- Sindaci, presidenti, presidenti consorzi e comunità montane, componenti consigli e giunte possono essere rimossi con decreto del Ministro dell'interno.
- Presupposti: atti contrari alla Costituzione, gravi e persistenti violazioni di legge, gravi motivi di ordine pubblico.
- Specifica ipotesi nel settore rifiuti durante stato di emergenza per gravi inosservanze degli obblighi.
- In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli amministratori per motivi di grave e urgente necessità.
- Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 58 e 59.
Testo dell'articoloVigente
Art. 142 TUEL — Articolo 142
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. Con decreto del Ministro dell’interno il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
1-bis. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , in caso di grave inosservanza degli obblighi posti a carico delle province inerenti alla programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, ovvero in caso di grave inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina delle modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata, della promozione del recupero delle diverse frazioni di rifiuti, della raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio ai sensi degli articoli 197 e 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , anche come precisati dalle ordinanze di protezione civile, il Sottosegretario di Stato delegato alla gestione dell’emergenza assegna all’ente interessato un congruo termine perentorio per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, su proposta motivata del medesimo Sottosegretario, con decreto del Ministro dell’interno possono essere rimossi il sindaco, il presidente della provincia o i componenti dei consigli e delle giunte.
2. In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.
3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 58 e 59.
Commento
L'articolo 142 disciplina la rimozione e la sospensione degli amministratori degli enti locali, strumento di garanzia della legalità che si affianca a quello dello scioglimento dei consigli. Mentre lo scioglimento incide sull'intero organo collegiale, la rimozione colpisce singoli amministratori, configurando una sanzione personale di particolare gravità.
I soggetti destinatari
Il comma 1 individua un perimetro ampio di soggetti rimuovibili: sindaco, presidente della provincia, presidenti dei consorzi e delle comunità montane, componenti dei consigli e delle giunte, presidenti dei consigli circoscrizionali. È quindi l'intera platea degli amministratori locali, tanto dei vertici monocratici quanto degli organi collegiali, in tutte le forme di ente locale e nelle articolazioni decentrate.
I presupposti della rimozione
Il comma 1 elenca tre presupposti, parallelo a quelli previsti dall'articolo 141 per lo scioglimento:
La gravità è elemento qualificante: non basta una qualsiasi violazione o irregolarità per attivare la rimozione, ma occorrono condotte di particolare rilievo, tali da incidere sull'idoneità dell'amministratore a ricoprire la carica. La persistenza, almeno per le violazioni di legge, richiede una pluralità di episodi o una continuità di condotta antigiuridica.
L'ipotesi speciale dei rifiuti
Il comma 1-bis introduce un'ipotesi specifica legata alla gestione dei rifiuti durante lo stato di emergenza dichiarato ai sensi della legge 225/1992 (poi confluita nel codice di protezione civile). La rimozione può essere disposta quando ricorrano:
La procedura prevede l'assegnazione di un congruo termine perentorio da parte del Sottosegretario di Stato delegato alla gestione dell'emergenza per adottare i provvedimenti dovuti; decorso il termine, su proposta motivata del Sottosegretario, il Ministro dell'interno può adottare il decreto di rimozione. È una previsione nata in risposta alle gravi crisi dei rifiuti che hanno interessato alcune aree del paese, in particolare la Campania, negli anni Duemila.
La sospensione cautelare
Il comma 2 attribuisce al prefetto un potere cautelare: in attesa del decreto ministeriale, può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità. La sospensione è atto provvisorio, finalizzato a evitare che, durante l'istruttoria della rimozione, gli amministratori possano continuare a esercitare le funzioni in modo pregiudizievole. Il presupposto è duplice: gravità della situazione e urgenza dell'intervento.
Il rapporto con altre ipotesi
Il comma 3 contiene una clausola di salvaguardia: sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 58 e 59 del TUEL, che disciplinano le cause di incandidabilità, ineleggibilità e decadenza degli amministratori locali per condanne penali o per altre situazioni specifiche. La rimozione ex articolo 142 non sostituisce, ma si affianca, agli istituti generali di decadenza per cause penali o per incompatibilità sopravvenuta.
L'attualità dell'istituto
L'istituto della rimozione resta vivo nell'ordinamento, anche dopo la riforma del titolo V della Costituzione. La sua attivazione è rara ma significativa: incide su situazioni di particolare gravità in cui le condotte degli amministratori risultano incompatibili con l'esercizio della funzione pubblica. Le indicazioni del Ministero dell'interno e degli organi consultivi (Consiglio di Stato) hanno chiarito che il procedimento di rimozione deve essere caratterizzato da contraddittorio sostanziale con l'interessato, motivazione adeguata e proporzionalità della misura rispetto alle condotte contestate.
Il sindacato giurisdizionale
Il decreto di rimozione è atto amministrativo impugnabile davanti al giudice amministrativo. La giurisprudenza ha sviluppato una significativa elaborazione sui requisiti di legittimità della rimozione: necessità di contestazioni specifiche, contraddittorio effettivo, motivazione robusta, proporzionalità della misura. La sola gravità in astratto non basta: occorre un nesso causale tra le condotte specifiche dell'amministratore e l'incompatibilità con il mantenimento della carica.
La distinzione da altri istituti
La rimozione ex articolo 142 va distinta da:
Le indicazioni ANCI sui procedimenti disciplinari per gli amministratori e gli orientamenti del Consiglio di Stato in sede consultiva offrono riferimenti operativi.
Domande frequenti
Chi può essere rimosso ai sensi dell'articolo 142 TUEL?
Possono essere rimossi il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti di consorzi e comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali. È il perimetro complessivo degli amministratori degli enti locali.
Quali sono i presupposti della rimozione?
I presupposti sono: compimento di atti contrari alla Costituzione, gravi e persistenti violazioni di legge, gravi motivi di ordine pubblico. La gravità è elemento qualificante: non basta una qualsiasi violazione, ma occorrono condotte di particolare rilievo, tali da incidere sull'idoneità dell'amministratore a ricoprire la carica.
Il prefetto può sospendere un amministratore?
Sì. In attesa del decreto ministeriale di rimozione, il prefetto può sospendere gli amministratori qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità (comma 2). La sospensione è atto cautelare provvisorio, finalizzato a evitare che l'amministratore continui a esercitare le funzioni in modo pregiudizievole durante l'istruttoria.
Vedi anche