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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'articolo disciplina le modalità di riscossione e ripartizione dell'IVA versata dai soggetti passivi nei regimi speciali OSS (artt. 74-quinquies, OSS Non-UE, 74-sexies, OSS UE, 74-sexies.1, IOSS): i versamenti sono effettuati con modalità stabilite con decreto del MEF, senza la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione ex art. 17 D.Lgs. 09/07/1997 n. 241.
  • È autorizzata l'apertura di una nuova contabilità speciale presso la Banca d'Italia, intestata all'Agenzia delle entrate, dedicata alla riscossione dei versamenti dei regimi OSS/IOSS: la separazione contabile è essenziale per consentire la successiva ripartizione tra Stati membri dell'imposta dovuta a ciascuno di essi sul proprio territorio.
  • Le somme affluite sulla contabilità speciale che al 31 dicembre di ogni anno risultino non utilizzate restano a disposizione dell'AdE per consentire la ripartizione senza soluzione di continuità dell'imposta tra gli Stati membri di consumo, evitando interruzioni dei flussi cross-border.
  • Il decreto del MEF stabilisce, oltre alle modalità del versamento, anche: la ripartizione dell'imposta tra Stati membri di consumo; la contabilizzazione dell'imposta versata agli Stati membri di identificazione dai soggetti dell'art. 74-septies (operatori che hanno scelto un altro Stato di identificazione); la rendicontazione delle operazioni effettuate per il tramite della contabilità speciale.
  • L'articolo è in vigore dal 30/06/2021 in seguito al recepimento del «pacchetto e-commerce IVA» 2021 tramite il D.Lgs. 25/05/2021 n. 83, ma soppresso dal 01/01/2027 dall'art. 170 del Testo Unico 19/01/2026 n. 10 nell'ambito della riorganizzazione del sistema IVA italiano (riforma Meloni Atto III).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 74 octies T.U.IVA – Disposizioni sulla riscossione e ripartizione dell’imposta

In vigore dal 30/06/2021 al 01/01/2027

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

“1. Il versamento dell’imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 74-quinquies, comma 9, 74-sexies e 74-sexies.1, comma 14, e’ effettuato, senza la possibilita’ di avvalersi dell’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo modalita’ stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

2. Ai fini di cui al comma 1, e’ autorizzata l’apertura di una nuova contabilita’ speciale presso la Banca d’Italia, intestata all’Agenzia delle entrate. Le somme affluite sulla predetta contabilita’ speciale, che al 31 dicembre di ogni anno risultino non utilizzate, restano a disposizione dell’Agenzia delle entrate per consentire la ripartizione dell’imposta incassata senza soluzione di continuita’.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi’ stabilite le modalita’ di ripartizione dell’imposta di cui al medesimo comma, di contabilizzazione dell’imposta versata agli Stati membri di identificazione dai soggetti di cui all’articolo 74-septies, comma 1, in relazione ai servizi prestati nel territorio dello Stato, nonche’ di rendicontazione delle operazioni effettuate per il tramite della nuova contabilita’ speciale.”

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Commento

L'art. 74-octies T.U.IVA disciplina il meccanismo finanziario di riscossione e ripartizione dell'IVA versata dai soggetti passivi nei regimi speciali OSS (One-Stop-Shop) introdotti dal «pacchetto e-commerce IVA» 2021. La norma, vigente dal 30/06/2021 in seguito al D.Lgs. 25/05/2021 n. 83 di recepimento della direttiva UE 2017/2455 e successive modifiche, costituisce il pilastro tecnico-amministrativo dei tre regimi OSS sostantivi: 74-quinquies (OSS Non-UE, servizi B2C di soggetti extra-UE), 74-sexies (OSS UE, vendite a distanza intra-UE e servizi B2C di soggetti UE) e 74-sexies.1 (IOSS, vendite a distanza di beni importati ≤150€). Senza un'adeguata architettura di riscossione e ripartizione, i tre regimi OSS sostantivi non sarebbero operativi: l'IVA versata in Italia da un soggetto OSS deve essere distribuita ai 27 Stati membri di consumo proporzionalmente alle dichiarazioni, e questo richiede una contabilità dedicata e procedure tecniche definite.

Comma 1: versamento senza compensazione e modalità decretali

Il primo comma stabilisce due regole fondamentali. La prima è il versamento dell'IVA dovuta nei regimi OSS effettuato secondo modalità stabilite con decreto del MEF: il decreto attuativo principale è il D.M. 21/06/2021 sulle modalità di versamento e di ripartizione dell'IVA dei regimi OSS, integrato dal provvedimento dell'AdE 25/06/2021 e dalle successive integrazioni. La seconda regola è il divieto di compensazione con altri tributi: l'IVA dovuta nei regimi OSS non può essere compensata con altri crediti del soggetto ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 09/07/1997 n. 241 (compensazione orizzontale via F24). Il divieto è essenziale per la corretta funzionalità del sistema: l'imposta versata dai soggetti OSS deve essere integralmente ripartita tra gli Stati membri di consumo, senza poter essere assorbita da posizioni creditorie italiane del soggetto. Eventuali crediti IVA del soggetto OSS verso l'erario italiano (es. da acquisti detratti su operazioni nazionali) seguono il regime ordinario di rimborso o detrazione, separato dal flusso OSS.

Comma 2: contabilità speciale presso Banca d'Italia

Il secondo comma autorizza l'apertura di una nuova contabilità speciale presso la Banca d'Italia, intestata all'Agenzia delle entrate, per la riscossione dei versamenti OSS. La separazione contabile è essenziale per due ragioni: (1) tracciabilità dei flussi finanziari OSS, distinti dalle altre entrate IVA dell'erario italiano; (2) ripartizione efficiente dell'imposta tra i 27 Stati membri di consumo, ciascuno destinatario di una quota proporzionale alle dichiarazioni OSS. Le somme affluite sulla contabilità speciale al 31 dicembre di ogni anno che risultino non utilizzate (perché non ancora ripartite e versate agli Stati membri) restano a disposizione dell'AdE per consentire la ripartizione successiva senza soluzione di continuità: la norma evita che la chiusura dell'esercizio finanziario italiano (31 dicembre) interrompa i flussi cross-border, mantenendo continuità operativa anche oltre la fine dell'anno solare. Le somme rimangono identificabili come «pertinenti al regime OSS» fino alla loro definitiva ripartizione.

Comma 3: ripartizione, contabilizzazione e rendicontazione

Il terzo comma rinvia al decreto del MEF per la disciplina di tre profili tecnici ulteriori. Il primo è la ripartizione dell'imposta tra i diversi Stati membri di consumo: l'AdE riceve le dichiarazioni OSS dai soggetti identificati in Italia, e, sulla base delle informazioni in esse contenute (ammontare per Stato di consumo, aliquote applicate, IVA spettante a ciascuno Stato), provvede alla ripartizione dei versamenti agli altri 26 Stati membri tramite bonifici cross-border o tramite il sistema di compensazione delle quote con i versamenti che gli altri Stati membri redistribuiscono all'Italia per i soggetti italiani identificati nei loro regimi. Il secondo profilo è la contabilizzazione dell'imposta che, al rovescio, l'Italia riceve dagli Stati membri di identificazione dei soggetti dell'art. 74-septies (soggetti UE/extra-UE che hanno scelto un altro Stato di identificazione e che effettuano operazioni B2C verso consumatori italiani): in questo caso l'IVA italiana è incassata dall'AdE attraverso il flusso cross-border in entrata. Il terzo profilo è la rendicontazione delle operazioni effettuate per il tramite della contabilità speciale, garantendo la tracciabilità a fini di controllo interno e di audit pubblico.

Coordinamento con il sistema OSS-IOSS europeo e Reg. UE 282/2011

L'art. 74-octies si coordina con l'infrastruttura tecnologica europea OSS-IOSS gestita dalla Commissione UE attraverso il sistema centralizzato di scambio dati tra le 27 amministrazioni fiscali. Il Reg. UE 282/2011 (regolamento di attuazione della direttiva 2006/112/CE) e il Reg. UE 815/2012 sui registri elettronici dei regimi speciali stabiliscono i formati standard delle dichiarazioni, dei messaggi di scambio interstatuali, dei tempi di redistribuzione (entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione delle dichiarazioni) e delle procedure di riconciliazione contabile. La contabilità speciale italiana è il punto di accesso/uscita di questi flussi, ed è oggetto di controlli rigorosi della Corte dei Conti italiana e dell'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) per la prevenzione di frodi e di scostamenti tra dichiarato e versato.

I controlli su frodi OSS e il rapporto con CESOP

Il sistema OSS è oggetto di particolari preoccupazioni anti-frode, in particolare per il regime IOSS sui beni importati ≤150€: la dimensione enorme del flusso (centinaia di milioni di spedizioni annue dall'Asia all'UE) e il valore unitario basso rendono le frodi tecnicamente facili ma economicamente significative in aggregato. L'art. 74-octies e i decreti attuativi prevedono pertanto: (1) controlli incrociati tra dati doganali (dichiarazione H7 con numero IOSS), versamenti OSS dichiarati e flussi CESOP sui pagamenti elettronici cross-border (Reg. UE 2020/284); (2) sospensione automatica dei numeri IOSS sospetti in caso di anomalie; (3) ricalcolo retroattivo dell'IVA nelle ipotesi di frode con responsabilità solidale dei marketplace (art. 14-bis Reg. UE 282/2011); (4) cooperazione amministrativa rafforzata con Eurofisc per le frodi cross-border. La contabilità speciale presso Banca d'Italia è il riferimento dei controlli automatici incrociati tra dichiarato e incassato.

Il flusso operativo: dal versamento del soggetto OSS alla redistribuzione

Operativamente, il flusso si svolge così: (1) il soggetto OSS identificato in Italia presenta dichiarazione (mensile per IOSS, trimestrale per OSS Non-UE e OSS UE) con dettaglio delle operazioni B2C per Stato membro di consumo; (2) il soggetto effettua il versamento contestuale dell'IVA totale dovuta sulla contabilità speciale presso Banca d'Italia, senza poter compensare; (3) l'AdE acquisisce dichiarazione e versamento, riconcilia i dati, e predispone la ripartizione verso ciascuno dei 26 Stati membri di consumo destinatari, con tempi entro 10 giorni lavorativi; (4) il versamento agli altri Stati membri avviene tramite il sistema centralizzato europeo gestito dalla Commissione UE; (5) in caso di rettifiche successive (entro 3 anni per OSS Non-UE/UE), l'AdE attiva i meccanismi di riconciliazione bilaterale o multilaterale. Le somme transitano nella contabilità speciale fino alla loro definitiva destinazione, e quelle non utilizzate al 31/12 restano nel saldo di apertura dell'anno successivo.

Soppressione dal 01/01/2027 e prospettive

L'art. 170 del Testo Unico 19/01/2026 n. 10 sopprime l'art. 74-octies dal 01/01/2027 nell'ambito della riforma Meloni Atto III in attuazione della L. 9 agosto 2023 n. 111. Tuttavia la continuità del meccanismo è garantita a livello europeo: i regimi OSS/IOSS sono vincolanti per l'Italia in attuazione della direttiva 2006/112/CE come modificata dal pacchetto e-commerce e dalle successive integrazioni (direttiva UE 2022/542 sui ridotti, direttiva UE proposta nel 2024 «VAT in the Digital Age, ViDA»). La disciplina sostanziale dell'art. 74-octies, versamento senza compensazione, contabilità speciale Banca d'Italia, ripartizione tra Stati membri, sarà trasposta nel nuovo Testo Unico IVA, presumibilmente con maggiore integrazione con i sistemi digitali (DAC7 sulle piattaforme, CESOP sui pagamenti, e gli sviluppi di ViDA). Per i soggetti OSS che operano in Italia non sono previsti impatti sostanziali nella transizione 2026→2027, salvo aggiornamento dei riferimenti normativi nelle dichiarazioni e nei sistemi gestionali. La contabilità speciale presso Banca d'Italia continuerà a essere operativa.

Prassi e linee guida

Agenzia delle Entrate · Riscossione e ripartizione dell'imposta: disposizioni operative (DPR 633/1972, art. 74-octies)

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Come si versa l'IVA dovuta nei regimi OSS e IOSS?

Ai sensi del primo comma dell'art. 74-octies, il versamento è effettuato secondo modalità stabilite con decreto del MEF (D.M. 21/06/2021) sulla contabilità speciale presso Banca d'Italia intestata all'Agenzia delle entrate. Il versamento è senza possibilità di compensazione con altri tributi ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/97: l'IVA OSS deve essere integralmente ripartita tra gli Stati membri di consumo, senza poter essere assorbita da posizioni creditorie italiane del soggetto.

Perché c'è una contabilità speciale presso la Banca d'Italia per l'IVA OSS?

La separazione contabile è essenziale per tracciare i flussi finanziari OSS distinti dalle altre entrate IVA dell'erario italiano e per consentire la ripartizione tra i 27 Stati membri di consumo. L'AdE riceve le dichiarazioni OSS, riconcilia i dati con i versamenti, e provvede al pagamento ai 26 altri Stati membri tramite il sistema centralizzato europeo (con tempi entro 10 giorni lavorativi). Le somme non utilizzate al 31/12 restano disponibili per la ripartizione senza soluzione di continuità.

Cosa accade alle somme OSS non ripartite a fine anno?

Ai sensi del secondo comma, le somme affluite sulla contabilità speciale che al 31 dicembre risultino non utilizzate (perché non ancora ripartite agli altri Stati membri) restano a disposizione dell'AdE. La norma evita che la chiusura dell'esercizio finanziario italiano interrompa i flussi cross-border, mantenendo continuità operativa anche oltre il 31/12. Le somme rimangono identificate come «pertinenti al regime OSS» fino alla loro definitiva ripartizione tra Stati membri di consumo.

Come si controllano le frodi nel regime IOSS sulle importazioni di basso valore?

Il sistema prevede vari livelli di controllo: (1) controlli incrociati tra dati doganali (dichiarazione H7 con numero IOSS) e versamenti OSS dichiarati; (2) integrazione con CESOP (Reg. UE 2020/284) sui pagamenti elettronici cross-border per individuare anomalie; (3) sospensione automatica dei numeri IOSS sospetti; (4) responsabilità solidale dei marketplace ex art. 14-bis Reg. UE 282/2011 in caso di frode; (5) cooperazione con Eurofisc e OLAF per le frodi cross-border. La contabilità speciale presso Banca d'Italia è il riferimento dei controlli automatici.

L'art. 74-octies sarà ancora in vigore dopo il 01/01/2027?

L'articolo sarà soppresso dal 01/01/2027 (art. 170 T.U. 19/01/2026 n. 10), ma la continuità del meccanismo è garantita a livello europeo: i regimi OSS sono vincolanti per l'Italia per direttiva 2006/112/CE e successive modifiche (incluso il futuro pacchetto ViDA, VAT in the Digital Age). La disciplina (versamento senza compensazione, contabilità speciale Banca d'Italia, ripartizione tra Stati membri) sarà trasposta nel nuovo Testo Unico IVA, con presumibile mantenimento integrale e maggiore integrazione con i sistemi digitali europei.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.