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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 252 c.c. Affidamento del figlio nato fuori del

In vigore

matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore (1) Qualora il figlio nato fuori del matrimonio (1) di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all’affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale. L’eventuale inserimento del figlio nato fuori del matrimonio (2) nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice qualora ciò non sia contrario all’interesse del minore e sia accertato il consenso dell’altro coniuge convivente e degli altri figli (3) che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi, nonché dell’altro genitore (4) che abbia effettuato il riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi (5). Qualora il figlio […] (6) sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia […] (7) è subordinato al consenso dell’altro coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all’atto del matrimonio o l’altro coniuge conoscesse l’esistenza del figlio […] (6). È altresì richiesto il consenso dell’altro genitore […] (8) che abbia effettuato il riconoscimento. In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione è rimessa al giudice tenendo conto dell’interesse dei minori. Prima dell’adozione del provvedimento, il giudice dispone l’ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capaci di discernimento (9).

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Se il figlio nato fuori dal matrimonio viene riconosciuto durante il matrimonio, il giudice decide sull'affidamento e adotta ogni provvedimento a tutela dell'interesse del minore.
  • L'inserimento nella famiglia legittima richiede l'autorizzazione giudiziale e il consenso del coniuge convivente, dei figli conviventi sedicenni e dell'altro genitore riconoscente.
  • Se il riconoscimento precede il matrimonio, l'inserimento richiede il consenso dell'altro coniuge, salvo convivenza preesistente o conoscenza della situazione al momento delle nozze.
  • In caso di disaccordo decide il giudice nel superiore interesse dei minori coinvolti.
  • Il giudice deve disporre l'ascolto dei figli minori che abbiano compiuto dodici anni o capaci di discernimento.

Regola l'affidamento e l'eventuale inserimento nella famiglia legittima del figlio nato fuori del matrimonio riconosciuto durante o prima del matrimonio di un coniuge.

Ratio

La norma persegue un duplice scopo: tutelare il figlio nato fuori del matrimonio garantendogli un ambiente familiare stabile, e proteggere la famiglia legittima del genitore riconoscente da inserimenti non ponderati o pregiudizievoli.

Analisi

Il primo comma affida al giudice la determinazione delle modalità di affidamento ogniqualvolta il riconoscimento avvenga durante il matrimonio. Il secondo comma disciplina l'inserimento come eventualità possibile ma non automatica: richiede l'autorizzazione giudiziale e il consenso plurimo di coniuge convivente, figli conviventi sedicenni e altro genitore riconoscente. Il terzo comma introduce una distinzione temporale: se il riconoscimento precede il matrimonio, il consenso del coniuge è presunto nei casi di preesistente convivenza o di conoscenza della situazione al momento del matrimonio. Il quinto comma configura la residualità dell'intervento giudiziario rispetto all'accordo tra le parti, con obbligo di ascolto dei minori dai dodici anni in su.

Quando si applica

La norma trova applicazione nelle situazioni di riconoscimento di un figlio naturale da parte di un genitore già coniugato, sia durante che prima del matrimonio, quando si ponga la questione dell'inserimento del figlio nel nucleo familiare del genitore riconoscente.

Connessioni

La norma si coordina con l'art. 250 c.c. (riconoscimento), l'art. 315-bis c.c. (diritti e doveri del figlio), l'art. 337-ter c.c. (affidamento dei figli), l'art. 336-bis c.c. (ascolto del minore) e il d.lgs. n. 154/2013.

Domande frequenti

Il figlio nato fuori dal matrimonio ha diritto ad essere inserito nella famiglia legittima?

Non vi è un diritto automatico. L'inserimento è soggetto all'autorizzazione del giudice e al consenso dei soggetti coinvolti, purché non contrario all'interesse del minore.

Il coniuge può opporsi all'inserimento?

Sì. Il suo consenso è requisito necessario, salvo che il figlio fosse già convivente o che il coniuge fosse a conoscenza dell'esistenza del figlio prima delle nozze.

Il dissenso dei figli legittimi sedicenni è un veto assoluto?

No. Il disaccordo viene rimesso al giudice, che decide tenendo conto dell'interesse di tutti i minori coinvolti.

Il giudice deve sempre sentire il figlio minore?

Sì, se ha compiuto dodici anni l'ascolto è obbligatorio; lo è altresì per i figli di età inferiore capaci di discernimento.

Se il coniuge sapeva dell'esistenza del figlio prima del matrimonio, serve il suo consenso all'inserimento?

No. L'art. 252 esclude la necessità del consenso quando il coniuge conosceva l'esistenza del figlio al momento del matrimonio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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