Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 71 c.c. – Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l’esistenza

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità né gli altri diritti spettanti alla persona di cui s’ignora l’esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione o dell’usucapione.

La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora.

In sintesi

  • I diritti della persona assente o di cui si ignora l'esistenza, inclusa la petizione di eredità, non sono pregiudicati dalle misure provvisorie adottate sui suoi beni.
  • Gli eredi e gli aventi causa possono agire per recuperare quanto spettante, ma devono rispettare i termini di prescrizione e le regole sull'usucapione.
  • La restituzione dei frutti prodotti dai beni è dovuta solo dal giorno in cui il possessore è stato formalmente costituito in mora.
Indice dei contenuti

I diritti della persona di cui si ignora l'esistenza non sono pregiudicati, salvi gli effetti della prescrizione e dell'usucapione.

Ratio

La norma chiude il sistema degli articoli dedicati all'assenza e alla morte presunta (artt. 48-70 c.c.) introducendo una clausola di salvaguardia: le misure provvisorie adottate nell'interesse degli aventi diritto non possono diventare un ostacolo definitivo al soggetto che, pur ignorato come esistente, rimanga titolare dei propri diritti. Il legislatore bilancia così le esigenze di certezza patrimoniale, che giustificano l'immissione nel possesso temporanea, con la tutela sostanziale del reale titolare.

Analisi

Il primo comma fa salvi la petizione di eredità (azione reale con cui il vero erede rivendica l'eredità da chi la possiede senza titolo o con titolo inferiore) e «gli altri diritti» di natura patrimoniale spettanti all'assente o ai suoi aventi causa. L'inciso finale, «salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione», è fondamentale: non si tratta di una tutela illimitata nel tempo. Chi non agisce entro i termini di legge perde il diritto per prescrizione; chi lascia che un terzo possieda il bene in modo pacifico, pubblico e continuato per il tempo richiesto dalla legge rischia di perderlo per usucapione. Il secondo comma limita l'obbligo restitutorio dei frutti al periodo successivo alla costituzione in mora, proteggendo il possessore di buona fede da restituzioni retroattive eccessive.

Quando si applica

L'articolo si applica ogni volta che, a seguito delle procedure di assenza o morte presunta (o più in generale nei casi di irreperibilità del titolare), siano stati attribuiti provvisoriamente beni o diritti a terzi, eredi presunti, legatari, aventi causa, e il soggetto «ignorato» o i suoi eredi intendano successivamente rivendicare quanto loro spettante. Tipica è la situazione in cui una persona dichiarata assente ricompare, oppure in cui emergono eredi in precedenza sconosciuti.

Connessioni

L'art. 71 c.c. si collega direttamente agli artt. 48-70 c.c. (assenza e morte presunta), all'art. 533 c.c. (petizione di eredità), agli artt. 1148-1150 c.c. (restituzione dei frutti da parte del possessore) e agli artt. 2934 ss. c.c. (prescrizione estintiva). Va letto insieme all'art. 1219 c.c. sulla costituzione in mora e agli artt. 1158 ss. c.c. sull'usucapione.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

  • Caso: Tizio, dichiarato assente da anni, ricompare e trova che i suoi beni immobili sono stati assegnati provvisoriamente ai suoi presunti eredi. Conseguenza: Tizio può agire con la petizione di eredità o con le azioni reali appropriate per recuperare i beni, a condizione che i termini di prescrizione non siano decorsi e che non si sia perfezionata l'usucapione a favore dei possessori.
  • Caso: Gli eredi di una persona dichiarata assente vengono a sapere dell'esistenza di un ulteriore cespite ereditario già attribuito a un erede presunto. Conseguenza: Possono agire per rivendicare la loro quota; la restituzione dei frutti prodotti dal bene sarà però dovuta solo dalla data in cui l'erede presunto è stato costituito in mora, non retroattivamente.
  • Caso: Un possessore immesso provvisoriamente nel possesso di un immobile lo occupa per oltre vent'anni senza che il titolare o i suoi eredi agiscano. Conseguenza: Può maturare l'usucapione ordinaria o abbreviata a favore del possessore, precludendo ogni successiva rivendicazione da parte del soggetto originariamente titolare o dei suoi aventi causa.
  • Caso: Un creditore dell'assente intende recuperare un credito nei confronti dei soggetti che gestiscono provvisoriamente il patrimonio di questi. Conseguenza: I diritti del creditore non sono pregiudicati dalle misure provvisorie, ma devono essere esercitati entro i termini di prescrizione ordinaria del credito; l'inerzia prolungata comporta la perdita del diritto.

I casi pratici hanno scopo illustrativo e non costituiscono parere legale. Ogni situazione concreta richiede una valutazione professionale da parte di un avvocato o notaio.

Domande frequenti

La morte presunta cancella i diritti ereditari?

No, la dichiarazione non pregiudica la petizione di eredità della persona.

Cosa accade ai frutti?

La restituzione dei frutti non è dovuta prima della costituzione in mora.

La prescrizione interrompe i diritti?

Sì, gli effetti della prescrizione e dell'usucapione restano salvi.

Gli eredi cosa possono fare?

Gli eredi o aventi causa possono esercitare i diritti spettanti al presunto morto.

Quando inizia il diritto ai frutti?

Dal giorno della costituzione in mora, non dall'apertura della successione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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