Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 92 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Vedi anche
→art. 90 SPESE (Estensione del beneficio a stranieri e apoli)→art. 91 SPESE (Esclusioni soggettive dal patrocinio a spese)→art. 93 SPESE (Presentazione dell'istanza al magistrato com)→art. 94 SPESE (Dichiarazione sostitutiva in caso di impossi)→art. 24 Cost. (Difesa)→art. 113 Cost. (Tutela giurisd.)→art. 91 c.p.c. (Spese)→art. 535 c.p.p. (Spese penali)→Art. 89 D.P.R. 115/2002→Art. 95 D.P.R. 115/2002→Art. 88 D.P.R. 115/2002→Art. 96 D.P.R. 115/2002 – (L) Decisione sull’istanza di ammissione al patrocinio
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 92 modula il limite di reddito stabilito dall'art. 76 in funzione della composizione del nucleo familiare convivente. La norma riconosce che l'incidenza del bisogno difensivo dipende dal carico familiare e introduce un meccanismo di elevazione proporzionale.
Il meccanismo dell'elevazione
Il limite base, oggi fissato in 11.493,82 euro (aggiornato periodicamente con D.M.), è elevato di 1.032,91 euro per ciascun familiare convivente. Un nucleo composto da richiedente e coniuge porta il tetto a 12.526,73 euro; con due figli a carico si arriva a 14.592,55 euro. Il calcolo è semplice ma richiede attenzione alla nozione di convivenza: rilevano la coabitazione e la condivisione del centro di interessi.
Il cumulo dei redditi del nucleo
Il rinvio all'art. 76, comma 2, è essenziale: il reddito non è soltanto quello del richiedente, ma la somma dei redditi imponibili IRPEF di tutti i conviventi. Il dato si ricava dalla dichiarazione sostitutiva ex art. 79 e dai modelli reddituali allegati (CU, 730, modello Redditi). L'ISEE non costituisce parametro autonomo, ma è frequentemente richiesto come riscontro istruttorio.
Familiari conviventi: nozione rilevante
La giurisprudenza include nel concetto di familiari il coniuge non separato, i figli minori, i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, i genitori conviventi a carico. La separazione legale o di fatto incide sulla nozione di nucleo: il coniuge separato non concorre al cumulo, mentre il convivente more uxorio rileva se sussiste convivenza stabile, in linea con l'evoluzione introdotta dalla L. 76/2016.
Profili pratici e di contenzioso
Le criticità ricorrenti riguardano la prova della convivenza (stato di famiglia, certificato di residenza) e l'inclusione di redditi esenti o assimilati. L'errata indicazione comporta la revoca ex art. 112 e, se dolosa, la sanzione penale dell'art. 95. La verifica dell'ufficio finanziario ex art. 98 incrocia i dati con l'anagrafe tributaria, segnalando incongruenze al magistrato. L'attenzione del difensore alla corretta ricostruzione del nucleo evita rigetti formali.
Coerenza con il sistema fiscale
Il meccanismo dell'elevazione di 1.032,91 euro per convivente realizza un raccordo coerente con la disciplina fiscale del nucleo familiare: la valutazione reddituale per il patrocinio si avvicina ai criteri ISEE pur conservando una propria autonomia. Il difensore deve prestare massima attenzione alla composizione del nucleo: una corretta ricostruzione evita rigetti formali e successive revoche. La giurisprudenza ha progressivamente esteso la nozione di familiari conviventi alle nuove forme di convivenza riconosciute dalla L. 76/2016.
L'art. 92 si applica anche al contenzioso minorile e di famiglia, dove la composizione del nucleo è spesso variabile. La giurisprudenza ha riconosciuto la necessità di una valutazione dinamica della convivenza nel corso del processo, con possibilità di aggiornare la dichiarazione reddituale ex art. 79, comma 1, lett. d).
Casi pratici
Caso 1: Tizio nucleo di quattro persone
Caso 2: Caia separata di fatto
Domande frequenti
Di quanto si eleva il limite di reddito per ogni convivente?
Di 1.032,91 euro per ciascun familiare convivente, in aggiunta al limite base previsto dall'art. 76 (oggi 11.493,82 euro).
Il coniuge separato rientra fra i familiari conviventi?
No, se la separazione è effettiva. Il coniuge separato legalmente o di fatto non concorre al cumulo reddituale.
Quale documentazione prova la convivenza?
Stato di famiglia, certificato di residenza e dichiarazione sostitutiva ex art. 79. L'ufficio finanziario può confrontare i dati con l'anagrafe tributaria.