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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 70 quinquies T.U.IVA – Operazioni effettuate dal gruppo IVA e nei confronti di esso.

In vigore dal 14/10/2020 al 01/01/2027

Modificato da: Decreto-legge del 14/08/2020 n. 104 Articolo 72 bis

Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

“1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti degli articoli 2 e 3.

2. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate dal gruppo IVA.

3. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA.

3-bis. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le societa’ consortili e le societa’ cooperative con funzioni consortili, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica, alle condizioni di cui al comma 3-ter, il regime disciplinato dal secondo comma dell’articolo 10, laddove il committente delle prestazioni sia un consorziato che partecipa al gruppo IVA.

3-ter. Ai fini dell’applicazione del comma 3-bis, la verifica della condizione prevista dall’articolo 10, secondo comma, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis, anche per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, e’ effettuata sulla base della percentuale determinata:

a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell’opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;

b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validita’ dell’opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento

4. Gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo IVA.

4-bis. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata all’estero si considerano effettuate dal gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.

4-ter. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata all’estero si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte.

4-quater. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro dell’Unione europea, da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA costituito nell’altro Stato membro da un soggetto che non ne fa parte.

4-quinquies. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro dell’Unione europea, nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate dal gruppo IVA costituito nell’altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.

4-sexies. La base imponibile delle operazioni di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies e’ determinata, in presenza di un corrispettivo, ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 3.”

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In sintesi

  • Cosa disciplina: il regime delle operazioni effettuate dal gruppo IVA e nei confronti di esso, irrilevanza delle operazioni infragruppo, attribuzione al gruppo delle operazioni esterne, regime speciale per i consorzi e per le sedi estere.
  • Irrilevanza operazioni infragruppo (comma 1): le cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti allo stesso gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti degli artt. 2 e 3, il «valore aggiunto» del gruppo IVA.
  • Imputazione operazioni esterne (commi 2-3): le operazioni effettuate da un soggetto del gruppo verso terzi si considerano effettuate dal gruppo; specularmente le operazioni dei terzi verso soggetti del gruppo si considerano effettuate verso il gruppo.
  • Regime speciale consorzi (commi 3-bis, 3-ter): alle prestazioni di consorzi (incluse società consortili e cooperative con funzioni consortili) non partecipanti al gruppo verso un consorziato che partecipa al gruppo si applica il regime di esenzione ex art. 10 c. 2, con specifica modalità di calcolo del pro-rata triennale.
  • Imputazione obblighi e diritti (comma 4): gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle norme IVA sono rispettivamente a carico e a favore del gruppo IVA, non dei singoli partecipanti.
  • Operazioni infragruppo transfrontaliere (comma 4-bis): le operazioni tra una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA italiano e la propria sede o stabile estera si considerano effettuate dal gruppo IVA verso un soggetto che non ne fa parte, applicazione della giurisprudenza UE «Skandia America» (C-7/13).
Indice dei contenuti

L'art. 70-quinquies: il cuore operativo del gruppo IVA

L'articolo 70-quinquies T.U.IVA, in vigore dal 14 ottobre 2020 nella formulazione modificata dall'art. 72-bis del D.L. 14 agosto 2020 n. 104 (decreto «Agosto»), regola il regime sostanziale delle operazioni effettuate dal gruppo IVA: come si trattano i flussi infragruppo, come si imputano le operazioni esterne, come si gestiscono i casi particolari (consorzi, sedi estere, holding capofila). La norma contiene il «cuore operativo» del gruppo IVA italiano e definisce gli effetti pratici dell'aggregazione fiscale. Come tutta la disciplina del gruppo IVA, è destinata a soppressione formale dal 1° gennaio 2027 (D.Lgs. 10/2026 art. 170), ma la sostanza degli effetti operativi continuerà nel sistema unitario in formazione.

L'irrilevanza fiscale delle operazioni infragruppo: il principale vantaggio del gruppo IVA

Il primo comma codifica l'effetto principale e più caratterizzante del gruppo IVA: «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti degli articoli 2 e 3». La conseguenza è radicale: le operazioni infragruppo non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, non generano debito né credito IVA, non sono soggette agli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione.

Il vantaggio è di rilevante portata operativa per i gruppi che effettuano significative operazioni infragruppo: (a) semplificazione amministrativa, eliminazione di flussi di fatturazione, registrazione, liquidazione che oggi rappresentano una mole significativa di adempimenti per i grandi gruppi (servizi IT centralizzati, treasury, real estate, R&D, ecc.); (b) ottimizzazione del pro-rata di detraibilità, particolarmente per gruppi con attività miste imponibili/esenti (banche, assicurazioni, holding di partecipazioni, real estate). Le operazioni infragruppo non «contaminano» il calcolo del pro-rata, che si calcola a livello consolidato sul gruppo, basato unicamente sulle operazioni con soggetti esterni; (c) liquidità, eliminazione dell'effetto di «cash drag» derivante dalla disponibilità di IVA infragruppo che il cessionario versa al cedente e poi recupera in detrazione, con un gap temporale di liquidità rilevante per operazioni di valore significativo.

Il vantaggio del pro-rata è particolarmente significativo per il settore bancario e assicurativo, dove molte operazioni interne (servizi tra entità del gruppo) generano un effetto perverso nel pro-rata: la prestazione esente intermedia abbatte la percentuale di detraibilità della società prestatrice, anche se il valore finale viene reinvestito in operazioni imponibili a valle. Con il gruppo IVA, le operazioni intermedie spariscono e il pro-rata si calcola solo sui flussi esterni effettivi, risultato che può portare a un significativo recupero di IVA detraibile per i gruppi di tipo finanziario.

L'imputazione delle operazioni esterne al gruppo (commi 2-3)

I commi 2 e 3 definiscono il regime di imputazione delle operazioni con soggetti esterni al gruppo:

Comma 2: «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate dal gruppo IVA». L'operazione dalla società Alfa (partecipante al gruppo) verso la società Gamma (esterna) è considerata, ai fini IVA, come effettuata dal Gruppo IVA verso Gamma, non come operazione di Alfa verso Gamma. La fattura dovrà essere emessa con la partita IVA del gruppo, e l'IVA confluirà nel registro IVA vendite del gruppo.

Comma 3: «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA». L'operazione di Beta (esterna) verso Alfa (partecipante al gruppo) è considerata, ai fini IVA, come effettuata verso il Gruppo IVA. L'IVA addebitata da Beta sarà detraibile dal gruppo IVA secondo il pro-rata di gruppo.

L'imputazione al gruppo determina la sostituzione integrale del soggetto IVA per le operazioni esterne: tutte le obbligazioni IVA (fatturazione, registrazione, dichiarazione, liquidazione, versamento) sono a carico del gruppo, e tutti i diritti (detrazione, rimborso) sono a favore del gruppo. È quindi il gruppo (rappresentato dal rappresentante di gruppo ex art. 70-quater) a tenere i registri IVA, presentare la dichiarazione annuale, effettuare le liquidazioni periodiche.

Il regime speciale per i consorzi (commi 3-bis e 3-ter)

I commi 3-bis e 3-ter introducono un regime particolare per le prestazioni dei consorzi (e delle società consortili e cooperative con funzioni consortili) verso un consorziato che partecipa a un gruppo IVA. La problematica: senza una specifica disciplina, le prestazioni del consorzio (esterno al gruppo IVA) verso il consorziato (interno al gruppo) sarebbero imponibili IVA, con potenziale erosione del beneficio del gruppo per attività che hanno natura collaborativa-mutualistica.

Il comma 3-bis applica a tali prestazioni il regime di esenzione ex art. 10 secondo comma T.U.IVA, tradizionalmente riservato alle prestazioni di consorzi verso consorziati con pro-rata di detraibilità non superiore al 10% nel triennio precedente. Il comma 3-ter regola la modalità di calcolo del pro-rata triennale per il consorziato che partecipa al gruppo IVA: (a) per gli anni antecedenti al primo anno di efficacia del gruppo, si considera la percentuale di detrazione determinata in capo al consorziato; (b) per gli anni di validità del gruppo, si considera la percentuale determinata in capo al gruppo IVA. Il calcolo è quindi «misto» nei trienni di transizione, garantendo coerenza tra il regime pre-gruppo e quello post-gruppo.

La previsione è di particolare rilievo per il settore bancario, dove i consorzi di servizi (ABI per esempio, o consorzi di reti interbancarie) effettuano prestazioni importanti verso i consorziati. La possibilità di mantenere il regime di esenzione anche dopo l'ingresso del consorziato nel gruppo IVA evita un effetto di re-imposizione che renderebbe meno attraente la costituzione del gruppo per le banche.

L'imputazione di obblighi e diritti al gruppo (comma 4)

Il quarto comma sancisce un principio di unitarietà fiscale del gruppo: «gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo IVA». Significa che tutti gli adempimenti IVA (registri, dichiarazioni, liquidazioni, versamenti) e tutti i diritti (detrazione, rimborso, compensazione) confluiscono nel gruppo IVA come unico soggetto. Le singole società partecipanti perdono la loro autonomia fiscale ai fini IVA per la durata dell'opzione.

L'effetto pratico è la centralizzazione delle attività amministrative IVA sul rappresentante di gruppo: i registri sono tenuti centralmente (con conservazione delle fatture sotto il codice del gruppo), la dichiarazione annuale è unica, i versamenti sono effettuati dal rappresentante. È un'organizzazione che richiede investimenti tecnologici e procedurali significativi (sistemi ERP integrati, processi di consolidamento dei flussi, gestione documentale centralizzata), particolarmente complessi per i grandi gruppi con decine di entità e migliaia di operazioni.

Le operazioni infragruppo transfrontaliere: la giurisprudenza «Skandia America» (comma 4-bis)

Il comma 4-bis recepisce un principio fondamentale stabilito dalla giurisprudenza UE: «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata all'estero si considerano effettuate dal gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte». La disposizione recepisce la sentenza della Corte di Giustizia UE 17/9/2014 C-7/13 «Skandia America», che aveva chiarito un punto strutturale del regime UE del gruppo IVA: la stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA e la propria sede estera (o altre stabili in altri Stati) sono soggetti passivi distinti, e le operazioni tra loro sono rilevanti ai fini IVA.

L'effetto pratico è significativo per le multinazionali: una banca italiana che partecipa a un gruppo IVA italiano e ha succursali in altri Stati UE non può «depotenziare» fiscalmente i flussi infragruppo transfrontalieri. Le prestazioni di servizi tra la sede italiana (parte del gruppo IVA) e la succursale di Londra o di Madrid (esterne al gruppo IVA italiano) sono soggette ad IVA secondo le ordinarie regole della territorialità (artt. 7-ter e ss. T.U.IVA, applicazione del reverse charge per il committente UE). Il regime «Skandia» impone alle multinazionali una pianificazione attenta dei flussi cross-border, perché il gruppo IVA italiano non può essere usato come strumento per «consolidare» fiscalmente operazioni che attraversano i confini nazionali.

Profili pratici per la consulenza al gruppo IVA

L'art. 70-quinquies costituisce il punto operativo essenziale della consulenza al gruppo IVA. Prima area di lavoro: mappatura dei flussi infragruppo. Il consulente deve identificare con precisione tutti i flussi di beni e servizi tra società del gruppo per quantificare il beneficio della loro irrilevanza IVA: volume delle operazioni infragruppo, IVA «risparmiata» nelle liquidazioni, semplificazione amministrativa, impatto sul pro-rata. Seconda area: gestione dei flussi esterni. Tutte le fatture verso terzi e da terzi devono essere emesse/ricevute sotto la partita IVA del gruppo, con corrispondente adeguamento dei sistemi informatici delle società partecipanti (ERP, sistemi di fatturazione elettronica, gestionali). Terza area: gestione dei consorzi. Per i consorziati partecipanti al gruppo IVA, il regime ex commi 3-bis e 3-ter va analizzato attentamente, considerando il pro-rata triennale «misto» nei periodi di transizione. Quarta area: flussi infragruppo transfrontalieri. Per le multinazionali, la corretta gestione delle operazioni tra entità nazionali (parte del gruppo) ed estere (esterne al gruppo) richiede un'attenta applicazione delle regole della territorialità ed eventualmente la valutazione di gruppi IVA paralleli negli altri Stati membri (per quei sistemi che lo consentono).

Prassi e linee guida

Circolare

n. 19/E del 31 ottobre 2018

Chiarimenti sul Gruppo IVA: l'art. 70-quinquies disciplina il trattamento delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate dal Gruppo IVA verso terzi, nei confronti del Gruppo e tra i membri (operazioni interne fuori campo IVA).

Domande frequenti

Le operazioni infragruppo sono rilevanti ai fini IVA?

L'articolo 70-quinquies stabilisce che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti partecipanti al medesimo gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi ai fini degli articoli 2 e 3 del DPR 633/1972. Le operazioni infragruppo sono quindi escluse dal campo di applicazione dell'IVA.

Come si trattano le operazioni con soggetti esterni al gruppo?

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate dal gruppo IVA stesso. Specularmente, le operazioni ricevute da terzi si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA, che diviene unico soggetto passivo verso l'esterno.

Chi emette le fatture e gestisce gli adempimenti?

Il rappresentante di gruppo adempie gli obblighi ed esercita i diritti del gruppo IVA, compresi quelli di fatturazione, registrazione, dichiarazione e versamento. Le fatture relative alle operazioni effettuate verso terzi sono emesse con la partita IVA del gruppo. Ciascun partecipante può delegare materialmente la fatturazione mantenendo la responsabilità giuridica del gruppo.

Quale e' il principio della Direttiva UE alla base?

Il regime del gruppo IVA italiano recepisce l'articolo 11 della Direttiva 2006/112/CE, che consente agli Stati membri di considerare come unico soggetto passivo i soggetti vincolati tra loro sul piano finanziario, economico e organizzativo. La Corte di giustizia UE ha precisato i confini del regime in numerose sentenze, tra cui C-141/20 e C-269/20 del 2022.

Come si trattano le operazioni con stabili organizzazioni estere?

Le operazioni effettuate tra un partecipante al gruppo IVA italiano e la propria stabile organizzazione situata all'estero sono rilevanti ai fini IVA, in quanto la stabile estera non può partecipare al gruppo. Analogamente sono rilevanti le operazioni tra il gruppo IVA italiano e stabili organizzazioni italiane di soggetti esteri non partecipanti, secondo i principi delle sentenze CGUE Skandia e Danske Bank.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-10
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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