Indice
- Per ciascuna operazione imponibile va emessa fattura (anche elettronica), con responsabilità del cedente/prestatore
- La fattura elettronica è obbligatoria nei rapporti B2B/B2C tra soggetti italiani dal 1° gennaio 2019 (D.M. 87/2018)
- Contenuto obbligatorio: data, numero progressivo univoco, dati cedente/cessionario, descrizione, imponibile, aliquota, imposta
- La fattura si ha per emessa all'atto della consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione
- Termini: 12 giorni dall'effettuazione per la generalità delle operazioni; 15 giorni del mese successivo per fatture differite
- Riforma 2027: art. 21 sarà soppresso e sostituito dal nuovo Testo Unico IVA
Testo dell'articoloVigente
Art. 21 T.U.IVA – Fatturazione delle operazioni.
In vigore dal 30/06/2019 al 01/01/2027
Modificato da: Decreto-legge del 30/04/2019 n. 34 Articolo 12 ter
Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
“1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilita’, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che e’ stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica e’ subordinato all’accettazione da parte del destinatario. L’emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza e’ consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all’Agenzia delle entrate e purche’ il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l’attivita’ da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono determinate le modalita’, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.
2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonche’ ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonche’ ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;
g) natura, qualita’ e quantita’ dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
g-bis) data in cui e’ effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui e’ corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreche’ tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura; (1)
h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, primo comma, n. 2;
i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
l) aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
n) annotazione che la stessa e’ emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.
3. Se l’operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all’imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), h) ed l), sono indicati distintamente secondo l’aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo soggetto puo’ essere emessa una sola fattura. Nel caso di piu’ fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purche’ per ogni fattura sia accessibile la totalita’ delle informazioni. Il soggetto passivo assicura l’autenticita’ dell’origine, l’integrita’ del contenuto e la leggibilita’ della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticita’ dell’origine ed integrita’ del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l’autenticita’ dell’origine e l’integrita’ dei dati. Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell’amministrazione finanziaria.
4. La fattura e’ emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6. La fattura cartacea e’ compilata in duplice esemplare di cui uno e’ consegnato o spedito all’altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo:
a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e’ effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonche’ per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, puo’ essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;
b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura e’ emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;
c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea, non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter, la fattura e’ emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
d) per le prestazioni di servizi di cui all’articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell’Unione europea, la fattura e’ emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
5. Nelle ipotesi di cui all’articolo 17, secondo comma, primo periodo, il cessionario o il committente emette la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilita’, si assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.
6. La fattura e’ emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:
a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all’imposta a norma dell’articolo 7-bis, comma 1, con l’annotazione “operazione non soggetta”;
b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l’annotazione “operazione non imponibile”;
c) operazioni esenti di cui all’articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l’annotazione “operazione esente”;
d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l’annotazione, a seconda dei casi, “regime del margine – beni usati”, “regime del margine – oggetti d’arte” o “regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione”;
e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall’articolo 74-ter, con l’annotazione “regime del margine – agenzie di viaggio.
6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:
a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che e’ debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea, con l’annotazione “inversione contabile”;
b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’Unione europea, con l’annotazione “operazione non soggetta”.
6-ter. Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtu’ di un obbligo proprio recano l’annotazione “autofatturazione”.
7. Se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l’imposta e’ dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
8. Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalita’ non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.”
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Stesso numero, altri codici
- Art. 21 Cod. Amb. — Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
- Art. 21 D.Lgs. 159/2011 — Esecuzione del sequestro
- Art. 21 D.Lgs. 209/2005 — Attività svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri
- Art. 21 D.Lgs. 42/2004 — Interventi soggetti ad autorizzazione
- Art. 21 CAD — Ulteriori disposizioni relative ai documenti informa...
- Art. 21 L. 91/1992
Commento
Commento del professionista
L'art. 21 del Testo Unico IVA è la norma cardine sulla fatturazione delle operazioni: stabilisce l'obbligo di emettere fattura per ciascuna operazione imponibile, ne disciplina il contenuto e i tempi, regola le forme (cartacea, elettronica). Per il commercialista, l'art. 21 è punto di partenza di ogni adempimento IVA del cliente: senza la corretta fatturazione, l'imposta non si può determinare, la detrazione non si può esercitare, gli adempimenti dichiarativi diventano impossibili. La riforma del 2019 (fattura elettronica obbligatoria) e gli aggiornamenti successivi hanno trasformato profondamente la materia, integrando l'obbligo formale con un sistema digitale di trasmissione e validazione.
L'obbligo di emissione: il principio fondante
Il comma 1 impone al soggetto che effettua la cessione o la prestazione di emettere fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. Le diverse denominazioni (parcella per professionisti, nota per emolumenti, conto per fornitori) hanno sostanzialmente lo stesso valore giuridico-fiscale: ciò che conta è il contenuto e la coerenza con i requisiti dell'art. 21. La responsabilità dell'emissione è del cedente/prestatore, ma è ammessa l'emissione per conto da parte del cessionario o di un terzo (autofatturazione del cliente, fatturazione tramite intermediario), con responsabilità che permane comunque in capo al cedente.
La fattura elettronica è la fattura «emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico». Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione del destinatario: la regola conta nel rapporto B2B con clienti UE o esteri (dove l'accettazione può non essere automatica), mentre nel B2B italiano l'accettazione è ormai presupposta dal sistema obbligatorio del Sistema di Interscambio.
La fattura elettronica obbligatoria
Il sistema italiano della fattura elettronica obbligatoria è stato introdotto dalla L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) e dal D.M. 87/2018, ed è in vigore dal 1° gennaio 2019. Per le operazioni B2B e B2C tra soggetti residenti in Italia (con esclusione di soggetti minimi e forfettari, fino al 2024 per quest'ultimi e poi gradualmente integrati), la fattura deve essere trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate. Il SdI valida formalmente la fattura, la trasmette al destinatario, e ne archivia copia per finalità di controllo.
Il sistema ha rivoluzionato gli adempimenti: ha eliminato la fatturazione cartacea per la maggior parte delle operazioni domestiche, ha realizzato un controllo in tempo reale (consentendo all'Agenzia delle Entrate di disporre dei dati di tutte le fatture emesse), ha integrato il sistema con quello dei corrispettivi elettronici (per gli scontrini fiscali, oggi sostituiti da scontrini elettronici per gran parte degli esercenti). Per il professionista, la gestione della fattura elettronica richiede strumenti tecnologici dedicati (gestionali, software di contabilità, integrazioni con il SdI) e attenzione alla corretta compilazione dei dati richiesti.
Il contenuto obbligatorio della fattura
Il comma 2 elenca il contenuto obbligatorio della fattura. Le voci principali: (a) data di emissione; (b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco (la sequenza deve essere coerente nel periodo d'imposta); (c) dati del cedente/prestatore (ditta, denominazione, sede); (d) partita IVA del cedente; (e) dati del cessionario/committente (denominazione, sede); (f) numero di partita IVA o codice fiscale del cessionario; (g) descrizione di natura, qualità e quantità dei beni/servizi; (h) corrispettivi, prezzo unitario, imponibile per ciascuna aliquota; (i) aliquota IVA applicata; (l) imposta calcolata; (m) totale fattura. Per la fattura elettronica si aggiungono il codice destinatario (per la trasmissione tramite SdI) e altri dati tecnici.
Per le operazioni con fornitori UE (intracomunitari), la fattura del fornitore non riporta l'IVA italiana: il cessionario integra ai sensi degli artt. 46-47 D.L. 331/1993, applicando l'IVA italiana nell'integrazione. Per le esportazioni e operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9), la fattura indica la non imponibilità con il richiamo normativo specifico, senza applicazione di IVA.
Tempistiche di emissione
La regola generale (modificata dal D.L. 119/2018 e successive) prevede che la fattura sia emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione (art. 21, comma 4). Per le fatture differite (riepilogative di più operazioni con il medesimo cessionario nel mese), il termine è il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (purché siano state emesse le bolle di consegna o gli ordini di servizio). Per le fatture immediate, il termine di 12 giorni decorre dalla data dell'operazione. La data di emissione coincide con la consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione al destinatario.
L'omissione o il ritardo nell'emissione della fattura comportano sanzioni amministrative (art. 6 D.Lgs. 471/1997): dal 90% al 180% dell'imposta non documentata, con un minimo di 500 euro. La sanzione è ridotta in caso di ravvedimento operoso. Per omissioni reiterate o di rilevante entità, le contestazioni dell'Agenzia possono integrare ipotesi di reato fiscale (omessa dichiarazione, dichiarazione fraudolenta).
Casi particolari: emissione tramite cliente o terzo
Il comma 1 ammette l'emissione della fattura da parte del cessionario/committente (autofatturazione, frequente nelle operazioni con privati o in casi di reverse charge) o da un terzo (intermediario di fatturazione). La responsabilità dell'emissione resta del cedente/prestatore. L'emissione tramite cliente o terzo residente in un Paese senza accordi di reciproca assistenza richiede preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate, e si applica solo se il soggetto passivo nazionale ha iniziato l'attività da almeno 5 anni e non ha avuto contestazioni significative nei 5 anni precedenti. La regola limita l'esternalizzazione della fatturazione a operatori giudicati affidabili.
La riforma del 2027: il nuovo Testo Unico IVA
L'art. 21 sarà soppresso dal 1° gennaio 2027 per effetto del nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026). La sostanza degli obblighi di fatturazione resterà, con riformulazione testuale e probabili adeguamenti alle direttive europee aggiornate (in particolare al pacchetto ViDA - VAT in the Digital Age, che mira a estendere la fatturazione elettronica obbligatoria a livello europeo per le operazioni intracomunitarie). Per il professionista è essenziale monitorare l'evoluzione applicativa nel periodo transitorio.
Profili pratici: la corretta fatturazione
Per il commercialista, la corretta fatturazione del cliente è fondamentale. Le aree di attenzione: tempistica (emissione entro i termini di 12 giorni o del 15 del mese successivo per le fatture differite); contenuto (tutti gli elementi obbligatori, descrizione adeguata di beni/servizi, aliquota corretta); numerazione (sequenza coerente, non duplicazioni); integrità per la fattura elettronica (corretta trasmissione tramite SdI, gestione delle ricevute di consegna e di scarto). La fatturazione elettronica ha eliminato gli errori di trasmissione cartacea ma ha introdotto specificità tecnologiche che richiedono competenza informatica.
I controlli più frequenti dell'Agenzia delle Entrate riguardano: la coerenza tra fatturazione e dichiarazioni IVA (anche grazie all'incrocio dei dati del SdI); la corretta applicazione delle aliquote (con particolare attenzione alle aliquote agevolate per beni e servizi specifici); la documentazione delle operazioni in reverse charge; l'integrazione con i corrispettivi elettronici per gli esercenti commerciali. Una compliance tempestiva e accurata riduce il rischio di accertamenti e sanzioni.
Prassi e linee guida
Circolare · n. 13/E del 2 luglio 2018
Agenzia delle Entrate
Documento di prassi che chiarisce i nuovi obblighi di fatturazione elettronica via SdI a partire dal 2018-2019. Affronta i requisiti minimi obbligatori previsti dall'art. 21 e 21-bis (identificativi, descrizione, imponibile, aliquota, IVA), gli effetti dei lievi ritardi di trasmissione e le modalita' di emissione della fattura differita ex art. 21, comma 4.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itCircolare · n. 14/E del 17 giugno 2019
Agenzia delle Entrate
Ulteriori chiarimenti sulla fatturazione elettronica entrata a regime: termini di emissione (dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, art. 21 comma 4), modalita' di compilazione del campo data e relazione con la registrazione contabile.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itCircolare · n. 45/E del 19 ottobre 2005
Agenzia delle Entrate
Disciplina storica della fatturazione elettronica e dei requisiti del documento elettronico ai sensi dell'art. 21. Stabilisce i requisiti di autenticita' dell'origine, integrita' del contenuto e leggibilita' per le fatture trasmesse in forma elettronica.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Quando va emessa la fattura?
Entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, per la generalità delle operazioni. Per le fatture differite (riepilogative di più operazioni con il medesimo cessionario nel mese), il termine è il 15 del mese successivo (purché siano state emesse le bolle di consegna o gli ordini di servizio nel mese di riferimento). Il superamento dei termini comporta sanzioni amministrative dal 90% al 180% dell'imposta non documentata.
Quali sono i contenuti obbligatori della fattura?
Data di emissione, numero progressivo univoco, dati del cedente (denominazione, sede, partita IVA), dati del cessionario (denominazione, sede, partita IVA o codice fiscale), descrizione di natura/qualità/quantità dei beni o servizi, corrispettivi e prezzi unitari, imponibile per aliquota, aliquota IVA applicata, imposta calcolata, totale fattura. Per la fattura elettronica: codice destinatario per la trasmissione tramite SdI.
La fattura elettronica è obbligatoria?
Sì, dal 1° gennaio 2019 per la maggior parte delle operazioni B2B e B2C tra soggetti residenti in Italia, ai sensi della L. 205/2017 e del D.M. 87/2018. La fattura va trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, che valida e trasmette al destinatario. Sono progressivamente integrati anche i soggetti minimi e forfettari (con applicazione completa dal 2024 per la maggior parte). Restano esclusi specifici settori (operazioni con privati di alcuni servizi medici, operazioni con soggetti esteri), per i quali si seguono regole specifiche.
Cosa accade in caso di ritardo nell'emissione della fattura?
Si applicano sanzioni amministrative dal 90% al 180% dell'imposta non documentata (art. 6 D.Lgs. 471/1997), con un minimo di 500 euro. La sanzione è ridotta in caso di ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997): se l'omissione è regolarizzata entro 30 giorni, la sanzione è 1/10 del minimo; entro 90 giorni, 1/9; entro la dichiarazione annuale, 1/8; oltre, 1/6 o 1/5. Per omissioni reiterate o di importo rilevante, possono integrarsi ipotesi di reato fiscale.
Posso far emettere la fattura dal cliente?
Sì, l'art. 21, comma 1 T.U.IVA ammette l'emissione da parte del cessionario/committente (autofatturazione) o da un terzo (intermediario di fatturazione). La responsabilità dell'emissione resta del cedente/prestatore. Per emissioni tramite cliente o terzo residenti in Paesi senza accordi di reciproca assistenza, è richiesta preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate, con condizioni stringenti (almeno 5 anni di attività, assenza di contestazioni rilevanti nei 5 anni precedenti).
Vedi anche