Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – (Delitti contro la personalità individuale)

In vigore dal 04/07/2001

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 ((, 602 e 603-bis,)) la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

In sintesi

L'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001 estende la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti contro la personalità individuale previsti dal Libro II, Titolo XII, Capo III del codice penale. La norma distingue tre fasce sanzionatorie: la più grave - da quattrocento a mille quote - riguarda riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), tratta (art. 601), acquisto di persone (art. 602) e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis); la fascia intermedia - da trecento a ottocento quote - copre la prostituzione minorile e la pornografia minorile nelle forme più gravi; la fascia minima - da duecento a settecento quote - si applica alle forme meno gravi di pornografia e alla adescamento di minori (art. 609-undecies). Nei casi di condanna per le prime due fasce sono obbligatorie le sanzioni interdittive per almeno un anno. Se l'ente è stabilmente utilizzato per commettere tali reati si applica l'interdizione definitiva dall'attività. Il modello organizzativo (MOG) ex art. 6 D.Lgs. 231/2001 deve quindi prevedere presidi specifici contro il lavoro forzato, la tratta e lo sfruttamento dei minori, in coerenza con le Linee guida Confindustria e le linee guida settoriali.

L'art. 25-quinquies costituisce uno dei cataloghi di reato presupposto più gravi dell'intero D.Lgs. 231/2001: i delitti contro la personalità individuale ledono beni giuridici fondamentali - libertà personale, dignità, integrità dei minori - e il legislatore ha ritenuto necessario responsabilizzare anche gli enti che, nella propria organizzazione o filiera produttiva, possano favorirne la commissione. La norma non riguarda solo contesti criminosi evidenti: il rischio di sfruttamento lavorativo ex art. 603-bis c.p. è stato ritenuto rilevante anche in supply chain agricole, tessili e della logistica, dove cooperative spurie o appalti a cascata possono creare ambienti propizi al caporalato. Le Linee guida Confindustria (ultima revisione 2021) raccomandano che il MOG di aziende operanti in settori labour-intensive includa protocolli di due diligence sui fornitori, clausole contrattuali anti-sfruttamento e canali di segnalazione interna.

Sotto il profilo sanzionatorio, la tripartizione per fasce di gravità riflette la diversa offensività dei singoli reati: le sanzioni pecuniarie più elevate (fino a mille quote, con valore unitario tra 258 e 1.549 euro ex art. 10) possono dunque raggiungere importi superiori al milione di euro, cui si aggiungono le misure interdittive obbligatorie per almeno un anno nelle fasce a) e b). L'interdizione definitiva - prevista dal comma 3 - è la sanzione più afflittiva del sistema 231 e presuppone la strumentalizzazione sistematica dell'ente ai fini criminosi.

Sul piano operativo, il D.Lgs. 24/2023 in materia di whistleblowing impone agli enti con più di cinquanta dipendenti l'adozione di canali di segnalazione riservata: uno strumento essenziale per intercettare tempestivamente comportamenti scorretti lungo la catena di fornitura. Si raccomanda di rivolgersi a un professionista legale qualificato per valutare l'adeguatezza del proprio MOG rispetto a questo specifico catalogo di reati.

Domande frequenti

Un'azienda che si avvale di cooperative di facchinaggio può essere esposta al rischio 231 per sfruttamento del lavoro?

Sì. L'art. 25-quinquies ricomprende l'art. 603-bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). Se la cooperativa agisce per conto dell'ente e nell'interesse o a vantaggio di quest'ultimo, il rischio di responsabilità 231 è concreto. Il MOG deve prevedere due diligence sui fornitori e clausole contrattuali anti-caporalato.

Qual è la differenza tra sanzione pecuniaria e sanzione interdittiva nel D.Lgs. 231/2001?

La sanzione pecuniaria è calcolata per quote (valore unitario 258-1.549 euro); quella interdittiva - sospensione attività, revoca licenze, esclusione da appalti pubblici - colpisce la capacità operativa dell'ente. Per i reati di fascia a) e b) dell'art. 25-quinquies entrambe le tipologie sono cumulative e obbligatorie in caso di condanna.

Il whistleblowing è utile per prevenire i reati ex art. 25-quinquies?

Sì. Il D.Lgs. 24/2023 obbliga gli enti sopra i cinquanta dipendenti a istituire canali riservati di segnalazione. Nel contesto dell'art. 25-quinquies, il whistleblowing consente di intercettare situazioni di sfruttamento lavorativo o abuso su minori prima che configurino reati presupposto rilevanti ai fini 231.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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