Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2506-quater c.c. – Effetti della scissione

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

La scissione ha effetto dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione nell’ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l’articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori. Si applica il quarto comma dell’articolo 2504-bis.

Qualunque società beneficiaria può effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla società scissa.

Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

In sintesi

  • La scissione produce effetti dall'ultima iscrizione dell'atto di scissione nel registro delle imprese delle società beneficiarie.
  • È possibile stabilire una data di efficacia successiva all'iscrizione, salvo nel caso di scissione con costituzione di nuove società.
  • Per gli effetti contabili e fiscali (imputazione di utili/perdite e decorrenza delle operazioni) possono essere fissate date anche anteriori all'iscrizione.
  • Qualunque società beneficiaria può curare gli adempimenti pubblicitari relativi alla società scissa.
  • Ogni beneficiaria risponde solidalmente dei debiti della scissa rimasti insoddisfatti, ma solo nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto.
Indice dei contenuti

Art. 2506-quater c.c. dispone che la scissione ha effetto dall'ultima iscrizione nel registro delle imprese.

Ratio della norma

L'art. 2506-quater coordina due esigenze contrapposte: da un lato la certezza dei terzi creditori, che devono sapere da quando la scissione è opponibile e a chi rivolgersi per il recupero dei crediti; dall'altro la flessibilità operativa delle società coinvolte, che possono allineare la decorrenza giuridica con quella contabile o fiscale. La responsabilità solidale con limite patrimoniale costituisce un presidio a tutela dei creditori che, a seguito della scissione, si trovano con un debitore diverso o con un debitore il cui patrimonio è diminuito.

Analisi del testo

Il momento di efficacia coincide con l'ultima iscrizione nel registro delle imprese delle beneficiarie: in una scissione a favore di più beneficiarie già esistenti o di nuova costituzione, occorre attendere che tutte abbiano completato la pubblicità legale. La norma consente di posticipare tale data (c.d. efficacia differita), ma non nell'ipotesi di scissione mediante costituzione di nuove società, dove l'iscrizione della beneficiaria è già di per sé il fatto costitutivo della società stessa. Per le date anteriori, il rinvio all'art. 2501-ter nn. 5) e 6) riguarda la data dalla quale le operazioni della società scissa sono imputate al bilancio della beneficiaria e la data dalla quale spettano utili o interessi. Il richiamo al quarto comma dell'art. 2504-bis estende alla scissione la regola dell'irretroattività degli effetti invalidanti: una volta eseguita l'ultima iscrizione, l'invalidità dell'atto di scissione non può essere pronunciata. La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto a ciascuna beneficiaria: un limite quantitativo, non qualitativo, che impedisce un arricchimento ingiusto dei creditori ma preserva la loro tutela sostanziale.

Quando si applica

La norma si applica a ogni operazione di scissione societaria disciplinata dagli artt. 2506 ss. c.c., sia totale (la scissa si estingue trasferendo l'intero patrimonio) sia parziale (la scissa sopravvive cedendo solo una parte del patrimonio). Trova applicazione sia nelle scissioni a favore di beneficiarie preesistenti sia in quelle con costituzione di nuove società, con la precisazione sul divieto di efficacia differita per queste ultime.

Connessioni con altre norme

La disposizione richiama espressamente: l'art. 2501-ter nn. 5) e 6) c.c. (contenuto del progetto di scissione, con indicazione delle date contabili); l'art. 2504-bis, quarto comma, c.c. (invalidità della fusione post-iscrizione, applicato per analogia alla scissione). È inoltre strettamente collegata all'art. 2506-bis c.c. (progetto di scissione), all'art. 2506-ter c.c. (norme sulla fusione applicabili) e, in ambito fiscale, all'art. 173 TUIR che regola la neutralità fiscale della scissione e richiama anch'esso il concetto di data di efficacia contabile.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, amministratore della società scissa, completa l'iscrizione nel registro delle imprese. La scissione produce effetto dalla data dell'ultima registrazione presso l'ufficio che ha iscritto l'ultima società beneficiaria.

Caso 2: Caso 2

Caio, creditore della società scissa, può agire verso qualunque società beneficiaria nei limiti del patrimonio netto ad essa assegnato, in quanto ciascuna è solidalmente responsabile dei debiti non soddisfatti.

Domande frequenti

Da quando produce effetti la scissione verso i terzi?

La scissione diventa efficace e opponibile ai terzi a partire dall'ultima iscrizione dell'atto di scissione nel registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie. Se vi sono più beneficiarie, occorre attendere la registrazione di tutte.

È possibile anticipare o posticipare la data di efficacia della scissione?

Sì, con limiti. È possibile posticipare la data di efficacia giuridica rispetto all'ultima iscrizione, tranne quando la scissione avviene mediante costituzione di nuove società (in quel caso l'iscrizione è già costitutiva). È invece sempre possibile stabilire date anteriori per i soli effetti contabili, ossia per l'imputazione delle operazioni al bilancio della beneficiaria e per il diritto agli utili.

Se un debito della società scissa non viene pagato dalla beneficiaria cui era stato assegnato, cosa possono fare i creditori?

I creditori possono agire in via solidale contro qualsiasi altra società beneficiaria, inclusa l'eventuale società scissa sopravvissuta (in caso di scissione parziale). Tuttavia la responsabilità solidale di ciascuna beneficiaria è limitata al valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto: non risponde oltre tale importo.

Chi deve effettuare le formalità pubblicitarie relative alla società scissa?

La legge offre flessibilità: qualunque società beneficiaria può occuparsi degli adempimenti pubblicitari che riguardano la società scissa (cancellazione dal registro, annotazioni, ecc.), senza che sia necessario che lo faccia la società scissa stessa o una beneficiaria specifica.

Una volta completata l'iscrizione, la scissione può essere dichiarata invalida dal giudice?

No. Per effetto del richiamo al quarto comma dell'art. 2504-bis c.c., una volta eseguita l'ultima iscrizione dell'atto di scissione non è più possibile pronunciare l'invalidità della scissione. I soci o i terzi che ritengano di aver subito un danno possono agire solo per il risarcimento.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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