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Ultimo aggiornamento: 6 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • Definisce l'oggetto della maggiorazione del comma 427 LB 2026 (super ammortamento Industria 5.0).
  • Lett. a): beni materiali e immateriali strumentali nuovi degli allegati IV e V, interconnessi.
  • Lett. b): beni materiali nuovi per autoproduzione di energia da FER destinata all'autoconsumo, anche a distanza.
  • Richiamo all'art. 30, c. 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 199/2021 (autoconsumo a distanza).
  • Per il fotovoltaico, agevolabili solo moduli ex art. 12, c. 1, lett. b) e c), D.L. 181/2023 (conv. L. 11/2024).
  • Inclusi i sistemi di stoccaggio dell'energia prodotta.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 429 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Ambiente Energia

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. La maggiorazione di cui al comma 427 è riconosciuta per gli investimenti in: a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla presente legge, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; b) beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto , compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimentolegislativo 8 novembre 2021, n. 199 all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’ e articolo 12, comma 1, lettere b) c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, , convertito, con modificazioni, dalla .n. 181 legge 2 febbraio 2024, n. 11

Commento

Inquadramento sistematico

Il comma 429 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 perimetra l'oggetto della maggiorazione introdotta dal precedente comma 427, prosecuzione — con vincoli più selettivi — del modello Transizione 5.0 (introdotto dall'art. 38 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, conv. L. 56/2024) e, prima ancora, del super ammortamento di cui all'art. 1, commi 1051-1063, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Industria 4.0).

Lettera a): beni strumentali nuovi 4.0 interconnessi

La lett. a) recupera la classificazione tradizionale del paradigma Industria 4.0: beni materiali nuovi dell'allegato IV e beni immateriali (software, piattaforme, applicazioni) dell'allegato V annessi alla LB 2026. Condizione tassativa è l'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. L'Agenzia delle Entrate, con risposte ad interpello rese sulla disciplina previgente, ha chiarito che l'interconnessione richiede sia il colloquio bidirezionale tramite protocolli standard, sia l'identificazione univoca del bene nel sistema MES/ERP. Il principio resta valido in via interpretativa anche per la nuova maggiorazione.

Lettera b): autoproduzione di energia da FER per autoconsumo

La novità più significativa rispetto alle versioni precedenti dell'agevolazione 5.0 è la chiara apertura agli investimenti per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo. Il richiamo è all'art. 30, comma 1, lett. a), n. 2), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 (recepimento RED II), che definisce l'autoconsumo «a distanza» nell'ambito delle configurazioni di autoconsumo individuale e collettivo. L'inclusione esplicita degli impianti di stoccaggio (batterie, accumuli termici) consente di valorizzare l'autoconsumo differito, profilo cruciale per la fattibilità economica del fotovoltaico nei profili di consumo industriali non perfettamente sovrapposti alla curva solare.

Il filtro «moduli qualificati» per il fotovoltaico

Per il solo fotovoltaico la norma introduce un filtro tecnologico: sono agevolabili esclusivamente gli impianti che utilizzano moduli di cui all'art. 12, comma 1, lett. b) e c), del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, conv. L. 2 febbraio 2024, n. 11. Si tratta dei moduli prodotti in Stati membri UE con efficienza minima 21,5% (lett. b) e di quelli prodotti in UE con celle prodotte in UE ed efficienza minima 23,5% (lett. c). Resta esclusa la lettera a) (moduli generici prodotti in UE). La scelta risponde alla strategia di rafforzamento della filiera industriale europea del fotovoltaico e si raccorda con il Net Zero Industry Act (Reg. UE 2024/1735).

Coordinamento con altre discipline

L'agevolazione del comma 427-436 deve essere coordinata con: (i) il credito d'imposta beni strumentali ex art. 1, c. 1051 ss., L. 178/2020 (per quanto ancora applicabile in via residuale); (ii) la disciplina degli aiuti di Stato (Reg. UE 651/2014, GBER); (iii) il Registro nazionale aiuti di Stato (RNA) per la registrazione individuale. La cumulabilità con altre agevolazioni per i medesimi costi va verificata caso per caso nel rispetto del divieto di doppia copertura, principio costantemente affermato dalla Corte dei conti.

Profili operativi per l'impresa

L'impresa beneficiaria deve: (a) classificare correttamente il bene fra all. IV e V; (b) garantire l'interconnessione documentata da perizia tecnica asseverata o attestato di conformità; (c) per investimenti FER, ottenere le autorizzazioni paesaggistiche-edilizie ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia) e degli artt. 6 e seguenti del D.Lgs. 199/2021; (d) per il fotovoltaico, acquisire dichiarazione del costruttore sulla riconducibilità del modulo alle lett. b) o c) del DL 181/2023. La trasmissione telematica al GSE delle comunicazioni e certificazioni è disciplinata dal successivo comma 430.

Prassi e linee guida

Agenzia delle Entrate · Normativa e prassi AE

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Ministero Economia · def.finanze.it

Leggi il documento su def.finanze.it

Domande frequenti

Quali beni 4.0 rientrano nella lett. a) del comma 429?

Rientrano i beni materiali strumentali nuovi compresi nell'allegato IV alla LB 2026 (macchine utensili, robot, sistemi di handling, dispositivi IoT industriali) e i beni immateriali dell'allegato V (software MES, piattaforme di gestione, applicazioni di analisi predittiva). Condizione imprescindibile è l'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione (MES/ERP) o alla rete di fornitura. L'interconnessione deve essere bidirezionale, tramite protocolli standard, con identificazione univoca del bene nel sistema. Resta valida l'interpretazione consolidata sviluppata per Industria 4.0, salvo aggiornamenti normativi specifici.

Come funziona l'autoconsumo a distanza richiamato dalla lett. b)?

L'autoconsumo a distanza è disciplinato dall'art. 30, comma 1, lett. a), n. 2), del D.Lgs. 199/2021 (recepimento RED II): consente al produttore di energia rinnovabile di consumare l'energia in punti di prelievo diversi da quello di produzione, sfruttando la rete di distribuzione esistente, all'interno di una stessa zona di mercato. L'agevolazione del comma 429 valorizza esplicitamente questa configurazione, permettendo di considerare strumentali gli impianti FER anche quando l'energia non è consumata in loco. Inclusi gli impianti di stoccaggio per gestire lo sfasamento produzione-consumo.

Quali moduli fotovoltaici sono ammessi al beneficio?

Solo i moduli di cui all'art. 12, comma 1, lett. b) e c), del D.L. 181/2023, conv. L. 11/2024: lett. b) moduli prodotti in Stati membri UE con efficienza minima 21,5%; lett. c) moduli prodotti in UE con celle anch'esse prodotte in UE ed efficienza minima 23,5%. Restano esclusi i moduli della lett. a) (UE generici, efficienza minima 21,5% senza vincoli sulla filiera cellule). La scelta privilegia la filiera industriale europea coerentemente con il Net Zero Industry Act. Il costruttore deve fornire dichiarazione attestante la conformità e l'inclusione del modulo nelle categorie agevolate.

I sistemi di accumulo (batterie) sono agevolabili?

Sì: il comma 429, lett. b), include espressamente «gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta». La previsione è particolarmente rilevante per i profili di autoconsumo industriale, dove la curva di consumo non coincide con la curva solare. Lo stoccaggio consente di traslare l'autoconsumo nelle ore serali o notturne, aumentando la quota di energia rinnovabile autoconsumata e migliorando il ritorno economico dell'investimento. Sono incluse sia batterie elettrochimiche sia accumuli termici, purché strumentali all'esercizio d'impresa e finalizzati all'autoconsumo dell'energia autoprodotta da FER.

L'investimento richiede autorizzazioni edilizie e paesaggistiche?

Sì: gli impianti FER sono soggetti al regime autorizzativo del D.Lgs. 199/2021 (artt. 6 e seguenti) che differenzia procedura abilitativa semplificata (PAS), autorizzazione unica, comunicazione di edilizia libera in base a potenza, tipologia e localizzazione. Restano applicabili le norme del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) per gli aspetti edilizi e quelle paesaggistiche del D.Lgs. 42/2004. Le aree idonee individuate dalle Regioni ex art. 20 D.Lgs. 199/2021 beneficiano di procedure più snelle. L'ammissione al beneficio fiscale presuppone il regolare ottenimento di tutti i titoli.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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