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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Limite di reddito (art. 76) elevato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente.
  • Convivenza con coniuge o altri familiari rilevante ai fini del cumulo reddituale.
  • Soglia base 11.493,82 euro: con due conviventi sale a circa 13.559,64 euro.
  • Rinvio integrale alle regole di calcolo dell'art. 76, comma 2 (reddito familiare cumulato).

Testo dell'articoloVigente

Art. 92 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Commento

L'art. 92 modula il limite di reddito stabilito dall'art. 76 in funzione della composizione del nucleo familiare convivente. La norma riconosce che l'incidenza del bisogno difensivo dipende dal carico familiare e introduce un meccanismo di elevazione proporzionale.

Il meccanismo dell'elevazione

Il limite base, oggi fissato in 11.493,82 euro (aggiornato periodicamente con D.M.), è elevato di 1.032,91 euro per ciascun familiare convivente. Un nucleo composto da richiedente e coniuge porta il tetto a 12.526,73 euro; con due figli a carico si arriva a 14.592,55 euro. Il calcolo è semplice ma richiede attenzione alla nozione di convivenza: rilevano la coabitazione e la condivisione del centro di interessi.

Il cumulo dei redditi del nucleo

Il rinvio all'art. 76, comma 2, è essenziale: il reddito non è soltanto quello del richiedente, ma la somma dei redditi imponibili IRPEF di tutti i conviventi. Il dato si ricava dalla dichiarazione sostitutiva ex art. 79 e dai modelli reddituali allegati (CU, 730, modello Redditi). L'ISEE non costituisce parametro autonomo, ma è frequentemente richiesto come riscontro istruttorio.

Familiari conviventi: nozione rilevante

La giurisprudenza include nel concetto di familiari il coniuge non separato, i figli minori, i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, i genitori conviventi a carico. La separazione legale o di fatto incide sulla nozione di nucleo: il coniuge separato non concorre al cumulo, mentre il convivente more uxorio rileva se sussiste convivenza stabile, in linea con l'evoluzione introdotta dalla L. 76/2016.

Profili pratici e di contenzioso

Le criticità ricorrenti riguardano la prova della convivenza (stato di famiglia, certificato di residenza) e l'inclusione di redditi esenti o assimilati. L'errata indicazione comporta la revoca ex art. 112 e, se dolosa, la sanzione penale dell'art. 95. La verifica dell'ufficio finanziario ex art. 98 incrocia i dati con l'anagrafe tributaria, segnalando incongruenze al magistrato. L'attenzione del difensore alla corretta ricostruzione del nucleo evita rigetti formali.

Coerenza con il sistema fiscale

Il meccanismo dell'elevazione di 1.032,91 euro per convivente realizza un raccordo coerente con la disciplina fiscale del nucleo familiare: la valutazione reddituale per il patrocinio si avvicina ai criteri ISEE pur conservando una propria autonomia. Il difensore deve prestare massima attenzione alla composizione del nucleo: una corretta ricostruzione evita rigetti formali e successive revoche. La giurisprudenza ha progressivamente esteso la nozione di familiari conviventi alle nuove forme di convivenza riconosciute dalla L. 76/2016.

L'art. 92 si applica anche al contenzioso minorile e di famiglia, dove la composizione del nucleo è spesso variabile. La giurisprudenza ha riconosciuto la necessità di una valutazione dinamica della convivenza nel corso del processo, con possibilità di aggiornare la dichiarazione reddituale ex art. 79, comma 1, lett. d).

Casi pratici

Caso 1: Tizio nucleo di quattro persone

Caso 2: Caia separata di fatto

Domande frequenti

Di quanto si eleva il limite di reddito per ogni convivente?

Di 1.032,91 euro per ciascun familiare convivente, in aggiunta al limite base previsto dall'art. 76 (oggi 11.493,82 euro).

Il coniuge separato rientra fra i familiari conviventi?

No, se la separazione è effettiva. Il coniuge separato legalmente o di fatto non concorre al cumulo reddituale.

Quale documentazione prova la convivenza?

Stato di famiglia, certificato di residenza e dichiarazione sostitutiva ex art. 79. L'ufficio finanziario può confrontare i dati con l'anagrafe tributaria.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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