- Disciplina transitoria per i servizi di giustizia riparativa esistenti al 31 dicembre 2023.
- La Conferenza locale per la giustizia riparativa effettua la ricognizione entro 6 mesi dal 31 dicembre 2023.
- Valuta esperienza, formazione e coerenza con la disciplina del decreto.
- Redige l'elenco da cui gli enti locali attingono per i primi centri ex art. 63.
- Differimento di 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto per molte disposizioni sulla giustizia riparativa.
Testo dell'articoloVigente
Art. 92 D.Lgs. 150/2022 — Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Servizi esistenti
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato
1. La Conferenza locale per la giustizia riparativa, entro il termine di sei mesi dalla data del 31 dicembre 2023, provvede alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati alla stessa data da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici.
2. La Conferenza valuta i soggetti di cui al comma 1 con riferimento all’esperienza maturata almeno nel quinquennio precedente il 31 dicembre 2023 e il curricolo degli operatori in servizio alla data del 31 dicembre 2023 , verificando altresì la coerenza delle prestazioni erogate e dei requisiti posseduti dagli operatori con quanto disposto dagli articoli 42, 64 e 93, e redige al termine un elenco da cui attingono gli enti locali per la prima apertura dei centri di cui all’articolo
63. 2-bis. Le disposizioni in materia di giustizia riparativa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), lettera h), numero 2), e lettera l), all’articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5), e lettera f), all’articolo 7, comma 1, lettera c), all’articolo 13, comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera c), numero 2), all’articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), all’articolo 22, comma 1, lettera e), numero 3), lettera f) e lettera l), numero 2), all’articolo 23, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera n), numero 1), all’articolo 25, comma 1, lettera d), all’articolo 28, comma 1, lettera b), numero 1), lettera c), all’articolo 29, comma 1, lettera a), numero 4), all’articolo 32, comma 1, lettera b), numero 1), lettera d), all’articolo 34, comma 1, lettera g), numero 3), all’articolo 38, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera c), all’articolo 41, comma 1, lettera c), all’articolo 72, comma 1, lettera a), all’articolo 78, comma 1, lettera a), lettera b) e lettera c), numero 2), all’articolo 83, comma 1, e all’articolo 84, comma 1, lettere a) e b), si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell’esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Commento
L'art. 92 organizza il primo "avviamento" della disciplina sulla giustizia riparativa introdotta dalla riforma Cartabia, riconoscendo l'esistenza di una rete di servizi già operanti sul territorio e prevedendo un percorso di validazione e integrazione nel nuovo sistema.
Il punto di partenza: la realtà esistente
In Italia, già prima della riforma, esistevano numerosi servizi pubblici e privati operanti nel campo della mediazione penale e della giustizia riparativa, in particolare nell'ambito minorile, nella mediazione presso i giudici di pace e nei progetti pilota su detenuti adulti. La riforma non ignora questa rete: la sottopone a ricognizione e ne assicura la continuità.
La ricognizione dei servizi esistenti
Il comma 1 affida alla Conferenza locale per la giustizia riparativa il compito di effettuare, entro sei mesi dal 31 dicembre 2023, la ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati a quella data da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della giustizia o operanti in virtù di protocolli di intesa con uffici giudiziari o altri enti pubblici.
La valutazione
Il comma 2 affida alla Conferenza il compito di valutare i soggetti con riferimento all'esperienza maturata almeno nel quinquennio precedente il 31 dicembre 2023 e il curricolo degli operatori in servizio alla stessa data, verificando la coerenza con quanto disposto dagli artt. 42, 64 e 93 del decreto. Al termine della valutazione, la Conferenza redige un elenco da cui gli enti locali attingono per la prima apertura dei centri ex art. 63.
Il differimento generalizzato
Il comma 2-bis disciplina il differimento di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto per l'efficacia delle numerose disposizioni in materia di giustizia riparativa elencate nell'articolo (artt. 1, 5, 7, 13, 18, 19, 22, 23, 25, 28, 29, 32, 34, 38, 41, 72, 78, 83 e 84, ciascuno limitatamente alle lettere indicate). Si tratta di un'estensione coordinata: il legislatore ha riconosciuto che il sistema necessitava di tempo per attrezzarsi, sia sul piano organizzativo che su quello dei rapporti con la rete preesistente.
Domande frequenti
Chi valuta i servizi di giustizia riparativa esistenti?
La Conferenza locale per la giustizia riparativa, che effettua la ricognizione e la valutazione entro sei mesi dal 31 dicembre 2023.
Quali parametri devono soddisfare i servizi esistenti per essere inseriti nell'elenco?
Esperienza almeno quinquennale fino al 31 dicembre 2023, curricolo degli operatori, coerenza delle prestazioni e dei requisiti con gli artt. 42, 64 e 93 del decreto.
Da quando si applicano le disposizioni sulla giustizia riparativa nei procedimenti penali?
Dal sesto mese successivo all'entrata in vigore del decreto, in forza del comma 2-bis dell'art. 92.
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