Indice
In sintesi
L'art. 26 del D.Lgs. 231/2001 disciplina il regime sanzionatorio applicabile agli enti quando il reato presupposto resta allo stadio del tentativo. La norma prevede una riduzione obbligatoria delle sanzioni sia pecuniarie sia interdittive «da un terzo alla metà», rispecchiando la logica del codice penale che già all'art. 56 c.p. punisce il tentativo con pena diminuita rispetto al delitto consumato. Il comma 2 introduce una causa di esclusione della responsabilità dell'ente speculare al recesso volontario nel tentativo penalistico: se la persona fisica che ha commesso o tentato il reato volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, l'ente non risponde affatto. Questo meccanismo premia l'interruzione spontanea del processo criminoso e incentiva l'adozione di misure organizzative che consentano, anche nelle fasi avanzate di una condotta illecita, di bloccare l'evento dannoso prima che si consumi. La norma si applica a tutti i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 che possono essere commessi in forma tentata, salvo le fattispecie a condotta necessariamente consumata.
Testo dell'articoloVigente
Art. 26 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Delitti tentati
In vigore dal 04/07/2001
1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'art. 26 del D.Lgs. 231/2001 costituisce il pendant, nel sistema della responsabilità degli enti, dell'art. 56 del codice penale. Il tentativo — punibile quando l'agente compie atti idonei, diretti in modo non equivoco alla commissione di un delitto, ma l'evento non si verifica per cause indipendenti dalla volontà dell'autore — fa scattare una responsabilità attenuata dell'ente: le sanzioni vengono ridotte obbligatoriamente da un terzo alla metà. Questa riduzione si applica sia alla componente pecuniaria (calcolata in quote ex art. 10) sia alle sanzioni interdittive (sospensione di licenze, divieto di contrattare con la PA, esclusione da finanziamenti pubblici). La discrezionalità del giudice nel determinare la quota esatta di riduzione è vincolata all'interno di questa forbice.
Il comma 2 introduce una causa di non punibilità dell'ente di portata pratica rilevante: se la persona fisica che stava realizzando il reato presupposto vi rinuncia volontariamente — impedendo il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento — l'ente è esonerato da qualsiasi responsabilità. Questa previsione si affianca, senza sovrapporsi, all'esimente generale degli artt. 6 e 7 (MOG efficace): mentre queste norme riguardano la fase preventiva (il modello organizzativo adottato prima che si verifichino condotte illecite), l'art. 26 comma 2 opera in una fase dinamica, premiando la «marcia indietro» spontanea nel corso dell'illecito.
Dal punto di vista della compliance, questa norma suggerisce di inserire nel MOG non solo procedure di prevenzione ex ante, ma anche meccanismi operativi che favoriscano l'interruzione tempestiva di condotte anomale già avviate: sistemi di allerta, limiti di autorizzazione progressivi, rendicontazione in tempo reale all'OdV. Un protocollo efficace di «stop order» può trasformare una situazione di potenziale responsabilità in una causa esimente ai sensi del comma 2. Per ogni analisi del caso specifico è raccomandata la consulenza di un professionista legale qualificato.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. /
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itCasi pratici
Caso 1: Tentativo di corruzione bloccato dal compliance officer
Caso 2: Tentativo di frode fiscale non consumata per errore informatico
Domande frequenti
Se un dipendente tenta di commettere una truffa ai danni della PA ma non ci riesce per cause esterne, l'ente risponde comunque?
Sì, ma con sanzioni ridotte. L'art. 26 prevede che in caso di tentativo le sanzioni pecuniarie e interdittive siano ridotte da un terzo alla metà rispetto ai massimi ordinariamente applicabili. La responsabilità dell'ente sorge ugualmente se il tentativo è avvenuto nel suo interesse o a suo vantaggio e non era impedito da un MOG adeguato.
Se il dipendente si ferma da solo prima di completare il reato, l'ente è esente da responsabilità?
Sì, ai sensi dell'art. 26, comma 2, se l'autore volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, l'ente non risponde. È necessario che l'interruzione sia davvero volontaria e non meramente dovuta a circostanze esterne. Questa causa di non punibilità opera indipendentemente dall'esistenza di un MOG.
La riduzione ex art. 26 si applica anche alle misure cautelari interdittive?
La norma parla di «sanzioni interdittive», che sono le misure definitive applicate in sede di condanna (art. 9, comma 2). Le misure cautelari interdittive (art. 45 ss.) seguono un regime autonomo e sono applicate dal giudice in funzione del pericolo concreto di reiterazione, indipendentemente dalla circostanza attenuante del tentativo, anche se nella prassi la gravità attenuata del fatto incide sulla valutazione del pericolo.
Vedi anche