In sintesi
- Rinvio espresso all'art. 20 della L. 134/2001, base normativa originaria del servizio al pubblico.
- Tutela del diritto di difesa dei non abbienti (art. 24, comma 3, Cost.) tramite organizzazione amministrativa dedicata.
- Coordinamento fra cancellerie, ordini forensi e uffici ministeriali per istruttoria istanze.
- Norma di chiusura del Capo dedicato alle disposizioni generali sul gratuito patrocinio.
Testo dell'articoloVigente
Art. 87 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Il servizio al pubblico per il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dall' articolo 20, della legge 29 marzo 2001, n. 134 .
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'art. 87 inaugura, nell'economia della parte III del T.U. spese di giustizia, la disciplina del cosiddetto servizio al pubblico: la rete amministrativa che consente al cittadino non abbiente di accedere al gratuito patrocinio in modo guidato. La norma non descrive direttamente l'organizzazione del servizio, ma rinvia integralmente all'art. 20 della L. 29 marzo 2001, n. 134, che costituisce il primo intervento organico in materia dopo la riforma del 2001.
La funzione del rinvio normativo
Il legislatore ha scelto un rinvio dinamico per evitare duplicazioni e per consentire al servizio di evolvere con le successive modifiche della legge richiamata. Tale tecnica garantisce coerenza fra le strutture ministeriali, gli Ordini forensi territoriali e le cancellerie giudiziarie. La copertura costituzionale poggia sull'art. 24, comma 3, Cost., che impone allo Stato di assicurare i mezzi per agire e difendersi in giudizio a chi non disponga di risorse adeguate.
Il ruolo dei Consigli dell'Ordine
Sul piano operativo, il servizio al pubblico si articola in sportelli presso i Consigli dell'Ordine degli avvocati, dove il cittadino riceve informazioni sui requisiti reddituali, sulla modulistica e sulle liste dei difensori abilitati. L'attività è gratuita e finanziata con i fondi ministeriali destinati alla giustizia. Il modello presuppone una stretta collaborazione fra l'ufficio del magistrato (artt. 96 e 97) e gli organi forensi che gestiscono gli elenchi dei legali ammessi.
Coordinamento con la parte III del T.U.
L'art. 87 va letto in combinato disposto con gli artt. 74 ss. (condizioni di accesso al beneficio), 79 (documentazione), 91 (esclusioni soggettive) e 96 (decisione sull'istanza). Il servizio al pubblico costituisce, di fatto, il punto di ingresso che orienta l'utente verso la successiva fase giurisdizionale. Si tratta di una funzione amministrativa preordinata, ma non sostitutiva, alla valutazione del magistrato competente.
Implicazioni pratiche per il cittadino
Nella pratica forense l'efficacia del servizio dipende dalla qualità dell'informazione resa allo sportello: completezza della documentazione reddituale (CU, modello ISEE, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 79), individuazione del difensore iscritto nelle liste e gestione delle ipotesi di rigetto (art. 99). Il rinvio all'art. 20 L. 134/2001 mantiene il sistema flessibile rispetto alle riforme del processo civile e penale.
Sguardo d'insieme
L'art. 87 è una norma di sistema apparentemente sottile ma decisiva: senza un servizio al pubblico ben organizzato, il diritto di difesa dei non abbienti rischierebbe di restare sulla carta. Il rinvio all'art. 20 L. 134/2001 consente di adattare l'architettura organizzativa alle evoluzioni della giustizia digitale e della collaborazione fra ministero, Ordini forensi e cancellerie. La quotidianità degli sportelli, fatta di moduli, certificazioni reddituali e segnalazioni di legali abilitati, costituisce la traduzione concreta del principio costituzionale.
Casi pratici
Caso 1: Tizio cerca informazioni per il gratuito patrocinio
Caso 2: Caia confonde lo sportello con la valutazione del magistrato
Domande frequenti
A cosa serve il servizio al pubblico previsto dall'art. 87?
A garantire informazioni e assistenza amministrativa per accedere al patrocinio a spese dello Stato, in attuazione dell'art. 24, comma 3, Cost.
Dove si trova materialmente il servizio?
Presso i Consigli dell'Ordine degli avvocati del territorio e, per profili informativi, presso gli uffici di cancelleria del tribunale competente.
Il servizio è a pagamento?
No. L'accesso e l'assistenza informativa sono gratuiti e finanziati dal Ministero della Giustizia.
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