- Convenzione MIMIT-GSE per gestione procedure di accesso, controlli e sviluppo piattaforma (comma 430).
- Compenso al GSE: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
- Copertura: riduzione fondo speciale parte corrente, programma «fondi di riserva e speciali».
- Imputazione contabile su MEF, parzialmente accantonamento MIMIT.
- Funzioni del GSE: assistenza tecnica, gestione agevolazione, monitoraggio (comma 436).
- Modificato da D.L. 27 febbraio 2023, n. 19, art. 23 (vigenza differita 21/04/2026).
Comma 435 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Ambiente Energia
In vigore dal: In vigore dal 21 aprile 2026 (modifica D.L. 19/2023).
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Stipula della convenzione MIMIT-GSE necessaria per la piena operatività del comma. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. 19 Articolo 23
435. Il GSE provvede, sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell’agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica di cui al comma 430, anche al fine delle esigenze di monitoraggio di cui al comma
436. Per le attivita’ di cui al primo periodo e per le altre attivita’ di assistenza tecnica necessarie alla gestione dell’agevolazione e’ riconosciuto al GSE un compenso di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell’ambito del programma «fondi di riserva e speciali » della missione «fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Norme modificate da questi commi
- Art. 81 Costituzione (comma 435): Equilibrio di bilancio e copertura finanziaria del compenso al GSE
- Art. 97 Costituzione (comma 435): Buon andamento e imparzialità: criterio di organizzazione del rapporto MIMIT-GSE
- Art. 100 Costituzione (comma 435): Controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle società pubbliche
Cornice istituzionale
Il comma 435 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 disciplina i profili organizzativi e finanziari della gestione affidata al Gestore dei servizi energetici (GSE) della maggiorazione introdotta dal comma 427. La norma istituisce una convenzione tra il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) e il GSE, attribuendo a quest'ultimo: la gestione delle procedure di accesso; il controllo dell'agevolazione; lo sviluppo della piattaforma informatica di cui al comma 430; il supporto al monitoraggio ex comma 436.
Lo strumento della convenzione
La convenzione costituisce lo strumento ordinario di regolazione dei rapporti tra amministrazioni pubbliche e società in house o comunque a controllo pubblico per l'erogazione di servizi strumentali, secondo il modello consolidato dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici, ora sostituito dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) e dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP). Il GSE è società per azioni a totale partecipazione del MEF e già gestisce numerose misure di incentivazione (FER, efficienza energetica, biometano). La convenzione disciplina contenuto delle prestazioni, livelli di servizio, tempistiche, modalità di rendicontazione del compenso.
Il compenso al GSE
La norma riconosce al GSE un compenso di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2026-2028, destinato a coprire i costi di sviluppo, gestione operativa, assistenza tecnica e controlli. La quantificazione si pone in linea con i compensi già riconosciuti per analoghe gestioni (Transizione 4.0/5.0, Conto Termico, certificati bianchi). Si tratta di un compenso forfettario, alternativo alla rendicontazione analitica dei costi: scelta che semplifica la gestione contabile ma richiede una convenzione che fissi standard qualitativi e KPI verificabili.
Copertura finanziaria
L'onere è coperto mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente del MEF, programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire», parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MIMIT. Si tratta della tecnica ordinaria di copertura indicata dall'art. 17 della L. 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), che consente di neutralizzare l'onere senza nuove autorizzazioni di spesa. La scelta riflette il principio dell'art. 81 della Costituzione sull'equilibrio di bilancio.
La singolare clausola di vigenza
La data «in vigore dal 21/04/2026» con riferimento a una «modifica del Decreto-legge del 27/02/2023 n. 19 Articolo 23» segnala che il comma 435 incide su una disposizione preesistente o, più verosimilmente, eredita un meccanismo già previsto per Transizione 4.0/5.0. L'art. 23 del D.L. 19/2023 (conv. L. 41/2023) ha disciplinato la cabina di regia PNRR e ha introdotto previsioni sull'attuazione dei piani di investimento. Il riferimento implica la necessità di leggere il comma 435 in coordinato con quella disciplina previgente, oltre che con l'art. 38 del D.L. 19/2024 (Transizione 5.0). La differenziata vigenza al 21 aprile 2026 segnala l'esistenza di un periodo di prima applicazione che richiede ulteriori adempimenti.
Profili di accountability
Il riconoscimento di un compenso a valere su risorse pubbliche impone al GSE rigorosi obblighi di rendicontazione e trasparenza. Si applicano il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Codice trasparenza) per gli atti convenzionali e per i compensi erogati; la disciplina della Corte dei conti sui controlli successivi sulla gestione (art. 3, comma 4, L. 14 gennaio 1994, n. 20); le norme anticorruzione (L. 190/2012) per la prevenzione del rischio nei processi di concessione di incentivi. La convenzione MIMIT-GSE rappresenterà il documento chiave per verificare l'effettiva proporzionalità del compenso rispetto ai servizi resi.
Sintesi operativa
Sul piano operativo, le imprese beneficiarie non sono direttamente toccate dalla convenzione MIMIT-GSE: il rapporto resta verticale impresa-GSE-MIMIT. La convenzione è rilevante in quanto definisce gli standard di servizio (tempi di risposta, livello di assistenza, gestione dei controlli) che condizionano la qualità dell'esperienza dell'impresa nell'accesso alla maggiorazione.
Domande frequenti
Quale è il ruolo della convenzione MIMIT-GSE?
La convenzione costituisce lo strumento giuridico attraverso il quale il Ministero delle imprese e del made in Italy affida al GSE le funzioni gestionali, di controllo e di sviluppo informatico relative alla maggiorazione del comma 427. Definisce contenuto delle prestazioni, livelli di servizio (SLA), tempistiche di lavorazione delle pratiche, modalità di erogazione del compenso, obblighi di rendicontazione. La convenzione rappresenta il modello ordinario di regolazione dei rapporti P.A.-società in house, in coerenza con il D.Lgs. 36/2023 e con il TUSP (D.Lgs. 175/2016).
Come è quantificato e coperto il compenso al GSE?
Il compenso è forfettario, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2026-2028 (15 milioni complessivi). La copertura avviene mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente del MEF, programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire», parzialmente sull'accantonamento MIMIT. Si tratta della tecnica ordinaria prevista dall'art. 17 della L. 196/2009 (legge di contabilità), che evita nuove autorizzazioni di spesa neutralizzando l'onere sul bilancio. Il forfait riduce gli oneri di rendicontazione analitica ma richiede la verifica della congruità rispetto ai servizi prestati.
Perché la vigenza differita al 21 aprile 2026?
Il differimento al 21 aprile 2026 (anziché 1° gennaio 2026 come la maggior parte della LB 2026) si lega al richiamo al D.L. 27 febbraio 2023, n. 19, art. 23, conv. L. 41/2023. La disposizione interagisce con norme preesistenti sulla gestione GSE delle agevolazioni e con la disciplina di Transizione 4.0/5.0 (art. 38 D.L. 19/2024). La differita vigenza segnala l'esistenza di un periodo di prima applicazione e di adempimenti propedeutici (stipula convenzione, sviluppo piattaforma, predisposizione modelli standard). Nel frattempo il regime previgente continua a operare nei limiti residui.
Quali controlli esistono sull'operato del GSE?
Il GSE, in quanto società pubblica gestrice di risorse pubbliche, è sottoposta a molteplici livelli di controllo: (i) vigilanza ordinaria del socio MEF ai sensi del TUSP (D.Lgs. 175/2016); (ii) controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria (L. 259/1958, ai sensi dell'art. 100 della Costituzione); (iii) obblighi di trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 sui dati di gestione, compensi, contratti, dirigenti; (iv) disciplina anticorruzione ex L. 190/2012 con piano triennale di prevenzione. Le imprese beneficiarie possono inoltre attivare i rimedi amministrativi e giurisdizionali ordinari avverso atti di diniego o revoca.
L'impresa può impugnare un diniego del GSE?
Sì. Gli atti del GSE relativi all'agevolazione costituiscono provvedimenti amministrativi (o atti a essi assimilati nella veste sostanziale), impugnabili dinanzi al giudice amministrativo per profili di legittimità, ai sensi del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104). L'art. 133 del CPA include nella giurisdizione esclusiva del g.a. le controversie aventi a oggetto provvedimenti incidenti su sovvenzioni, contributi, finanziamenti e affidamenti di pubblici servizi. Il termine ordinario di impugnazione è di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Resta sempre possibile l'istanza di autotutela al GSE.