← Torna a TUIR - Testo Unico Imposte sui Redditi
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'articolo 80 TUIR consente al contribuente IRES di gestire le eccedenze di credito d'imposta emerse quando il totale dei crediti per imposte pagate all'estero (art. 165), delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto supera l'IRES dovuta per il periodo d'imposta.
  • L'eccedenza può essere gestita in tre modi alternativi a scelta del contribuente: computo in diminuzione dell'imposta del periodo successivo, rimborso in sede di dichiarazione dei redditi, oppure compensazione orizzontale ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997 (modello F24).
  • La compensazione orizzontale F24 è soggetta ai limiti generali dei plafond annuali di compensazione (art. 34 L. 388/2000, attualmente 2 milioni di euro) e ai vincoli di visto di conformità per crediti superiori a 5.000 euro (art. 1 commi 574-577 L. 147/2013), salvo ipotesi specifiche di esonero.
  • Il rimborso richiesto in dichiarazione segue le tempistiche e le procedure dell'Agenzia delle Entrate, con interessi a favore del contribuente decorrenti dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di formazione dell'eccedenza (art. 44, comma 1, D.P.R. 602/1973).
  • L'eccedenza riportata in diminuzione del periodo d'imposta successivo (regime tradizionale) si combina con le compensazioni e i nuovi crediti maturati, formando un saldo netto che, se ancora positivo, può essere ulteriormente riportato.
  • La disciplina dell'art. 80 TUIR si coordina con l'art. 84 TUIR (riporto delle perdite) e con le specifiche regole degli istituti speciali (consolidato fiscale ex art. 117, regime di trasparenza ex art. 115, ACE ex D.Lgs. 216/2023).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 80 TUIR – Riporto o rimborso delle eccedenze (ex art. 94) (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l’art. 5, comma 3, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)

In vigore dal 02/12/2005

Modificato da: Decreto legislativo del 18/11/2005 n. 247 Articolo 5

“1. Se l’ammontare complessivo dei crediti per le imposte pagate all’estero, delle ritenute d’acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli è superiore a quello dell’imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo di imposta successivo, di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di utilizzare la stessa in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”

Scopri i nostri servizi fiscali

Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

Commento

L'art. 80 TUIR e la gestione delle eccedenze d'imposta IRES

L'articolo 80 del TUIR disciplina il riporto o rimborso delle eccedenze di imposta che emergono in capo ai soggetti IRES quando l'ammontare complessivo dei crediti per imposte pagate all'estero, delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto eccede l'imposta complessivamente dovuta per il periodo d'imposta. La norma cristallizza un principio fondamentale del sistema impositivo: il contribuente non può essere gravato da imposte superiori a quelle effettivamente dovute e ha diritto a vedersi restituite, riportate o compensate le eccedenze di versamento prodotte dal sistema degli acconti e delle ritenute.

La disposizione, nella formulazione vigente dal 2 dicembre 2005 a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 247/2005, attribuisce al contribuente una facoltà di scelta tra tre modalità alternative di gestione dell'eccedenza, ciascuna con specifiche caratteristiche operative, tempistiche e vantaggi. La scelta non è neutrale: incide sulla pianificazione finanziaria dell'impresa, sulla tempistica del flusso di cassa e sulla compatibilità con altre operazioni fiscali in corso.

Le componenti dell'eccedenza: crediti esteri, ritenute, acconti

Il presupposto applicativo dell'art. 80 è la presenza di un credito d'imposta complessivo superiore al debito IRES dell'esercizio. Le componenti possono essere di tre nature distinte. La prima è costituita dai crediti per imposte pagate all'estero ai sensi dell'art. 165 TUIR: le imposte definitive corrisposte all'estero su redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato si scomputano dall'IRES italiana nella proporzione tra reddito estero e reddito complessivo, fino a concorrenza dell'imposta italiana riferibile al reddito estero. L'eventuale eccedenza tra imposta estera pagata e quota italiana riferibile al reddito estero non è di norma rimborsabile (regola della "per country limitation" e della "overall limitation"), ma può attivare meccanismi specifici di carry-forward previsti dal medesimo art. 165.

La seconda componente è rappresentata dalle ritenute d'acconto subite dal contribuente sui propri ricavi (es. ritenute sui dividendi infragruppo, ritenute su interessi, ritenute su royalties): tali ritenute, qualificate come acconto IRES, si scomputano dall'imposta dovuta e generano eccedenza se eccessive rispetto al debito complessivo. La terza componente sono i versamenti in acconto dell'imposta (acconti di giugno e novembre, calcolati con metodo storico o previsionale): quando il debito IRES finale è inferiore a quello stimato, la differenza tra acconti versati e imposta effettivamente dovuta confluisce nell'eccedenza ex art. 80.

Le tre modalità di gestione dell'eccedenza

Il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta del periodo successivo, di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi, oppure di utilizzarla in compensazione ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997. La scelta va manifestata nella dichiarazione dei redditi (modello Redditi SC, quadro RX), con allocazione dell'eccedenza alle diverse modalità anche in modo combinato (ad esempio: parte a rimborso, parte in compensazione, parte in riporto al successivo).

Il computo in diminuzione è la modalità più semplice operativamente: l'eccedenza si trascina sul periodo d'imposta successivo, riducendo l'IRES dovuta su tale esercizio. Vantaggi: nessuna pratica amministrativa, nessun rischio di contestazione del rimborso. Svantaggi: la liquidità resta vincolata al sistema fiscale e produce solo "risparmio" di imposta futura, senza ritorno di cassa.

Il rimborso richiesto in dichiarazione attiva un procedimento amministrativo dell'Agenzia delle Entrate, con liquidazione e accredito sul conto bancario del contribuente. La disciplina dei tempi è frammentaria: l'art. 38-bis D.P.R. 602/1973 prevede l'esecuzione del rimborso entro 90 giorni dalla presentazione di apposita istanza per i rimborsi prioritari, ma nella prassi ordinaria i tempi possono essere significativamente più lunghi (12-24 mesi). Sull'eccedenza in attesa di rimborso maturano interessi a favore del contribuente, dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di formazione dell'eccedenza, al tasso fissato dall'art. 44 D.P.R. 602/1973 (attualmente 1,5% annuo).

La compensazione orizzontale ex art. 17 D.Lgs. 241/1997 consente di utilizzare l'eccedenza IRES per pagare altri tributi (IVA, ritenute, contributi INPS, IRAP, IMU, accise) attraverso il modello F24. È la modalità che produce il maggior beneficio finanziario per l'impresa, perché libera immediatamente liquidità per altre obbligazioni tributarie. I limiti operativi sono: il tetto annuo di compensazione di 2 milioni di euro (art. 34 L. 388/2000 come modificato), salvo specifiche eccezioni; l'obbligo di visto di conformità per compensazioni superiori a 5.000 euro (art. 10, comma 1, lett. a, D.L. 78/2009 e art. 1, commi 574-577, L. 147/2013); il preventivo controllo Agenzia Entrate sulle compensazioni F24 con codice tributo IRES superiori a determinate soglie.

Il coordinamento con altri istituti del TUIR

L'art. 80 TUIR si coordina con numerose altre disposizioni del sistema. Il riporto delle perdite ex art. 84 TUIR può ridurre o azzerare l'IRES del periodo successivo, neutralizzando l'effetto del computo in diminuzione dell'eccedenza ex art. 80: in tale ipotesi conviene optare per il rimborso o la compensazione. Per i soggetti aderenti al consolidato fiscale ex art. 117 TUIR le eccedenze di imposta delle controllate confluiscono nella consolidante, che gestisce centralmente la determinazione del saldo netto e l'eventuale eccedenza globale. Nel regime di trasparenza ex art. 115 TUIR le eccedenze si imputano pro quota ai soci, che le gestiranno in proprio nell'ambito della rispettiva dichiarazione.

Il riporto delle eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica) di cui all'art. 5 D.Lgs. 216/2023 è disciplinato in via autonoma e non confluisce nell'art. 80 TUIR: l'eccedenza ACE si trascina nei periodi successivi con regole proprie e si coordina con la disciplina dell'art. 84 in caso di operazioni straordinarie e cambi di controllo. La distinzione è cruciale per la corretta allocazione delle eccedenze nel quadro RS del modello Redditi SC.

Profili pratici e cautele operative

Sul piano operativo il commercialista deve presidiare alcuni aspetti chiave. La scelta della modalità di gestione dell'eccedenza richiede una valutazione finanziaria preliminare: il computo in diminuzione è preferibile quando si prevede un debito IRES significativo nel periodo successivo; il rimborso è opportuno quando si vuole liberare cassa ma si è disposti ad attendere; la compensazione F24 è la scelta più efficiente quando vi sono debiti tributari da estinguere immediatamente.

Particolare attenzione richiede la gestione del visto di conformità per le compensazioni superiori a 5.000 euro: il commercialista che appone il visto si assume la responsabilità della corretta determinazione dell'eccedenza e può essere chiamato a rispondere in caso di compensazioni indebite. La verifica preliminare delle ritenute subite (presenza delle Certificazioni Uniche dei sostituti d'imposta, congruenza con il quadro RU del modello Redditi) è essenziale per evitare contestazioni in sede di accertamento.

Va infine ricordato che l'eccedenza non utilizzata (perché eccedente i tetti F24, perché non chiesta a rimborso) rimane comunque disponibile per il computo in diminuzione del periodo successivo: nessuna eccedenza si "perde" automaticamente, ma le tempistiche di recupero possono allungarsi. La scelta consapevole della modalità di gestione, allineata alla pianificazione finanziaria complessiva dell'impresa, è uno degli aspetti del lavoro professionale che genera maggior valore per il cliente.

Prassi e linee guida

Agenzia delle Entrate · Perdite di imprese soggette a IRES

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Come si gestisce l'eccedenza di IRES che emerge in dichiarazione?

L'art. 80 TUIR consente al contribuente di scegliere tra tre modalità alternative: (a) computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta del periodo d'imposta successivo; (b) chiedere il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi; (c) utilizzare l'eccedenza in compensazione orizzontale ex art. 17 D.Lgs. 241/1997 attraverso il modello F24 per estinguere altri debiti tributari (IVA, ritenute, INPS, IRAP). La scelta si manifesta nel quadro RX del modello Redditi SC, anche con allocazione combinata.

Quali componenti generano l'eccedenza ex art. 80 TUIR?

Tre componenti: crediti per imposte pagate all'estero ai sensi dell'art. 165 TUIR (limitatamente al meccanismo del foreign tax credit), ritenute d'acconto subite dal contribuente sui propri ricavi (dividendi infragruppo, interessi, royalties), versamenti in acconto dell'imposta eccedenti il debito definitivo. La somma di tali componenti, se superiore all'IRES dovuta per il periodo d'imposta, genera l'eccedenza disciplinata dall'art. 80 TUIR.

Esistono limiti alla compensazione orizzontale F24 dell'eccedenza IRES?

Sì. La compensazione orizzontale ex art. 17 D.Lgs. 241/1997 è soggetta al tetto annuo di 2 milioni di euro (art. 34 L. 388/2000), all'obbligo di visto di conformità per compensazioni superiori a 5.000 euro (art. 1 commi 574-577 L. 147/2013), e al preventivo controllo dell'Agenzia delle Entrate sulle compensazioni F24 con specifici codici tributo. Esistono inoltre vincoli aggiuntivi per soggetti con debiti iscritti a ruolo non saldati (art. 31 D.L. 78/2010).

Maturano interessi sull'eccedenza chiesta a rimborso?

Sì. Sull'eccedenza in attesa di rimborso maturano interessi a favore del contribuente ai sensi dell'art. 44 D.P.R. 602/1973, decorrenti dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di formazione dell'eccedenza, al tasso annualmente fissato (attualmente 1,5%). I tempi di liquidazione del rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate sono di norma 12-24 mesi nella prassi ordinaria, salvo procedure prioritarie ex art. 38-bis D.P.R. 602/1973 per specifiche categorie di rimborso.

L'eccedenza non utilizzata in compensazione si perde?

No. L'eccedenza non utilizzata in compensazione (perché eccedente i tetti F24 o non richiesta a rimborso) rimane disponibile per il computo in diminuzione dell'imposta del periodo d'imposta successivo, senza scadenza. Nessuna eccedenza si "perde" automaticamente, ma le tempistiche di effettivo recupero possono allungarsi se l'IRES dei successivi periodi è insufficiente ad assorbirla. La pianificazione consapevole della modalità di gestione resta determinante per ottimizzare il flusso di cassa dell'impresa.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.