Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 822 c.p.c. – Norme per la deliberazione

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione che gli arbitri pronunciano secondo equità.

Quando gli arbitri sono chiamati a decidere secondo le norme di diritto, le parti, nella convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale, possono indicare le norme o la legge straniera quale legge applicabile al merito della controversia. In mancanza, gli arbitri applicano le norme o la legge individuate ai sensi dei criteri di conflitto ritenuti applicabili.

In sintesi

  • La regola generale è che gli arbitri decidono secondo le norme di diritto.
  • Le parti possono derogare a questa regola con qualsiasi espressione che indichi la pronuncia secondo equità.
  • La formula usata dalle parti non richiede parole sacramentali: è sufficiente che la volontà di giudizio equitativo sia chiaramente espressa.
Indice dei contenuti

Gli arbitri decidono secondo diritto, salvo che le parti abbiano stabilito la pronuncia secondo equità.

Ratio

L'art. 822 c.p.c. riflette il carattere fondamentalmente consensuale dell'arbitrato: le parti, scegliendo questo strumento, possono anche decidere di sottoporsi a un giudizio che prescinde dal diritto positivo per fare riferimento a principi di equità, buona fede, usi commerciali o valutazioni di opportunità. La norma garantisce però che questa scelta sia espressa, evitando che gli arbitri si arroghino discrezionalmente il potere di decidere secondo equità in assenza di un mandato specifico.

Analisi

Il testo è di rara semplicità formale ma ricco di implicazioni pratiche. Il primo criterio è il diritto positivo: salvo diversa indicazione, gli arbitri applicano la legge come farebbe un giudice ordinario. L'eccezione è l'equità, ma la formulazione normativa è aperta: «con qualsiasi espressione». Non occorre la parola «equità»; è sufficiente qualsiasi clausola che manifesti la volontà di un giudizio non vincolato al diritto positivo: ad esempio «secondo buona fede», «secondo gli usi del settore», «secondo giustizia sostanziale». L'arbitrato secondo equità è talvolta definito «arbitrato d'equità» o «ex bono et aequo». Il giudizio equitativo non è arbitrio: gli arbitri restano vincolati ai principi fondamentali dell'ordinamento e alle norme di ordine pubblico.

Quando si applica

La distinzione tra arbitrato di diritto e di equità rileva soprattutto nell'impugnazione del lodo. L'art. 829 c.p.c. ammette l'impugnazione per violazione di regole di diritto solo se le parti avevano stabilito che gli arbitri dovessero decidere secondo diritto. Se l'arbitrato è equitativo, la violazione di norme di diritto non è causa di nullità del lodo. Nei contratti commerciali internazionali, la clausola di equità è più frequente; in quelli domestici prevale la clausola di diritto.

Connessioni

Art. 114 c.p.c. (giudizio equitativo del giudice nel processo ordinario); art. 829, comma 3, c.p.c. (impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto, ammessa solo se le parti avevano stabilito la decisione di diritto); art. 806 c.p.c. (limiti dell'arbitrabilità); art. 1374 c.c. (integrazione del contratto secondo equità). L'equità arbitrale è di contenuto diverso da quella del giudice ex art. 114 c.p.c., poiché nell'arbitrato deriva da un accordo delle parti, non da un potere del giudicante.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio e Caio, imprenditori nel settore tessile, inseriscono nel loro contratto di fornitura una clausola arbitrale con la formula: «gli arbitri decideranno secondo gli usi del commercio internazionale e la buona fede contrattuale». Questa formula equivale a una clausola di equità ai sensi dell'art. 822 c.p.c. Quando sorge una controversia sull'inadempimento, gli arbitri non sono vincolati a applicare rigidamente le norme del codice civile sulla mora del debitore, ma possono valutare il comportamento delle parti secondo standard di ragionevolezza commerciale.

Caso 2: Caso 2

Sempronio e Filano hanno stipulato un accordo con clausola arbitrale senza specificare il criterio di decisione. Sorge una controversia e Sempronio chiede agli arbitri di decidere secondo equità, invocando circostanze attenuanti per l'inadempimento di Filano. Gli arbitri rifiutano: in assenza di una espressa clausola di equità, l'art. 822 c.p.c. impone la decisione secondo le norme di diritto. Gli arbitri applicano il codice civile e condannano Filano al risarcimento previsto dalla legge.

Domande frequenti

Cosa cambia tra un arbitrato 'secondo diritto' e uno 'secondo equità'?

Nell'arbitrato secondo diritto gli arbitri applicano le norme giuridiche come farebbe un giudice ordinario. In quello secondo equità possono discostarsi dal diritto positivo per decidere in base a criteri di giustizia sostanziale, buona fede, usi commerciali o opportunità. La differenza rileva anche per l'impugnazione del lodo.

Devo usare la parola 'equità' nella clausola arbitrale per ottenere un arbitrato equitativo?

No. L'art. 822 c.p.c. accetta 'qualsiasi espressione' che indichi la volontà di un giudizio non vincolato al diritto positivo. Formule come 'secondo buona fede' o 'secondo gli usi del settore' sono sufficienti.

L'arbitrato secondo equità significa che gli arbitri possono fare qualsiasi cosa?

No. Anche nell'arbitrato equitativo gli arbitri sono vincolati ai principi fondamentali dell'ordinamento e alle norme di ordine pubblico. Non possono pronunciare decisioni che violino norme imperative o i diritti fondamentali delle parti.

Posso impugnare un lodo equitativo perché l'arbitro ha violato una norma di diritto?

No: l'art. 829, comma 3, c.p.c. limita l'impugnazione per violazione di regole di diritto ai soli casi in cui le parti avevano stabilito la decisione secondo diritto. Se l'arbitrato era equitativo, la violazione di norme di legge non è causa di nullità del lodo.

Se la clausola arbitrale non dice nulla sul criterio di decisione, gli arbitri decidono secondo diritto o secondo equità?

Secondo diritto: l'art. 822 c.p.c. stabilisce che la decisione secondo diritto è la regola generale, e la decisione secondo equità è l'eccezione che richiede un'espressa previsione delle parti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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