← Torna a TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Nei comuni oltre 15.000 abitanti il consiglio è eletto con sistema proporzionale.
  • La distribuzione dei seggi avviene per cifra elettorale di ciascuna lista.
  • È previsto un premio di maggioranza per la coalizione del sindaco eletto.
  • Il premio assicura un numero di seggi adeguato alla governabilità.
  • Le quote di genere e i voti di preferenza completano il sistema.

Testo dell'articoloVigente

Art. 73 TUEL — Articolo 73

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

1. Le liste per l’elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi .

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all’albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell’art. 72, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza . I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.

4. L’attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell’elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

7. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti cosi ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l’ordine dei quozienti.

9. Nell’ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4,… sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, semprechè nessuna altra lista o altra gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, semprechè nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest’ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista.

Commento

L'articolo 73 disciplina il sistema proporzionale di elezione del consiglio comunale nei comuni medio-grandi. È la disciplina complementare a quella dell'art. 72 sull'elezione del sindaco e definisce il modo in cui i voti delle liste si traducono in seggi consiliari.

Cifra elettorale di lista

Ogni lista ottiene una cifra elettorale pari alla somma dei voti validi raccolti. La ripartizione dei seggi avviene con metodo proporzionale, generalmente attraverso quoziente naturale e attribuzione dei resti più alti. È un meccanismo classico, che assicura una rappresentanza fedele delle preferenze degli elettori.

Premio di maggioranza

Alla coalizione del sindaco eletto è assicurato un numero di seggi sufficiente alla governabilità (generalmente il 60% del consiglio). Il premio si attiva quando le liste collegate non raggiungono da sole tale soglia. La logica è coniugare proporzionalità della rappresentanza e stabilità di governo.

Soglie di sbarramento

Le liste non collegate a coalizioni con candidato sindaco al ballottaggio devono superare una soglia minima (tipicamente il 3% dei voti validi) per accedere al riparto dei seggi. Le coalizioni devono complessivamente superare una soglia più elevata. Le soglie evitano la proliferazione di micro-liste in consiglio.

Voti di preferenza

L'elettore può esprimere una o più preferenze per i candidati della lista votata. Il numero di preferenze ammissibile varia in funzione della popolazione del comune. Le preferenze determinano l'ordine di elezione interno alla lista, valorizzando il consenso personale dei singoli candidati.

Quote di genere nelle preferenze

La normativa successiva ha introdotto, nei comuni oltre 5.000 abitanti, la regola della doppia preferenza di genere: se l'elettore esprime due preferenze, devono essere di sessi diversi, pena l'annullamento della seconda preferenza. La regola favorisce la rappresentanza bilanciata nei consigli.

Calcolo concreto

Il calcolo è complesso e operato dagli uffici elettorali centrali. Le linee guida del Ministero dell'Interno forniscono schemi operativi e tabelle di simulazione. La trasparenza della procedura è essenziale per la legittimazione del risultato.

Domande frequenti

Quante preferenze posso esprimere?

Dipende dalla popolazione del comune. Generalmente una o due, con regola della doppia preferenza di genere nei comuni oltre 5.000 abitanti se si esprimono due preferenze.

Come si calcola il premio di maggioranza?

Il sistema attribuisce alla coalizione del sindaco eletto un numero di seggi sufficiente a raggiungere il 60% del consiglio. Il meccanismo si attiva se le liste collegate non raggiungono già tale soglia.

Le liste sotto soglia perdono tutti i voti?

Sì. I voti delle liste sotto soglia non concorrono al riparto dei seggi, anche se restano validi ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per il sindaco al primo turno.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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