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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 143-bis c.c. – Cognome della moglie
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze .
Vedi anche
→Cod. civ. art. 143 - Art. 143 Codice Civile: Diritti e doveri reciproci dei coniugi→Cod. civ. art. 143-ter - Art. 143 ter Codice Civile: Cittadinanza della moglie→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 144 Codice Civile: Indirizzo della vita familiare e residen→Art. 142 Codice Civile: Limiti d’applicazione delle precedenti→Art. 145 Codice Civile: Intervento del giudice→Art. 141 Codice Civile: Competenza→Art. 146 Codice Civile: Allontanamento dalla residenza familiare→Art. 140 Codice Civile: Inosservanza del divieto temporaneo di→Art. 147 c.c.: Doveri verso i figli
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Stabilisce che la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito, conservandolo durante la vedovanza fino a nuove nozze.
Ratio
L'art. 143-bis c.c. risponde alla tradizionale concezione del matrimonio come istituto che unifica la famiglia sotto un'identità cognominale comune, facente capo al marito. La moglie non perde il proprio cognome ma lo integra con quello del marito, a testimonianza dell'appartenenza alla nuova famiglia. La conservazione del cognome maritale durante la vedovanza tutela l'identità acquisita dalla donna e la continuità del nucleo familiare anche dopo la morte del coniuge.Analisi
La norma configura un effetto automatico del matrimonio, non dipendente dalla volontà dei coniugi: la moglie aggiunge (non sceglie di aggiungere) il cognome del marito. Questa automaticità è stata progressivamente messa in discussione dalla dottrina e dalla giurisprudenza. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 131 del 27 aprile 2022, ha dichiarato incostituzionale la norma sull'attribuzione automatica del cognome paterno ai figli (artt. 262 e 299 c.c.), affermando il principio della scelta consensuale. Il legislatore, con la legge 5 maggio 2022 n. 55 e il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, ha riformato il regime del cognome dei figli ma non ha ancora novellato l'art. 143-bis c.c., che rimane formalmente vigente.Quando si applica
La norma si applica: (i) al momento della celebrazione del matrimonio, determinando l'automatica aggiunta del cognome del marito a quello della moglie; (ii) durante la vedovanza, consentendo la conservazione del cognome acquisito; (iii) al momento di nuove nozze, determinando la sostituzione del cognome del precedente marito con quello del nuovo coniuge.Connessioni
Art. 143 c.c. (diritti e doveri dei coniugi); art. 156-bis c.c. (cognome in caso di separazione); art. 5 l. 1° dicembre 1970 n. 898 (cognome dopo il divorzio); artt. 262 e 299 c.c. (cognome dei figli, riformati dal d.lgs. n. 149/2022); Corte Cost. sent. n. 131/2022; d.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 (anagrafe della popolazione residente).Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 61/2006
Pur riconoscendo che l'automatica attribuzione del cognome paterno è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia non più coerente con il principio di uguaglianza fra i coniugi, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità degli artt. 143-bis, 236, 237, 262, 299 c.c. perché l'intervento richiesto avrebbe imposto scelte di sistema riservate al legislatore. La riforma è poi giunta con la sentenza 131/2022.
Casi pratici
Caso 1: Tizio sposa Caio
Caio assume il cognome di Tizio e continua a usarlo durante tutto il matrimonio e anche dopo la vedovanza, fintantoché non si risposa.
Caso 2: Sempronio moglie aggiunge al suo cognome quello di Filano marito
Se Sempronio rimane vedova, conserva il doppio cognome Sempronio-Filano indefinitamente, a meno che non contragga nuove nozze.
Caso 3: Mevio moglie acquisisce il cognome marital di Tizio
Se si risposa con Caio, cessa di usare il cognome di Tizio e aggiunge quello di Caio, abbandonando l'uso del precedente cognome coniugale.
Domande frequenti
La moglie perde il proprio cognome con il matrimonio?
No. L'art. 143-bis c.c. prevede che la moglie aggiunga il cognome del marito al proprio, che rimane invariato. Si tratta di un'integrazione, non di una sostituzione.
La moglie può scegliere di non usare il cognome del marito?
La norma non prevede una facoltà di rinuncia espressa. Nella pratica molte donne non usano il cognome maritale nei documenti informali, ma sul piano anagrafico l'aggiunta è automatica ai sensi dell'art. 143-bis c.c.
Cosa succede al cognome maritale in caso di separazione?
In caso di separazione legale la moglie conserva il cognome del marito, salvo che il tribunale, su istanza di quest'ultimo, ne disponga la revoca per gravi motivi (art. 156-bis c.c.).
E in caso di divorzio?
Con il divorzio la moglie perde il cognome del marito. Il tribunale può tuttavia autorizzarne la conservazione, su richiesta della donna, quando vi sia un interesse apprezzabile della stessa o dei figli (art. 5 l. n. 898/1970).
L'art. 143-bis c.c. è ancora in vigore dopo le riforme del 2022?
Sì, è formalmente vigente. Le riforme del 2022 hanno modificato il regime del cognome dei figli ma non hanno novellato l'art. 143-bis c.c., che rimane soggetto al dibattito dottrinale e giurisprudenziale in corso.
Fonti consultate: 1 fonte verificate