Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 69 quinquies decies T.U.B. – Condizioni per il sostegno.

In vigore dal 30/11/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

“1. Il sostegno finanziario previsto dall’accordo e’ concesso se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) si puo’ ragionevolmente prospettare che il sostegno fornito ponga sostanziale rimedio alle difficolta’ finanziarie del beneficiario;

b) il sostegno finanziario e’ diretto a preservare o ripristinare la stabilita’ finanziaria del gruppo nel suo complesso o di una delle societa’ del gruppo ed e’ nell’interesse della societa’ del gruppo che fornisce il sostegno;

c) le condizioni del sostegno finanziario, ivi compreso il corrispettivo, sono determinate in conformita’ dell’articolo 69-duodecies, comma 5, lettera c);

d) vi e’ la ragionevole aspettativa, sulla base delle informazioni a disposizione dell’organo amministrativo della societa’ che fornisce il sostegno al momento dell’assunzione della relativa decisione, che sara’ pagato un corrispettivo e rimborsato il prestito da parte della societa’ beneficiaria, qualora il sostegno sia concesso sotto forma di prestito, ovvero che, nell’ipotesi in cui il sostegno sia fornito in forma garanzia reale o personale e questa sia escussa, sara’ possibile recuperare per intero, anche in via di surroga o regresso, capitale, interessi e spese;

e) la concessione del sostegno finanziario non mette a repentaglio la liquidita’ o solvibilita’ della societa’ del gruppo che lo fornisce;

f) la concessione del sostegno finanziario non minaccia la stabilita’ del sistema finanziario, in particolare nello Stato dell’Unione europea in cui ha sede la societa’ del gruppo che fornisce il sostegno;

g) la societa’ del gruppo che fornisce il sostegno rispetta, nel momento in cui lo fornisce, i requisiti in materia di capitale, liquidita’, grandi esposizioni e gli altri requisiti specifici eventualmente imposti in conformita’ del Regolamento (UE) n. 575/2013 e delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE, e la concessione del sostegno finanziario non e’ tale da determinare la violazione di questi requisiti da parte della societa’, fatta eccezione per il caso in cui l’autorita’ competente per la vigilanza sulla societa’ abbia autorizzato una temporanea deroga a tali requisiti;

h) la concessione del sostegno finanziario non pregiudica la risolvibilita’ della societa’ del gruppo che lo fornisce.”

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In sintesi

  • Elenca le otto condizioni cumulative che devono essere soddisfatte per la legittima concessione del sostegno finanziario nell'ambito dell'accordo di gruppo.
  • Il sostegno deve poter ragionevolmente risolvere le difficoltà del beneficiario e preservare la stabilità finanziaria del gruppo.
  • La concessione non deve mettere a repentaglio liquidità, solvibilità e risolvibilità della società che fornisce il sostegno.
  • Il fornitore deve rispettare tutti i requisiti prudenziali (capitale, liquidità, grandi esposizioni) al momento dell'erogazione, salvo deroga autorizzata.
  • La stabilità del sistema finanziario, anche negli altri Stati UE coinvolti, non deve essere minacciata dall'operazione.

Art. 69 quinquies decies TUB, Condizioni per il sostegno: analisi e commento

Il sistema delle condizioni cumulative: la logica del «semaforo verde»

L'art. 69 quinquies decies TUB disciplina le condizioni sostanziali che devono essere tutte contestualmente soddisfatte affinché la concessione del sostegno finanziario nell'ambito dell'accordo di gruppo sia legittima. La norma, introdotta dal D.Lgs. 181/2015 in attuazione dell'art. 23 BRRD e aggiornata dal D.Lgs. 182/2021, configura un vero e proprio «semaforo a otto luci»: ciascuna condizione è necessaria ma non sufficiente da sola, e l'insieme funge da guardrail contro un utilizzo distorto dello strumento di solidarietà infragruppo. La verifica della sussistenza di tutte le condizioni spetta all'organo amministrativo della società fornitrice al momento della delibera ex art. 69 quater decies TUB.

Condizioni relative al beneficiario: rimedio alle difficoltà e interesse del gruppo

Le prime due condizioni attengono alla funzione e alla finalità del sostegno. La condizione sub a) richiede che vi sia una «ragionevole prospettiva» che il sostegno «ponga sostanziale rimedio» alle difficoltà finanziarie del beneficiario: non è necessario che il sostegno risolva definitivamente la crisi, ma deve essere concretamente idoneo ad attenuarla in modo significativo. Una misura inefficace o insufficiente non può giustificare l'esposizione della società fornitrice. La condizione sub b) richiede che il sostegno sia diretto a preservare o ripristinare la stabilità finanziaria del gruppo nel suo complesso o di una delle sue società, e che sia nell'interesse della società che lo fornisce: si esclude così il sostegno «altruistico» o contrario all'interesse sociale del fornitore, che rimarrebbe esposto al rischio senza prospettiva di beneficio.

Condizioni relative al corrispettivo e alla restituzione

La condizione sub c) richiede che il corrispettivo sia determinato secondo i criteri dell'art. 69 duodecies, comma 5, lett. c) TUB, con possibilità di deroga al prezzo di mercato solo nei casi ivi previsti. La condizione sub d) introduce un requisito di ragionevole aspettativa di rimborso: se il sostegno è concesso sotto forma di prestito, deve esserci una ragionevole aspettativa che sarà rimborsato con gli interessi; se è una garanzia e questa viene escussa, che sarà possibile recuperare per intero il dovuto in via di surroga o regresso. Questa condizione è particolarmente rilevante dal punto di vista della prudenza gestionale: l'organo amministrativo del fornitore deve condurre una valutazione prospettica sulla capacità restitutiva del beneficiario, analoga a quella di un creditore diligente.

Condizioni relative alla solidità del fornitore e alla stabilità sistemica

Le condizioni sub e), f), g) e h) proteggono il fornitore e il sistema. La condizione sub e) vieta che il sostegno metta «a repentaglio» la liquidità o solvibilità del fornitore: la solidarietà infragruppo non può trasformarsi in contagio. La condizione sub f) aggiunge una dimensione macroprudenziale: il sostegno non deve minacciare la stabilità del sistema finanziario, in particolare nello Stato UE in cui ha sede il fornitore, tenendo conto di eventuali effetti di spillover transfrontalieri. La condizione sub g), la più tecnica, richiede che il fornitore rispetti, al momento dell'erogazione, tutti i requisiti prudenziali: capitale (CET1, Tier 1, Total Capital Ratio ex Reg. UE 575/2013), liquidità (LCR, NSFR), grandi esposizioni, e gli eventuali requisiti specifici imposti dall'autorità di vigilanza in attuazione della CRD IV. È ammessa una deroga temporanea solo se l'autorità competente l'ha espressamente autorizzata. La condizione sub h), infine, richiede che la concessione non pregiudichi la «risolvibilità» del fornitore, cioè non comprometta la sua capacità di essere sottoposto a risoluzione ordinata in caso di futuro dissesto: questo collegamento con il piano di risoluzione e con il MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities) è un presidio fondamentale del sistema BRRD.

Il ruolo dell'organo amministrativo e la responsabilità gestionale

La verifica delle condizioni è affidata all'organo amministrativo al momento della delibera di concessione. Questo significa che gli amministratori della banca fornitrice devono documentare, nella delibera e nei verbali, l'analisi svolta su ciascuna delle otto condizioni: una delibera carente di motivazione su uno dei requisiti espone gli amministratori a profili di responsabilità gestionale e può essere oggetto di censura da parte della Banca d'Italia in sede di vigilanza. La norma costituisce pertanto anche un presidio di governance e accountability: il meccanismo di solidarietà infragruppo non è automatico né discrezionale, ma vincolato a una valutazione rigorosa e documentata.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Quante condizioni devono essere soddisfatte per concedere il sostegno finanziario di gruppo?

Otto condizioni cumulative, tutte da verificare al momento della delibera dell'organo amministrativo: dalla ragionevole prospettiva di rimedio alle difficoltà del beneficiario, al rispetto dei requisiti prudenziali del fornitore, fino alla non compromissione della sua risolvibilità.

Il sostegno può essere concesso anche se mette a rischio la liquidità del fornitore?

No. La condizione sub e) vieta che il sostegno metta a repentaglio la liquidità o la solvibilità della società che lo fornisce: la solidarietà infragruppo non può trasformarsi in contagio. La stabilità del fornitore è condizione inderogabile.

Cosa succede se il fornitore non rispetta i requisiti patrimoniali al momento dell'erogazione?

La concessione del sostegno non è consentita. È ammessa un'eccezione solo se l'autorità competente ha autorizzato una deroga temporanea ai requisiti di capitale, liquidità o grandi esposizioni ex Reg. UE 575/2013 e CRD IV.

Perché la norma richiede la ragionevole aspettativa di rimborso?

Per garantire che il sostegno sia un'operazione economicamente razionale e non un trasferimento di valore a fondo perduto. L'organo amministrativo del fornitore deve valutare la capacità restitutiva del beneficiario come un creditore diligente, tutelando gli azionisti e i creditori della banca fornitrice.

Cos'è la «risolvibilità» e perché è una condizione per il sostegno?

La risolvibilità (resolvability) è la capacità di una banca di essere sottoposta a risoluzione ordinata, secondo il framework BRRD e il Piano di Risoluzione, senza causare instabilità sistemica. La condizione sub h) garantisce che il sostegno concesso non comprometta il MREL o il piano di risoluzione del fornitore, preservando l'efficacia del sistema di gestione delle crisi bancarie.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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