Testo dell'articoloVigente
Art. 38 D.Lgs. 209/2005 – Copertura delle riserve tecniche
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Le riserve tecniche sono coperte con attivi di proprietà dell'impresa.
1-bis. L'impresa investe gli attivi a copertura delle riserve tecniche in modo adeguato alla natura dei rischi e delle obbligazioni assunte e alla durata delle passività e nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, tenendo conto degli obiettivi strategici resi noti dall'impresa.
1-ter. In caso di conflitto di interessi, l'impresa o il soggetto che gestisce il portafoglio di attività dell'impresa garantisce che l'investimento sia realizzato nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative.
2. 2. Gli attivi di cui al comma 1-bis possono includere anche i finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea. In tal caso l'IVASS stabilisce condizioni e limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri: a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni; b) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un interesse economico nell'operazione, pari ad almeno il 5 per cento del finanziamento concesso, trasferibile anche a un'altra banca o intermediario finanziario, fino alla scadenza dell'operazione; c) il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell'impresa sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi; d) l'impresa sia dotata di un adeguato livello di patrimonializzazione; l'esercizio autonomo dell'attività di individuazione dei prenditori da parte dell'assicuratore, in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), è sottoposto ad autorizzazione dell'IVASS.
2-bis. Le imprese di assicurazione osservano le disposizioni dell'articolo 114, comma 2-bis, del Testo unico bancario o delle relative norme di attuazione emanate dalla Banca d'Italia e dall'IVASS.
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3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 .
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 .
5. In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in una società controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l'IVASS, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla società controllata.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 .
In sintesi
Indice dei contenuti
La regola fondamentale: attivi di proprietà
Il comma 1 esprime un principio elementare ma sostanziale: le riserve tecniche, che misurano l'obbligazione attesa verso gli assicurati, devono essere supportate da attivi di proprietà dell'impresa. Non basta una promessa contabile; serve un patrimonio effettivo, segregato e attribuito alla copertura. È il presupposto della solvibilità: senza copertura reale, le riserve sono numeri.
Coerenza tra attivo e passivo
Il comma 1-bis impone tre vincoli di asset-liability management: natura dei rischi coperti, duration delle passività e interesse del contraente. Una compagnia vita con polizze a quarant'anni non può investire prevalentemente in liquidità a breve. Una compagnia danni con sinistri a coda lunga (RC auto, RC medica) deve avere asset con duration adeguata, ma anche liquidità sufficiente per le liquidazioni correnti. La coerenza si misura tramite duration gap e cash flow matching.
Il governo dei conflitti di interesse
Il comma 1-ter affronta un problema endemico: quando il gestore del portafoglio appartiene allo stesso gruppo dell'impresa, o quando esistono accordi di service tra entità collegate, il rischio è che l'investimento serva interessi diversi da quelli degli assicurati. La norma impone un dovere fiduciario rafforzato: i conflitti vanno mappati nella governance e risolti a favore dei contraenti. È un'applicazione settoriale del principio generale di cui all'art. 1175 c.c.
Finanziamenti diretti e originate-to-distribute
Il comma 2, introdotto per ampliare le opzioni di investimento delle compagnie nel finanziamento dell'economia reale, ammette il diretto credit lending verso imprese non microimprese. Le condizioni IVASS replicano la logica della cartolarizzazione regolata: l'originator (banca o intermediario ex art. 106 TUB) deve mantenere un interesse economico del 5% (skin-in-the-game), il sistema dei controlli deve comprendere il rischio di credito, l'impresa deve essere adeguatamente patrimonializzata. L'origination autonoma è ammessa solo previa autorizzazione.
Trasparenza delle controllate
Il comma 5 introduce un principio di look-through: se l'attivo a copertura è una partecipazione in una società controllata che a sua volta gestisce investimenti per conto dell'impresa, l'IVASS non si ferma al valore della partecipazione ma guarda agli asset sottostanti. Si evita così l'uso di veicoli intermedi per aggirare i requisiti prudenziali.
Aggiustamento per congruità e per volatilità
La curva di attualizzazione applicata al calcolo richiamato da art. 38 può essere modificata con due aggiustamenti opzionali: l'aggiustamento per congruità (matching adjustment, art. 36-septies) riservato a portafogli vita con flussi di cassa altamente prevedibili e attivi dedicati; l'aggiustamento per volatilità (volatility adjustment, art. 36-octies) applicabile dalla generalità delle imprese previa autorizzazione IVASS. Entrambi alleggeriscono l'impatto delle oscillazioni di breve termine degli spread sui titoli obbligazionari ma richiedono governance dedicata e disclosure nella SFCR. La rinuncia agli aggiustamenti non è soggetta a autorizzazione ma è irreversibile per tre esercizi.
Casi pratici
Caso 1: Sempronio Vita e il duration gap
Caso 2: Caia Danni e il finanziamento alla PMI
Domande frequenti
Cosa significa 'attivi di proprietà dell'impresa'?
Significa che l'impresa deve avere il pieno dominio giuridico sull'attivo: piena titolarità, libera disponibilità entro i limiti regolamentari, registrazione nel registro ex art. 42. Non sono ammessi attivi gravati da pegni, vincoli o garanzie che ne pregiudichino la destinazione esclusiva alla copertura.
L'impresa può prestare denaro alle proprie controllate?
Sì, ma con cautele. I finanziamenti intercompany rientrano nella disciplina del comma 2 se il prenditore non è una microimpresa, ma sono anche sottoposti alla disciplina sui conflitti di interesse (comma 1-ter) e alle regole sui gruppi assicurativi (Titolo XV del Codice). L'IVASS verifica che l'operazione sia at arm's length.
Cosa cambia rispetto al regime ante-Solvency II?
Il vecchio sistema (artt. 38-42 nella versione originaria del 2005) elencava categorie di attivi ammissibili e limiti quantitativi per ciascuna. Solvency II ha sostituito le liste con il principio di persona prudente (art. 37-ter) e con la coerenza ALM (art. 38). I limiti quantitativi sopravvivono solo per profili residuali come la concentrazione e la qualità degli attivi non quotati.