In sintesi
- Diritti e indennità di trasferta aumentati della metà per atti urgenti
- Esclusione per i verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice
- Per più atti nello stesso viaggio la maggiorazione spetta una sola volta
- Urgente è l'atto da eseguirsi nello stesso giorno o in quello successivo
Testo dell'articoloVigente
Art. 36 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. I diritti e l'indennità di trasferta sono aumentati della metà per gli atti urgenti, esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione.
2. Nel caso previsto dall'articolo 28, la maggiorazione spettante per l'urgenza è dovuta una sola volta nella misura stabilita per l'atto che importa il maggior diritto o la maggior indennità.
3. Si considera urgente l'atto da eseguirsi nello stesso giorno o in quello successivo.
4. La richiesta, con l'indicazione della data, può farsi solo per atti in scadenza nello stesso termine per espressa disposizione di legge o per volontà delle parti.
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Commento
L'articolo riconosce all'ufficiale giudiziario una maggiorazione del cinquanta per cento sui diritti e sulle indennità di trasferta quando l'atto è urgente, e definisce in modo restrittivo il concetto di urgenza per evitare abusi sistematici. La regola serve a remunerare la priorità di trattazione del lavoro e ad assicurare la tempestività degli atti soggetti a scadenze stringenti.
Le voci aumentate
Il comma 1 prevede l'aumento della metà sia sui diritti (diritto unico ex art. 34 e diritti esecutivi ex art. 37) sia sulle indennità di trasferta dell'art. 35. La maggiorazione non si applica all'indennità per le notifiche semplici dell'art. 26, che ha già una propria misura forfettaria che incorpora l'urgenza. L'esclusione dei verbali di pignoramento presso il giudice dell'esecuzione tiene conto del fatto che il deposito è atto interno e non comporta gestione di un termine perentorio.
Cumulo con l'art. 28
Il comma 2 coordina la maggiorazione con la regola dell'unicità di indennità per più atti compiuti nello stesso viaggio (art. 28). Quando in quel viaggio è compreso un atto urgente, la maggiorazione spetta una sola volta, nella misura prevista per l'atto che importa il maggior diritto o la maggior indennità. La regola evita che l'ufficiale giudiziario cumuli più maggiorazioni quando in pratica esegue una sola corsa.
La definizione di urgenza
Il comma 3 definisce urgente l'atto da eseguirsi nello stesso giorno o in quello successivo. Il criterio è temporale e oggettivo: non rileva la rappresentazione soggettiva della parte, ma la scadenza materiale della notifica. La definizione restrittiva tutela il sistema dal rischio che l'urgenza diventi la regola e svuoti il significato della maggiorazione.
I presupposti formali
Il comma 4 stabilisce che la richiesta urgente, con indicazione della data, può essere fatta solo per atti in scadenza nello stesso termine per espressa disposizione di legge o per volontà delle parti. La parte deve quindi documentare il termine — per esempio l'ultimo giorno utile per la notifica del ricorso entro il termine di decadenza — e l'ufficiale giudiziario verifica la sussistenza del presupposto prima di accettare la richiesta urgente e applicare la tariffa maggiorata.
Coordinamento con l'art. 26
La maggiorazione del 50% prevista dall'art. 36 non si cumula con l'indennità delle notifiche semplici dell'art. 26, che già incorpora il fattore urgenza nei propri importi nominali (0,33 / 0,83 / 1,22 euro). L'inciso del comma 1 dell'art. 26 ("compresa la maggiorazione per l'urgenza") chiarisce che per quel segmento di attività non opera l'aumento dell'art. 36. Per le indennità di trasferta degli artt. 27 e 35, viceversa, la maggiorazione del 50% si applica pienamente. La distinzione richiede attenzione in sede di compilazione della nota di liquidazione, perché un'erronea applicazione doppia genererebbe un sovraccarico ingiustificato a carico della parte istante e, in caso di soccombenza, della controparte.
Casi pratici
Caso 1: Notifica urgente di un ricorso in scadenza
Caso 2: Più atti nello stesso viaggio
Domande frequenti
Quanto vale la maggiorazione per gli atti urgenti?
Diritti e indennità di trasferta sono aumentati della metà (50%), salva l'esclusione per il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione.
Quando un atto si considera urgente?
Quando deve essere eseguito nello stesso giorno della richiesta o in quello successivo, secondo la definizione restrittiva del comma 3 dell'art. 36.
Come si dimostra l'urgenza?
La richiesta deve indicare la data e fare riferimento a un atto in scadenza per espressa disposizione di legge o per volontà delle parti. L'ufficiale giudiziario verifica il presupposto prima di applicare la tariffa maggiorata.
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