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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 166-bis TUIR disciplina i valori fiscali in ingresso (cd. step-up) per attivi e passività provenienti dall'estero a seguito di trasferimento di residenza, conferimenti, fusioni, scissioni o spostamenti di asset verso una stabile organizzazione italiana.
  • La norma è stata riscritta dal D.Lgs. 29 novembre 2018 n. 142 in recepimento della Direttiva ATAD ed è in vigore dal 12 gennaio 2019.
  • Se il soggetto proviene da uno Stato UE o white list, le attività e passività assumono come valore fiscale il valore di mercato, conforme al principio dell'arm's length.
  • Se invece proviene da uno Stato non collaborativo, il valore fiscale è determinato in via di accordo preventivo (ruling) o, in assenza, secondo regole prudenziali (minore tra costo, bilancio e mercato per le attività; maggiore per le passività).
  • La norma evita salti d'imposta e doppie imposizioni nelle operazioni cross-border ed è coordinata con l'exit tax (art. 166) e con la branch exemption (art. 168-ter).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 166 Bis TUIR – Valori fiscali in ingresso.

In vigore dal 12/01/2019

Modificato da: Decreto legislativo del 29/11/2018 n. 142 Articolo 3

Nota:Per la deduzione del valore fiscale dei bene, si veda quanto disposto dall’articolo 1, commi 131 e 132, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).

“1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle seguenti ipotesi:

a) un soggetto che esercita un’impresa commerciale trasferisce nel territorio dello Stato la propria residenza fiscale;

b) un soggetto fiscalmente residente all’estero trasferisce attivi a una propria stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato;

c) un soggetto fiscalmente residente all’estero trasferisce nel territorio dello Stato un complesso aziendale;

d) un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato che possiede una stabile organizzazione situata all’estero con riferimento alla quale si applica l’esenzione degli utili e delle perdite di cui all’articolo 168-ter trasferisce alla sede centrale attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione;

e) un soggetto fiscalmente residente all’estero che esercita un’impresa commerciale e’ oggetto di incorporazione da parte di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato, effettua una scissione a favore di uno o piu’ beneficiari residenti nel territorio dello Stato oppure effettua il conferimento di una stabile organizzazione situata al di fuori del territorio dello Stato a favore di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato.

2. Ai fini del comma 1, lettere b) e d), il trasferimento di attivi a una stabile organizzazione o da una stabile organizzazione si intende effettuato quando, in applicazione dei criteri definiti dall’OCSE, considerando la stabile organizzazione un’entita’ separata e indipendente, che svolge le medesime o analoghe attivita’, in condizioni identiche o similari, e tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati, tali attivi si considerano rispettivamente entrati nel patrimonio o usciti dal patrimonio di tale stabile organizzazione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le attivita’ e le passivita’ facenti parte del patrimonio del soggetto che ha trasferito la propria residenza fiscale nel territorio dello Stato, quelle facenti parte del patrimonio del soggetto incorporato, di quello del soggetto scisso o della stabile organizzazione oggetto di conferimento, gli attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato del soggetto non residente e quelli trasferiti dalla stabile organizzazione situata all’estero alla sede centrale situata in Italia, assumono quale valore fiscale il loro valore di mercato se:

a) il soggetto di cui al comma 1, lettera a), prima del trasferimento di residenza aveva la propria residenza fiscale in uno Stato appartenente all’Unione europea oppure in uno Stato incluso nella lista, prevista dall’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni;

b) il soggetto di cui al comma 1, lettera b), ha la propria residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a);

c) il soggetto di cui al comma 1, lettera c), ha la propria residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a);

d) lo Stato sul cui territorio si trova la stabile organizzazione di cui alla lettera d) del comma 1 e’ uno di quelli previsti dalla lettera a);

e) il soggetto di cui al comma 1, lettera e), ha la propria residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a).

4. Il valore di mercato di cui al comma 3 e’ determinato con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora si tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di azienda, del valore dell’avviamento, calcolato tenendo conto delle funzioni e dei rischi trasferiti. Ai fini della determinazione del valore di mercato si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 110, comma 7.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, se non sono rispettate le condizioni di cui al comma 3, le attivita’ e le passivita’ facenti parte del patrimonio del soggetto che ha trasferito la propria residenza fiscale nel territorio dello Stato, quelle facenti parte del patrimonio del soggetto incorporato, di quello del soggetto scisso o della stabile organizzazione oggetto di conferimento, gli attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato del soggetto non residente e quelli trasferiti dalla stabile organizzazione situata all’estero alla sede centrale situata in Italia, assumono quale valore fiscale il loro valore di mercato, quale determinato in esito all’accordo preventivo di cui all’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In assenza di tale accordo, il valore fiscale delle attivita’ e delle passivita’ e’ assunto, per le prime, in misura pari al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore di mercato determinato ai sensi del comma 4, mentre per le seconde, in misura pari al maggiore tra questi.

6. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalita’ di segnalazione dei valori delle attivita’ e delle passivita’ di cui ai commi 3 e 5. In caso di omessa o incompleta segnalazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”

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⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 1 comma della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Commento

Indice dei contenuti

Art. 166-bis TUIR: la disciplina dei valori fiscali in ingresso

L'articolo 166-bis del TUIR e' la norma simmetrica all'exit tax dell'art. 166: regola cioè il riconoscimento fiscale dei beni che entrano nel sistema impositivo italiano dall'estero. Riscritta integralmente dal D.Lgs. 29 novembre 2018 n. 142 in attuazione della Direttiva ATAD, la norma e' in vigore dal 12 gennaio 2019 e si applica a una pluralità di fattispecie di trasferimento cross-border, dal cambio di residenza alla migrazione di asset verso stabili organizzazioni italiane, fino a fusioni e scissioni transfrontaliere.

Le cinque fattispecie applicative

Il comma 1 individua cinque ipotesi tassative: (a) trasferimento in Italia della residenza fiscale di un'impresa commerciale; (b) trasferimento di attivi da soggetto estero a propria stabile organizzazione italiana; (c) trasferimento in Italia di un complesso aziendale da parte di soggetto non residente; (d) trasferimento di attivi dalla stabile organizzazione estera (in regime di branch exemption ex art. 168-ter) alla sede centrale italiana; (e) operazioni straordinarie transfrontaliere (incorporazione, scissione, conferimento di stabile organizzazione estera) a favore di soggetti italiani. In tutte queste fattispecie, i valori fiscali italiani devono essere determinati ex novo.

Il principio del valore di mercato (step-up)

Quando lo Stato di provenienza e' uno Stato UE o uno Stato white list (lista di cui all'art. 11, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 239/1996), le attività e le passivita' trasferite assumono come valore fiscale di ingresso il loro valore di mercato, determinato secondo i criteri di libera concorrenza dell'art. 110, comma 7, TUIR (transfer pricing) e tenendo conto, per i complessi aziendali, dell'avviamento, delle funzioni e dei rischi trasferiti. La ratio e' chiara: evitare la doppia imposizione (lo Stato di uscita tassa la plusvalenza latente in exit tax, lo Stato di entrata riconosce il valore di mercato come nuova base fiscale).

Esempio pratico: la società Tizio S.A. trasferisce la residenza in Italia

Si supponga che Tizio S.A., società di diritto lussemburghese, trasferisca la propria residenza fiscale in Italia il 1 gennaio 2026 portando con se' un macchinario industriale con costo storico di 1 milione, valore di bilancio di 400.000 euro e valore di mercato di 1,2 milioni. Poiché il Lussemburgo e' Stato UE, Tizio S.A. iscrivera' il macchinario con valore fiscale italiano pari a 1,2 milioni, sul quale potra' calcolare ammortamenti deducibili. La differenza tra valore di bilancio (400.000) e valore fiscale di ingresso (1,2 milioni) genera un disallineamento contabile-fiscale che andrà gestito tramite il quadro RV del modello Redditi. Diversamente, se Tizio S.A. provenisse da uno Stato non collaborativo, in assenza di ruling il valore fiscale del macchinario sarebbe limitato al minore tra costo (1 milione), bilancio (400.000) e mercato (1,2 milioni), quindi 400.000 euro, con evidente penalizzazione.

Lo strumento dell'accordo preventivo e gli obblighi dichiarativi

Nei casi di provenienza da Stati non collaborativi, il comma 5 dell'art. 166-bis consente di richiedere un accordo preventivo ex art. 31-ter D.P.R. 600/1973 (ruling internazionale) per concordare il valore di mercato con l'Agenzia delle Entrate, neutralizzando il rischio di applicazione delle regole prudenziali. Per quanto concerne la deduzione del valore fiscale dei beni, la Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025 n. 199, art. 1, commi 131 e 132) ha introdotto alcuni meccanismi di dilazione che il contribuente deve attentamente valutare. Il comma 6 prevede infine obblighi di segnalazione dei valori in dichiarazione e una sanzione amministrativa ex art. 8, comma 3-bis, D.Lgs. 471/1997 in caso di omissione.

Prassi e linee guida

Risoluzione · n. 92/E del 5 novembre 2019

L'Agenzia chiarisce la disciplina dei valori fiscali in ingresso ex art. 166-bis TUIR (entry tax) in occasione del trasferimento della residenza in Italia: il valore normale dei beni va determinato secondo i criteri dell'art. 9 TUIR, senza poter recepire automaticamente il valore attribuito nel Paese di provenienza ai fini dell'exit tax.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Risposta a interpello · n. 408 del 4 agosto 2022

L'Agenzia approfondisce l'applicazione dell'entry tax di cui all'art. 166-bis TUIR alle operazioni straordinarie transfrontaliere, precisando le condizioni di riconoscimento dei valori fiscali in ingresso e l'eventuale ricorso all'accordo preventivo con l'Amministrazione.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Cosa significa "valore fiscale in ingresso" e perché e' importante?

È il valore fiscalmente riconosciuto agli attivi e passivita' che entrano nel sistema impositivo italiano da uno Stato estero. È la base di partenza per ammortamenti, plusvalenze e minusvalenze future: una corretta determinazione evita doppie imposizioni e salti d'imposta.

Quando si applica il principio del valore di mercato?

Si applica quando il soggetto o l'asset proviene da uno Stato UE o da uno Stato incluso nella white list ex art. 11, c. 4, lett. c) D.Lgs. 239/1996 (Stati con adeguato scambio di informazioni). In tal caso il valore fiscale italiano e' il valore di mercato (step-up integrale).

Cosa succede se il soggetto proviene da uno Stato non collaborativo?

Si applicano regole prudenziali: il valore fiscale e' il minore tra costo di acquisto, valore di bilancio e valore di mercato per le attività, il maggiore tra essi per le passivita'. In alternativa, e' possibile richiedere un accordo preventivo (ruling) ex art. 31-ter D.P.R. 600/1973.

Come si determina il valore di mercato per un complesso aziendale?

Si applicano i criteri di libera concorrenza dell'art. 110, comma 7, TUIR e del decreto MEF sul transfer pricing, considerando le funzioni svolte, i rischi assunti e i beni utilizzati. Per i complessi aziendali si valorizza anche l'avviamento.

Quali sono gli obblighi di segnalazione del contribuente?

Il contribuente deve segnalare nella dichiarazione dei redditi i valori delle attività e passivita' trasferite secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. In caso di omessa o incompleta segnalazione si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 8, comma 3-bis, D.Lgs. 471/1997.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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