In sintesi
- Se l'ente locale, invitato a provvedere, ritarda o omette atti obbligatori per legge, interviene un commissario ad acta.
- Il commissario è nominato dal difensore civico regionale (se costituito) o dal CO.RE.CO.
- L'invito a provvedere deve essere preceduto da un congruo termine.
- Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.
- Strumento di garanzia per la cittadinanza contro l'inerzia dell'ente.
Testo dell'articoloVigente
Art. 136 TUEL — Articolo 136
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell’incarico.
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Commento
L'articolo 136 disciplina lo strumento del commissario ad acta per i casi di inerzia degli enti locali nell'adozione di atti obbligatori per legge. È una norma di garanzia della legalità e dell'effettività dell'azione amministrativa, che ha conosciuto una significativa evoluzione applicativa nel tempo.
La logica del commissariamento
Negli enti locali può accadere che, per ragioni politiche, organizzative o di conflitto interno, organi e uffici omettano o ritardino l'adozione di atti che la legge impone come obbligatori. L'inerzia può tradursi in violazione di obblighi normativi, in pregiudizio per i cittadini, in compromissione del buon andamento amministrativo. Lo strumento del commissario ad acta interviene proprio per superare queste situazioni: un soggetto esterno, nominato da un'autorità terza, si sostituisce all'ente inadempiente e adotta l'atto omesso.
I presupposti del commissariamento
La norma individua due condizioni cumulative:
Il requisito del previo invito è una garanzia di leale collaborazione: prima di sostituirsi all'ente, occorre dargli l'opportunità di adempiere autonomamente. La congruità del termine è valutata in concreto, in relazione alla complessità dell'atto e alle esigenze organizzative.
L'autorità competente alla nomina
La norma indica come autorità competenti, in alternativa:
Nel sistema attuale, in larga parte delle regioni i CO.RE.CO. sono stati soppressi e anche la figura del difensore civico regionale conosce una applicazione disomogenea sul territorio nazionale. Il potere sostitutivo si esercita oggi attraverso altri canali: il prefetto in alcune ipotesi specifiche (per esempio dissesto, scioglimento, materie di sicurezza), la regione nei casi previsti dalla legislazione regionale, lo Stato attraverso il D.Lgs. 165/2001 per i poteri sostitutivi ex articolo 120 Cost., il giudice amministrativo attraverso le nomine di commissari ad acta in sede di esecuzione di sentenze (giudizio di ottemperanza).
Il termine di sessanta giorni
Il commissario ad acta deve provvedere entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico. È un termine relativamente breve, che riflette l'esigenza di superare rapidamente l'inerzia dell'ente e garantire l'effettività dell'azione amministrativa. Il commissario ha poteri ampi: si sostituisce all'organo competente dell'ente e adotta l'atto omesso, con la stessa efficacia giuridica come se fosse stato adottato dall'ente. Gli oneri del commissariamento sono generalmente a carico dell'ente inadempiente.
L'attualità del modello
Il modello del commissario ad acta, pur con le evoluzioni istituzionali, resta vivo nel sistema. Lo ritroviamo:
Le indicazioni del Consiglio di Stato in sede consultiva, la giurisprudenza amministrativa sull'ottemperanza e le linee guida ANCI offrono spunti per le applicazioni concrete del meccanismo. Le indicazioni della Funzione Pubblica e gli orientamenti delle prefetture in materia di poteri sostitutivi rappresentano riferimenti operativi attuali.
Domande frequenti
Cosa è il commissario ad acta nell'ordinamento degli enti locali?
È un soggetto esterno, nominato da un'autorità terza, che si sostituisce all'ente locale inadempiente e adotta l'atto omesso. È uno strumento di garanzia dell'effettività dell'azione amministrativa, attivabile dopo un previo invito all'ente a provvedere con assegnazione di un congruo termine.
Chi può nominare un commissario ad acta?
Nel sistema dell'articolo 136 TUEL la nomina spettava al difensore civico regionale (se costituito) o al CO.RE.CO. Nel sistema attuale, vista la soppressione del CO.RE.CO. e la disomogeneità del difensore civico regionale, il commissariamento avviene tipicamente in sede giurisdizionale (giudizio di ottemperanza), tramite poteri sostitutivi statali ex art. 120 Cost., o nelle altre ipotesi tipizzate dalla legge.
Entro quanto tempo deve provvedere il commissario ad acta?
Entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico. È un termine relativamente breve, che riflette l'esigenza di superare rapidamente l'inerzia dell'ente e garantire l'effettività dell'atto omesso. Gli oneri del commissariamento sono generalmente a carico dell'ente inadempiente.
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