del PM
Domande frequenti
Come si impugna il decreto di pagamento?
Con opposizione ex art. 170, entro venti giorni dalla comunicazione, davanti al presidente dell'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto. La decisione è in camera di consiglio con ordinanza.
Chi può opporsi?
Il beneficiario (difensore, ausiliario, CTP), le parti private, il pubblico ministero e il funzionario delegato del Ministero della giustizia. Il sistema bilancia tutela del professionista e contenimento della spesa.
L'ordinanza che decide l'opposizione è impugnabile?
Non è soggetta a ulteriore impugnazione ordinaria. È ammesso il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., secondo l'orientamento consolidato sulle Sezioni Unite.