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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina il compenso dell'ufficiale giudiziario che accompagna il magistrato in atti esterni.
  • Spettano spese di viaggio e indennità di trasferta del regime dei dipendenti statali.
  • Spetta 0,52 euro per ogni ora (o frazione oltre trenta minuti) di redazione degli atti.
  • Il rinvio agli artt. 148 e 169 D.P.R. 1229/1959 ancora il regime economico di categoria.
  • L'importo, fermo da anni, ha natura simbolica.

Testo dell'articoloVigente

Art. 44 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. All'ufficiale giudiziario, che accompagna il magistrato o l'appartenente all'ufficio per l'assistenza ad atti, spetta, in aggiunta alle spese di viaggio e all'indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione per i dipendenti statali, in relazione al trattamento economico di cui gode ai sensi degli articoli 148 e 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , un diritto di importo pari a euro 0,52 per ogni ora o frazione di ora superiore a trenta minuti, in ragione del tempo impiegato nella redazione degli atti ai quali assiste.

Commento

L'articolo regola un profilo minore ma operativo della giurisdizione: il compenso accessorio spettante all'ufficiale giudiziario che, su richiesta, accompagna il magistrato o altro addetto dell'ufficio in occasione di atti esterni. Si pensi a un sopralluogo nel processo civile, all'esecuzione di un sequestro, all'assistenza in udienze fuori sede. La norma non istituisce un compenso autonomo, ma somma due voci distinte: il trattamento di missione spettante in via ordinaria e un diritto orario specifico per il tempo dedicato alla redazione degli atti.

Struttura del riconoscimento economico

La disposizione poggia su un duplice binario. In primo luogo, restano dovute le spese di viaggio e l'indennità di trasferta secondo le regole comuni dei dipendenti statali. In secondo luogo, scatta un diritto pari a 0,52 euro per ogni ora (o frazione superiore ai trenta minuti) impegnata nella verbalizzazione dell'atto. Il riferimento agli articoli 148 e 169 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 fissa il parametro retributivo: l'ufficiale giudiziario opera nel quadro del suo ruolo organico, e l'integrazione ha natura accessoria.

Il significato della frazione oraria

Il criterio della mezz'ora come soglia ha valenza pratica: serve a evitare contestazioni su brevi prolungamenti dell'attivita verbalizzante. Se l'assistenza dura un'ora e venti minuti, il diritto matura per due ore; se dura un'ora e dieci, per una sola. La regola privilegia la semplicità di liquidazione, in linea con la logica dell'intero capo dedicato ai compensi degli ausiliari della giurisdizione.

Il problema dell'adeguamento monetario

L'importo di 0,52 euro per ora suscita oggi perplessità sul piano economico. Si tratta di una cifra fissata in lire e convertita all'introduzione dell'euro, mai più aggiornata. Il legislatore non ha previsto per questa voce il meccanismo triennale ISTAT che invece tutela gli onorari degli ausiliari del magistrato ex articolo 54 del medesimo T.U. Ne deriva uno scarto crescente tra valore nominale e potere d'acquisto, che rende la voce un riconoscimento essenzialmente simbolico.

Coordinamento con altri istituti

La disciplina va letta insieme alle disposizioni che governano la missione del personale statale (D.P.R. 161/1950 e norme successive) e con il T.U. delle spese di giustizia nel suo complesso. Per la liquidazione si applica la procedura ordinaria su istanza, con decreto di pagamento del magistrato competente. Le somme rientrano tra le spese anticipate dall'erario, recuperabili nei confronti della parte soccombente nei limiti delle spese ripetibili (artt. 91 e 92 c.p.c. per il giudizio civile; art. 535 c.p.p. per quello penale).

Profili pratici nella prassi

Nella gestione corrente degli uffici giudiziari, il diritto orario viene spesso liquidato cumulativamente con la trasferta, in un unico provvedimento del cancelliere su disposizione del giudice. La nota spese deve indicare con precisione l'orario di inizio e di fine dell'attivita di assistenza, separando le frazioni utili al computo. La modesta entita del compenso non riduce la necessita di una corretta verbalizzazione, sia per ragioni di controllo contabile sia perche il documento confluisce nel fascicolo di parte ai fini della successiva regolamentazione delle spese processuali.

Casi pratici

Caso 1: Sopralluogo civile e diritto orario

Caso 2: Esecuzione penale e durata breve

Domande frequenti

Quale ufficiale giudiziario ha diritto al compenso previsto dall'articolo 44?

L'ufficiale giudiziario che accompagna il magistrato o un addetto dell'ufficio per assistere ad atti esterni, partecipando alla loro verbalizzazione.

Il diritto di 0,52 euro per ora è cumulabile con l'indennità di trasferta?

Sì. La norma chiarisce che il compenso orario si aggiunge alle spese di viaggio e all'indennità di trasferta dovute secondo le regole sulla missione dei dipendenti statali.

L'importo previsto viene adeguato nel tempo?

Diversamente dagli onorari degli ausiliari del magistrato disciplinati dall'articolo 54, il diritto orario dell'ufficiale giudiziario non gode di un meccanismo automatico di rivalutazione triennale ISTAT.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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