Testo dell'articoloVigente
Art. 251 TUEL – Articolo 251
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato
1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera il consiglio dell’ente, o il commissario nominato ai sensi dell’articolo 247, comma 1, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell’ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell’applicazione dell’imposta comunale per l’esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto. 112
2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l’organo regionale di controllo procede a norma dell’articolo 136.
3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l’organo dell’ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato.
4. Resta fermo il potere dell’ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell’imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.
5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall’anno dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell’organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.
6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell’interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 251 TUEL impone all'ente dissestato un obbligo di massimizzazione del prelievo locale, come contropartita del sostegno statale al risanamento. È una norma di solidarietà finanziaria: prima di chiedere risorse al bilancio statale, l'ente deve attivare al massimo la propria capacità impositiva. La logica è di equità tra contribuenti del comune dissestato e contribuenti del resto del Paese, che concorrono indirettamente al ripiano tramite il bilancio dello Stato.
L'obbligo di delibera entro 30 giorni
Il termine di trenta giorni decorrenti dall'esecutività della delibera di dissesto è perentorio: il consiglio (o il commissario nominato ex art. 247) deve approvare aliquote e tariffe ai livelli massimi previsti dalla legge per ogni tributo o tariffa di competenza, con la sola eccezione della TARI (oggetto di propria disciplina speciale). Sono inoltre fissati i limiti reddituali rilevanti per l'imposta comunale sulle imprese, arti e professioni.
Irrevocabilità e durata quinquennale
La caratteristica più stringente è l'irrevocabilità della delibera, con efficacia per cinque anni decorrenti da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. L'ente non può, durante il periodo di risanamento, ridurre il livello del prelievo: il vincolo opera come un patto col Ministero dell'Interno e, indirettamente, con i contribuenti dell'intero Paese che sostengono il risanamento.
Conseguenze dell'inadempimento
In caso di mancata delibera nei termini, interviene l'organo regionale di controllo (oggi il Prefetto, dopo la soppressione dei CO.RE.CO.) ai sensi dell'art. 136 TUEL, con potere sostitutivo. È un meccanismo di garanzia: la procedura non può essere bloccata dall'inerzia o dalla resistenza politica locale, perché la massimizzazione del prelievo è strumentale al sostegno statale e all'equilibrio dei conti pubblici complessivi.
Tributi di nuova istituzione
Per i tributi che vengano istituiti dalla legge dopo la deliberazione di dissesto, l'ente deve deliberarli ai livelli massimi entro i termini previsti dalla relativa legge istitutiva. È una regola dinamica che adatta automaticamente l'obbligo di massimizzazione al mutare del quadro tributario. Anche queste delibere ricadono nel regime di irrevocabilità per la durata del risanamento, garantendo coerenza complessiva al sistema.
Controllo Corte dei conti
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti verifica nelle proprie deliberazioni il rispetto dell'obbligo di massimizzazione, considerando questo passaggio uno degli indicatori chiave del corretto avvio del percorso di risanamento, insieme al rispetto dei termini di presentazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
Casi pratici
Caso 1: Delibera tempestiva
Il Comune di Tizio, dichiarato in dissesto, riunisce il consiglio entro 25 giorni dall'esecutività della delibera e approva aliquote IMU al massimo, addizionale IRPEF al massimo, tariffe servizi a domanda individuale al massimo. La delibera è trasmessa al Ministero dell'Interno e produce effetti immediati per cinque anni.
Caso 2: Inerzia del consiglio
Caio, sindaco di altro comune, non riesce a portare in consiglio la delibera per resistenze politiche. Decorsi i 30 giorni, l'organo regionale di controllo interviene in via sostitutiva ex art. 136 TUEL, deliberando direttamente le aliquote massime e garantendo l'avvio regolare della procedura di risanamento.
Domande frequenti
Quali tributi devono essere portati al massimo?
Tutte le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente, diverse dalla tassa sui rifiuti (TARI) che ha disciplina propria. L'ente delibera aliquote massime, tariffe massime e i limiti reddituali rilevanti per l'imposta comunale su imprese, arti e professioni.
L'ente può abbassare le aliquote durante il risanamento?
No. La delibera è espressamente dichiarata irrevocabile e ha efficacia per cinque anni a partire da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, a tutela della stabilità del percorso di risanamento.
Cosa accade se il consiglio non delibera nei termini?
Interviene l'organo regionale di controllo ai sensi dell'art. 136 TUEL, con potere sostitutivo. La massimizzazione del prelievo è condizione di sistema della procedura e non può essere paralizzata dall'inerzia locale.