← Torna a T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002)
Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Esclusione automatica per condannati definitivi di reati tributari (imposte sui redditi e IVA).
  • Esclusione in caso di assistenza da più di un difensore, salvo eccezioni dell'art. 100.
  • Cessazione degli effetti dal momento della nomina del secondo difensore di fiducia.
  • Limite ratio: prevenire abusi e correlare beneficio statale a presupposti di affidabilità soggettiva.

Testo dell'articoloVigente

Art. 91 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. 1. L'ammissione al patrocinio è esclusa: a) per … il condannato con sentenza definitiva di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; b) se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100.

Commento

L'art. 91 individua le ipotesi di esclusione dal patrocinio a spese dello Stato. Si tratta di limiti soggettivi e funzionali volti a prevenire utilizzi distorti del beneficio e a contenere la spesa pubblica, ancorandola a presupposti di affidabilità del richiedente e di proporzionalità della difesa.

Esclusione per reati tributari

La lettera a) esclude chi sia stato condannato con sentenza definitiva per reati commessi in violazione delle norme sull'evasione in materia di imposte sui redditi e IVA. La ratio è duplice: incoerenza fra la condizione di evasore e l'accesso a una prestazione finanziata dalla fiscalità generale; presunzione di disponibilità economica occulta. La giurisprudenza ha chiarito che la preclusione opera ex lege, senza margini di discrezionalità per il magistrato.

Pluralità di difensori

La lettera b) esclude chi sia assistito da più di un difensore. La nomina di un secondo difensore di fiducia, anche in corso di procedimento, fa cessare gli effetti dell'ammissione. Tale regola si fonda sull'idea che il patrocinio finanzi una difesa essenziale, non multipla; l'art. 100 prevede però un'eccezione specifica per la partecipazione a distanza nei processi disciplinati dalla L. 11/1998 (criminalità organizzata).

Rapporto con l'art. 76 e con i limiti reddituali

Le esclusioni dell'art. 91 si aggiungono al requisito reddituale dell'art. 76 (limite base 11.493,82 euro, elevato di 1.032,91 euro per ciascun convivente ex art. 92). Anche chi rispetti il limite di reddito non accede al beneficio se ricorre una delle cause oggettive di esclusione, in coerenza con la valutazione complessiva richiesta dall'art. 96, comma 2 (tenore di vita, condizioni personali).

Effetti della revoca

Se l'esclusione emerge in corso di procedimento, il magistrato dispone la revoca ex art. 112 con efficacia retroattiva e recupero delle somme erogate. Le somme già anticipate dall'erario (compensi al difensore, indennità a CTU e CTP) costituiscono credito dello Stato verso il beneficiario.

Bilanciamento fra difesa e affidabilità soggettiva

L'art. 91 esprime la scelta del legislatore di limitare il beneficio a soggetti che siano, sotto il profilo soggettivo, in linea con le finalità del patrocinio. La preclusione per i condannati per reati tributari è particolarmente significativa: chi ha violato gli obblighi fiscali non può beneficiare di una prestazione finanziata dalla fiscalità generale. Il divieto di pluralità difensiva, salvo l'eccezione dell'art. 100, mantiene la difesa pubblica entro confini di sostenibilità.

L'art. 91 si raccorda con l'attività di controllo della Guardia di Finanza (art. 88) e con la verifica preventiva del magistrato (art. 96, comma 2): il sistema realizza un presidio articolato che intercetta le situazioni di abuso, sia in fase di ammissione sia in fase di revoca successiva. La giurisprudenza di legittimità ha confermato l'operatività automatica della preclusione tributaria, escludendo la possibilità di valutazioni discrezionali da parte del magistrato in ordine all'effettiva gravità o all'epoca di commissione del reato fiscale.

Casi pratici

Caso 1: Tizio nomina un secondo difensore

Caso 2: Caia condannata per evasione IVA

Domande frequenti

Chi è stato condannato per evasione fiscale può chiedere il patrocinio?

No. L'art. 91, lett. a) esclude espressamente chi abbia subito condanna definitiva per reati in materia di imposte sui redditi e IVA.

Si può avere il gratuito patrocinio con due avvocati?

No, salvo l'eccezione dell'art. 100 per la partecipazione a distanza ai processi della L. 11/1998. La nomina di un secondo difensore fa cessare il beneficio.

Cosa accade se l'esclusione emerge dopo l'ammissione?

Il magistrato dispone la revoca ai sensi dell'art. 112 con effetto retroattivo e recupero delle somme erogate dallo Stato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.