In sintesi
- Gli incarichi previsti dal comma 286 (figure tecniche o di supporto a strutture PA) sono conferiti senza nuovi oneri.
- Copertura a carico delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
- Conferimento entro i limiti delle facoltà assunzionali stabilite dalle norme di turn-over.
- Norma di carattere finanziario-procedurale, non istituisce nuove posizioni organiche.
- Coordinamento con D.Lgs. 165/2001 (art. 19, comma 6) e con il vincolo di equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.).
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 287 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Ambiente Energia
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. Gli incarichi di cui al comma 286 sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
Norme modificate da questi commi
- Art. 81 Costituzione (comma 287): principio di copertura finanziaria richiamato dalla clausola di neutralità
- Art. 97 Costituzione (comma 287): equilibrio dei bilanci pubblici e buon andamento PA
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Inquadramento
Il comma 287 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha la struttura tipica della clausola di neutralità finanziaria collegata a un comma sostantivo (il 286), del quale chiude il perimetro economico. La disposizione stabilisce che gli incarichi richiamati dal comma precedente possano essere conferiti soltanto utilizzando risorse già iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio e nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il vincolo della legislazione vigente
Il riferimento alle «risorse finanziarie disponibili» rinvia ai capitoli di spesa già autorizzati e ai fondi assunzionali specifici dell’amministrazione interessata. Le «facoltà assunzionali» sono invece il portato cumulato delle norme di turn-over succedutesi dal D.L. 78/2010 in poi, integrate con l’art. 3 del D.L. 90/2014 (conv. L. 114/2014), con l’art. 14-bis del D.L. 4/2019 (conv. L. 26/2019) e con le successive correzioni nelle leggi di bilancio. La struttura, dunque, non amplia gli spazi: si limita a confermare che il comma 286 non costituisce deroga ai tetti complessivi.
Coordinamento con il D.Lgs. 165/2001
Sul piano della disciplina del rapporto di lavoro pubblico, gli incarichi di cui al comma 286 si collocano dentro il perimetro del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare degli artt. 19 (incarichi dirigenziali), 7 (incarichi di collaborazione) e 35 (reclutamento). Il vincolo delle facoltà assunzionali significa che ogni nuovo conferimento deve essere tracciato nel piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) ai sensi dell’art. 6 del medesimo decreto e deve trovare capienza nella programmazione già approvata, senza forzature.
Profilo costituzionale
Il comma 287 è espressione del principio di copertura finanziaria sancito dall’art. 81 della Costituzione: ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve provvedere ai mezzi per farvi fronte. La clausola di neutralità serve, in concreto, a chiarire che il comma 286 non avrebbe potuto, da solo, derogare al principio. Sotto altro profilo, la stessa logica si lega all’art. 97 Cost., che impone l’equilibrio dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito.
Effetti operativi per l’amministrazione
In sede applicativa, l’ufficio personale dell’amministrazione interessata dovrà verificare due requisiti: (i) la disponibilità di stanziamento nei capitoli dedicati al personale o agli incarichi; (ii) la capienza nelle facoltà assunzionali residue per l’esercizio in corso. In mancanza, il conferimento non è legittimo. La Ragioneria territoriale potrà bloccare il visto preventivo ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 123/2011.
Coordinamento con la giurisprudenza contabile
La Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, ha più volte ricordato che le clausole di invarianza non sono mere formule di stile e che la violazione del tetto assunzionale determina danno erariale a carico del dirigente che dispone il conferimento. Il comma 287, quindi, non è un orpello: rappresenta la chiave di legittimità finanziaria del comma 286.
Rapporto con la programmazione di bilancio
La norma deve essere letta congiuntamente all’art. 17, comma 7, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, che impone la quantificazione degli oneri ricorrenti. L’assenza di una nuova quantificazione, nel comma 287, conferma che l’intervento è a costo zero in termini di nuovi capitoli.
Tipologia degli incarichi del comma 286
Il comma 286, cui il 287 si raccorda, riguarda incarichi di natura tecnica o specialistica conferiti dalle amministrazioni nell’ambito di programmi di riorganizzazione. Si tratta tipicamente di figure professionali (ingegneri, esperti informatici, statistici, giuristi) reclutate sia attraverso contratti a tempo determinato (art. 36 D.Lgs. 165/2001), sia attraverso incarichi di collaborazione coordinata (art. 7, commi 5-bis e seguenti, D.Lgs. 165/2001). In entrambi i casi vale il limite dell’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, che pone un tetto alla spesa per personale flessibile. La clausola del comma 287 evita che il comma 286 venga utilizzato per aggirare quel tetto.
Le facoltà assunzionali nelle pubbliche amministrazioni statali
Il sistema delle facoltà assunzionali nelle amministrazioni statali ha subito una lunga evoluzione. Dall’art. 39 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 (prima moratoria), passando per l’art. 66 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (turn-over differenziato per comparti), fino alla LB 2024 che ha innalzato al 100% il turn-over per molti comparti. Per la PA centrale, la quota assunzionale è calcolata applicando una percentuale alla spesa per personale cessato l’anno precedente. Eventuali resti pluriennali possono essere utilizzati negli esercizi successivi, secondo le circolari del Dipartimento Funzione Pubblica e del MEF-RGS. Il comma 287, richiamando il rispetto di queste regole, fa sì che il comma 286 non costituisca strumento di elusione dei tetti.
La verifica della Ragioneria
Il visto preventivo di legittimità e regolarità contabile, disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, è condizione di efficacia degli atti di conferimento di incarico nelle PA centrali. Senza visto, l’atto non può essere posto in esecuzione. Le RTS (Ragionerie Territoriali dello Stato) verificano: la corretta imputazione contabile, l’esistenza dello stanziamento, il rispetto delle facoltà assunzionali residue, la coerenza con il piano triennale dei fabbisogni. La clausola del comma 287 fornisce alle RTS un parametro chiaro per il rifiuto del visto in caso di sforamento.
Domande frequenti
Che cosa significa «a valere sulle risorse finanziarie disponibili»?
Significa che gli incarichi del comma 286 devono essere finanziati esclusivamente con stanziamenti già iscritti nei capitoli di bilancio dell’amministrazione, senza richiedere nuove autorizzazioni di spesa. L’ufficio di ragioneria, prima di dare corso al provvedimento, verifica la capienza del pertinente capitolo. Se le risorse sono esaurite, il conferimento è sospeso. La formula richiama il principio costituzionale di copertura (art. 81 Cost.) e attua le regole della L. 196/2009 sulla contabilità di Stato. Non è possibile, in altri termini, attivare il comma 286 attingendo a fondi futuri o a risparmi non ancora certi.
Quali sono le «facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»?
Le facoltà assunzionali sono i limiti percentuali al turn-over progressivamente fissati dalle leggi di stabilità e di bilancio dal 2008 in poi. Per le amministrazioni dello Stato si fa riferimento al combinato disposto dell’art. 66 del D.L. 112/2008 e successive deroghe annuali. Per la dirigenza valgono inoltre i tetti dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 sugli incarichi a contratto. Le facoltà vanno calcolate al netto delle cessazioni dell’anno precedente e tenuto conto dei resti pluriennali, secondo le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il comma 287 crea nuove posizioni organiche?
No. Si tratta di una clausola di neutralità finanziaria e organizzativa. Non istituisce posti aggiuntivi, non amplia la dotazione organica e non deroga ai limiti del piano triennale dei fabbisogni di personale ex art. 6 del D.Lgs. 165/2001. Eventuali incarichi attivati ai sensi del comma 286 devono trovare collocazione all’interno delle posizioni già previste o entro spazi assunzionali non utilizzati. La finalità del comma 287 è proprio impedire che la norma sostantiva diventi una via di fuga dai vincoli generali sul personale pubblico.
Che cosa accade se l’amministrazione conferisce un incarico oltre il limite?
Il provvedimento sarebbe affetto da nullità o annullabilità per violazione di legge, con possibile responsabilità amministrativo-contabile del dirigente firmatario. La Corte dei conti potrebbe contestare danno erariale corrispondente alla retribuzione corrisposta. Inoltre, il Ministero dell’Economia (RGS) può rifiutare il visto di legittimità ex art. 5 del D.Lgs. 123/2011, bloccando l’efficacia dell’atto. Sul piano gius-lavoristico, il rapporto eventualmente instaurato sarebbe inopponibile all’amministrazione, con conseguente diritto al solo compenso per le prestazioni effettivamente rese ex art. 2126 c.c., ma senza stabilizzazione.
Come si raccorda il comma 287 con il piano triennale dei fabbisogni?
Il piano triennale dei fabbisogni (PTFP), disciplinato dall’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e dalle linee guida del Ministro per la PA del 2018, è il documento programmatorio che definisce i posti da coprire e le risorse impegnate. Gli incarichi conferiti ex comma 286, dovendo restare nei limiti assunzionali, devono essere coerenti con il PTFP già approvato o richiedere una sua rimodulazione, da approvare con delibera dell’organo di indirizzo politico-amministrativo. La mancata coerenza con il PTFP è causa di illegittimità del provvedimento di conferimento.