← Torna a TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il comitato regionale di controllo (CO.RE.CO.) è istituito con decreto del presidente della giunta regionale.
  • Esercita il controllo di legittimità sugli atti dei comuni e delle province.
  • L'organizzazione e l'elezione dei componenti sono disciplinate con legge regionale.
  • Il comitato può essere articolato in sezioni per territorio o per materia.
  • Le pronunce degli organi di controllo sono provvedimenti definitivi.

Testo dell'articoloVigente

Art. 128 TUEL — Articolo 128

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

1. Per l’esercizio del controllo di legittimità è istituito, con decreto del presidente della giunta regionale, il comitato regionale di controllo sugli atti dei comuni e delle province.

2. Sono disciplinate con legge regionale l’elezione, a maggioranza qualificata dei componenti del comitato regionale di controllo di cui all’articolo 130, comma 1, lettera a) e comma 2 prima parte, la tempestiva sostituzione degli stessi in caso di morte, dimissioni, decadenza per reiterate assenze ingiustificate o incompatibilità sopravvenuta, nonché per la supplenza del presidente.

3. La legge regionale può, articolare il comitato in sezioni per territorio o per materia, salvaguardando con forme opportune l’unitarietà di indirizzo. A tal fine la regione, in collaborazione con gli uffici del comitato, cura la pubblicazione periodica delle principali decisioni del comitato regionale di controllo con le relative motivazioni di riferimento.

4. Le pronunce degli organi di controllo previsti nel presente capo sono provvedimenti definitivi.

5. I componenti dei comitati regionali di controllo sono personalmente e solidalmente responsabili nei confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati con dolo o colpa grave nell’esercizio delle loro funzioni.

Commento

L'articolo 128 disciplinava l'istituzione del comitato regionale di controllo (CO.RE.CO.), organo cardine del sistema di controllo esterno sugli atti degli enti locali nell'assetto antecedente alla riforma costituzionale del 2001. Anche questa norma ha perso applicazione attuale a seguito dell'abrogazione dell'articolo 130 Cost., ma conserva rilievo storico-sistematico per comprendere l'evoluzione del sistema dei controlli.

L'istituzione del CO.RE.CO.

Il comma 1 prevede che il CO.RE.CO. sia istituito con decreto del presidente della giunta regionale: era quindi un organo formalmente regionale, anche se con funzioni di controllo sugli enti locali del territorio regionale di competenza. La forma del decreto presidenziale rifletteva la natura esecutiva dell'atto istitutivo.

Il rinvio alla legge regionale

Il comma 2 affida alla legge regionale la disciplina di una serie di aspetti rilevanti:

  • l'elezione, a maggioranza qualificata, dei componenti del comitato di cui all'articolo 130, comma 1, lettera a) e comma 2 prima parte;
  • la tempestiva sostituzione dei componenti in caso di morte, dimissioni, decadenza per reiterate assenze ingiustificate o incompatibilità sopravvenuta;
  • la supplenza del presidente.

È un rinvio significativo: la concreta organizzazione del CO.RE.CO. dipendeva dalle scelte di ciascuna regione, che poteva modulare composizione, procedure di elezione, modalità di sostituzione. Il risultato era un sistema con elementi comuni ma anche con specificità regionali, in coerenza con l'assetto costituzionale dell'epoca.

L'articolazione interna

Il comma 3 prevedeva la facoltà della legge regionale di articolare il comitato in sezioni, per territorio o per materia. L'articolazione territoriale (per esempio una sezione provinciale per ciascuna provincia) avvicinava il controllo agli enti controllati; l'articolazione per materia (per esempio una sezione personale e una sezione contabile) consentiva specializzazione. In entrambi i casi, la legge regionale doveva salvaguardare l'unitarietà di indirizzo, evitando contrasti interpretativi tra le sezioni. La regione era inoltre tenuta a curare, in collaborazione con gli uffici del comitato, la pubblicazione periodica delle principali decisioni con le relative motivazioni, in funzione di trasparenza e di formazione di precedenti orientativi.

Il carattere definitivo delle pronunce

Il comma 4 stabiliva che le pronunce degli organi di controllo previsti nel capo erano provvedimenti definitivi. Significava che, contro le decisioni del CO.RE.CO., non era previsto un ricorso amministrativo gerarchico (non esistendo un organo superiore), ma era ammesso direttamente il ricorso al giudice amministrativo. La natura di provvedimento definitivo rafforzava la posizione del CO.RE.CO. come organo terzo e indipendente.

La responsabilità dei componenti

Il comma 5 prevedeva una rilevante responsabilità personale e solidale dei componenti del CO.RE.CO. nei confronti degli enti locali per i danni arrecati con dolo o colpa grave nell'esercizio delle funzioni. Era una clausola di accountability che rifletteva il forte impatto delle decisioni del comitato sulla vita degli enti controllati e che voleva prevenire decisioni arbitrarie o leggere. La giurisprudenza contabile si era occupata di alcuni casi di responsabilità.

L'abrogazione del sistema

Con la riforma costituzionale del 2001, il CO.RE.CO. ha cessato le funzioni: l'organo è stato soppresso in molte regioni e, dove formalmente sopravvissuto, ha perso il proprio ruolo istituzionale tipico. Il controllo esterno sugli enti locali è oggi affidato in misura preponderante alla Corte dei conti (sezioni regionali), che esercita funzioni di referto, di controllo collaborativo e, in casi di gravi irregolarità, di intervento sanzionatorio. Le indicazioni del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale sull'evoluzione del sistema dei controlli costituiscono un quadro di riferimento per comprendere il passaggio dal modello CO.RE.CO. all'attuale assetto.

Domande frequenti

Cosa era il CO.RE.CO.?

Era il comitato regionale di controllo, organo regionale incaricato del controllo di legittimità sugli atti dei comuni e delle province nel sistema antecedente alla riforma costituzionale del 2001. Era istituito con decreto del presidente della giunta regionale e disciplinato nel dettaglio dalla legge regionale.

Il CO.RE.CO. esiste ancora?

No. Con l'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione (legge cost. 3/2001), il sistema dei controlli esterni preventivi sugli enti locali è venuto meno. Il CO.RE.CO. è stato soppresso in larga parte delle regioni e, dove formalmente sopravvissuto, ha perso il proprio ruolo istituzionale tipico.

Le decisioni del CO.RE.CO. erano impugnabili?

Le pronunce erano provvedimenti definitivi (comma 4), ossia non soggette a ricorso amministrativo gerarchico. Era però sempre ammesso il ricorso al giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato in appello) per impugnare le decisioni ritenute illegittime.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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