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Art. 8-bis D.Lgs. 28/2010 — (Mediazione in modalità telematica)

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Art. 8-bis D.Lgs. 28/2010 — (Mediazione in modalità telematica)

D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 — testo aggiornato

1. Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al presente decreto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .

2. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore.

3. Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2, verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.

4. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all' articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005 .