Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 16 c.c. – Atto costitutivo e statuto. Modificazioni

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

L’atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell’ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.

COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361 .

In sintesi

  • L'atto costitutivo e lo statuto di ogni ente (associazione o fondazione) devono indicare obbligatoriamente: denominazione, scopo, patrimonio, sede e regole di organizzazione e amministrazione.
  • Per le associazioni è obbligatorio indicare anche i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni di ammissione.
  • Per le fondazioni devono invece essere specificati i criteri e le modalità con cui vengono erogate le rendite.
  • Sia l'atto costitutivo sia lo statuto possono facoltativamente prevedere le norme sull'estinzione dell'ente e sulla destinazione del patrimonio residuo.
  • Solo per le fondazioni è possibile inserire norme sulla loro trasformazione (cambio di scopo o struttura).
  • La distinzione tra contenuto obbligatorio e facoltativo orienta chi redige o modifica gli atti fondativi di un ente.
Indice dei contenuti

L'art. 16 c.c. stabilisce i contenuti obbligatori dell'atto costitutivo e dello statuto degli enti del primo libro, con norme specifiche per associazioni e fondazioni.

Ratio

L'art. 16 c.c. risponde all'esigenza di garantire trasparenza e certezza giuridica nella costituzione degli enti del primo libro del codice civile. Il legislatore ha voluto assicurare che chiunque si relazioni con un'associazione o una fondazione possa conoscere in modo chiaro le regole fondamentali che ne governano l'esistenza.

Analisi

La norma distingue un contenuto necessario, comune a tutti gli enti, e un contenuto specifico per ciascuna tipologia. Il contenuto necessario comprende i dati identificativi (denominazione, sede) e quelli strutturali (scopo, patrimonio, ordinamento e amministrazione). Per le associazioni, il legislatore ha ritenuto indispensabile disciplinare il rapporto associativo nella sua dimensione soggettiva: diritti, obblighi e criteri di accesso dei soci. Per le fondazioni, invece, la norma si concentra sul profilo funzionale dell'ente, imponendo di chiarire come vengono impiegate le rendite in coerenza con lo scopo. Il contenuto facoltativo (estinzione, devoluzione del patrimonio, trasformazione delle fondazioni) consente agli enti di dotarsi in anticipo di strumenti per gestire eventualità future, evitando vuoti normativi interni.

Quando si applica

La norma si applica al momento della redazione dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché in occasione di ogni successiva modifica degli stessi. Riguarda associazioni riconosciute e fondazioni sottoposte al regime del codice civile. Non si applica direttamente alle associazioni non riconosciute (art. 36 c.c.), che godono di maggiore libertà formale, né alle società.

Connessioni

L'art. 16 si collega agli artt. 14 e 15 c.c. (costituzione dell'ente e condizioni di validità), all'art. 27 c.c. (estinzione della persona giuridica) e all'art. 28 c.c. (devoluzione del patrimonio). Per le fondazioni, rileva anche il d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) che ha introdotto requisiti statutari aggiuntivi per gli enti ETS.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio fonda un'associazione culturale e redige l'atto costitutivo indicando la denominazione, lo scopo educativo, la sede e le norme di amministrazione.

Caso 2: Caso 2

Caio crea una fondazione filantropica specificando nel documento costitutivo i criteri di erogazione delle rendite e i beni conferiti.

Domande frequenti

Cosa deve contenere necessariamente l'atto costitutivo?

L'atto costitutivo deve indicare la denominazione dell'ente, lo scopo, il patrimonio e la sede, nonché le norme su ordinamento e amministrazione.

Quali elementi aggiuntivi sono richiesti per le associazioni?

Per le associazioni occorre determinare i diritti e obblighi degli associati e le condizioni di loro ammissione.

Quali elementi aggiuntivi sono richiesti per le fondazioni?

Per le fondazioni occorre specificare i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

L'atto costitutivo può essere modificato?

Sì, l'atto costitutivo e lo statuto possono essere modificati secondo le procedure previste dalla legge.

Chi approva le modifiche all'atto costitutivo?

Le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto richiedono l'assemblea con i quorum previsti dall'articolo 21 c.c.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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