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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La parte anticipa diritti, indennità di trasferta e spese di spedizione
  • Le modalità sono quelle dell'art. 197 comma 1-bis (deposito presso UNEP)
  • Esenzione per i processi del lavoro ex art. unico legge 319/1958
  • Le spese restano a carico erario nei procedimenti esenti

Testo dell'articoloVigente

Art. 32 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari, con le modalità di cui articolo 197, comma 1-bis i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione relativi agli atti richiesti; nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 , come sostituito dall' articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533 , e in quelli cui si applica lo stesso articolo, queste spese sono a carico dell'erario. (81) 84

Commento

L'articolo replica per gli atti di esecuzione il principio dell'anticipazione di parte già visto nell'art. 27 per le notifiche, e ne disciplina le modalità operative attraverso il rinvio all'art. 197 comma 1-bis. La norma serve a separare il regime esecutivo da quello cognitivo, mantenendo coerenza fra le due fasi.

Le voci anticipate

Le voci sono le stesse dell'art. 27: diritti dell'ufficiale giudiziario, indennità di trasferta e spese di spedizione. La differenza sta nell'ambito applicativo: l'art. 32 copre gli atti di esecuzione (pignoramenti, accessi per inventario, atti di sgombero), che hanno tariffe diversificate ai sensi degli artt. 37 e 38. L'anticipazione segue le forme del deposito UNEP previste dall'art. 197 comma 1-bis, che dal 2014 ha digitalizzato larga parte del flusso.

L'esenzione del processo del lavoro

L'articolo richiama l'esenzione prevista dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533: nei processi del lavoro e in quelli ad essi equiparati le spese sono a carico dell'erario. La franchigia è coerente con la finalità protettiva del rito del lavoro, che evita oneri al lavoratore quando chiede tutela giudiziale dei propri diritti retributivi o previdenziali.

Rapporto con la pignorabilità

L'anticipazione di parte non incide sulla pignorabilità: serve solo a finanziare l'attività dell'ufficiale giudiziario, mentre i limiti sostanziali al pignoramento restano quelli del codice di procedura civile (artt. 514, 515, 545 c.p.c.). La voce è recuperabile in sede di distribuzione del ricavato ex art. 510 c.p.c., con priorità sulle assegnazioni ai creditori chirografari.

Tariffa diversificata degli atti esecutivi

A differenza delle notifiche, gli atti esecutivi hanno una tariffa per scaglione di valore (art. 37: 2,58 - 3,62 - 6,71 euro a seconda dell'importo del credito) e indennità di trasferta doppia (art. 38). L'anticipazione di parte va dunque calcolata caso per caso, sulla base del valore dell'azione e della distanza, e supera spesso il forfait di 27 euro dell'art. 30 che si riferisce solo alle notifiche.

Effetti sulla procedura esecutiva

L'anticipazione di parte degli atti di esecuzione costituisce un'attività preliminare essenziale: senza il deposito delle somme l'ufficiale giudiziario non procede alla notifica del precetto né all'accesso per il pignoramento. La parte istante deve quindi pianificare l'esborso al momento della redazione del precetto, calcolando le voci sulla base del valore del credito (art. 37) e della distanza (artt. 35 e 38). Le somme sono poi recuperabili in sede di distribuzione del ricavato della vendita ex art. 510 c.p.c., con priorità rispetto al pagamento dei creditori chirografari. Il meccanismo assicura che il finanziamento dell'attività esecutiva non gravi sul bilancio del Ministero, ma sia anticipato dalla parte interessata.

L'art. 32 ha dunque un ruolo sistemico nel finanziamento dell'attività esecutiva, scaricando sulla parte istante l'onere della provvista e lasciando all'erario il sostegno solo per le ipotesi tassativamente coperte dall'esenzione del processo del lavoro.

Casi pratici

Caso 1: Anticipo per pignoramento mobiliare

Caso 2: Esecuzione in causa di lavoro

Domande frequenti

Quali atti rientrano nell'art. 32?

Gli atti di esecuzione compiuti dall'ufficiale giudiziario, come pignoramenti mobiliari e immobiliari, accessi per inventario, atti di sgombero, e simili.

Come si effettua l'anticipazione?

Con le modalità di deposito UNEP previste dall'art. 197 comma 1-bis, oggi prevalentemente in forma digitale, contestualmente alla richiesta dell'atto esecutivo.

L'esenzione vale per tutti i procedimenti?

No, solo per i processi del lavoro previsti dall'art. unico della legge 319/1958 e per quelli ad essi equiparati: in quei casi le spese restano a carico dell'erario.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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